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Sentenza

Sentenza n. 1901/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202600304

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Comune nell’esecuzione della sentenza del TAR Sicilia n. 1995/2024, relativa alla restituzione di terreni occupati senza titolo, al ripristino dei luoghi e al risarcimento del danno

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietari)

Prevale il privato

La controversia

I proprietari hanno agito in ottemperanza deducendo l’inadempimento del Comune alla sentenza irrevocabile del TAR Sicilia n. 1995 del 19 giugno 2024, notificata il 28 agosto 2024 e passata in giudicato il 4 febbraio 2026. La sentenza da eseguire aveva imposto al Comune di deliberare, entro 180 giorni, se acquisire l’area ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001 oppure restituirla ai proprietari; in mancanza di tale deliberazione, entro gli ulteriori 120 giorni, il Comune avrebbe dovuto restituire il terreno previa riduzione in pristino e corrispondere il risarcimento parametrato al canone locativo ritraibile secondo la destinazione urbanistica, con rivalutazione e interessi. Persistendo l’inerzia, i ricorrenti hanno chiesto l’esecuzione integrale del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Comune non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha accertato l’inadempimento del Comune al giudicato e ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha ordinato all’amministrazione di dare integrale esecuzione alla sentenza precedente mediante l’adozione di un provvedimento motivato e la tempestiva restituzione dei terreni previa riduzione in pristino, salvo che il Comune eserciti ancora l’alternativa di acquisire l’area ai sensi dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001. Il Comune deve inoltre corrispondere il risarcimento secondo i criteri stabiliti nella sentenza ottemperanda, comprese rivalutazione e interessi, nonché eseguire le statuizioni sulle spese di lite. È stato assegnato il termine di 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza. In caso di persistente inottemperanza, previa istanza dei ricorrenti, interverrà il commissario ad acta individuato nel Dirigente generale del Dipartimento delle Autonomie Locali dell’Assessorato regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica, con facoltà di delega. Le spese della funzione commissariale sono poste a carico del Comune. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 2.000 euro oltre accessori e contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    eventuale acquisizione sanante

    Il Comune, anche nella fase di esecuzione del giudicato, può scegliere motivatamente tra l’acquisizione dell’area, ove ne ricorrano i presupposti e sussista l’interesse generale, e la restituzione del bene ai proprietari previa riduzione in pristino.

  • art. 71 d.P.R. 115/2002

    eventuale termine per la presentazione della parcella

    Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    liquidazione del compenso del commissario ad acta con decreto collegiale

    Il compenso dell’eventuale commissario ad acta è posto a carico dell’amministrazione inadempiente ed è determinato e liquidato successivamente dal collegio.

Massime di principio

  • L’inerzia dell’amministrazione nell’eseguire una sentenza passata in giudicato che impone una scelta tra acquisizione sanante e restituzione del bene integra inottemperanza e legittima l’azione di ottemperanza.
  • Quando il giudicato lascia all’amministrazione un’alternativa tra l’adozione dell’atto acquisitivo e la restituzione del bene, il giudice dell’ottemperanza non sostituisce automaticamente la propria valutazione a quella amministrativa, ma ordina l’esercizio motivato del potere entro un termine, verificando poi l’esatto adempimento.
  • In caso di mancata esecuzione del giudicato, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin d’ora un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione e a una successiva istanza della parte.
  • La funzione di commissario ad acta costituisce un munus ausiliario del giudice intrinsecamente obbligatorio, non rifiutabile né comprimibile da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Le statuizioni risarcitorie contenute nel giudicato devono essere eseguite secondo i criteri ivi fissati, inclusi i criteri di quantificazione, la rivalutazione monetaria e gli interessi, senza che l’amministrazione possa rimetterne unilateralmente in discussione il contenuto.

Come è indicizzato

MaterieOccupazione illegittima e acquisizione sananteGiudizio di ottemperanza
RamiEspropriazione per pubblica utilitàProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereEfficacia ed esecutorietàRiparto di giurisdizione

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