Sentenza n. 564/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta) n. 1596/2025, resa tra le parti, con la quale è stato accolto il ricorso n. 1451/2024 R.G per l’annullamento: - della determinazione dirigenziale n. 325 del 29.08.2024 avente a oggetto: “Concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 5 posti di assistenti sociali a tempo pieno e indeterminato, inquadrati “nell’area dei funzionari e dell'elevata qualificazione”, CCNL Funzioni Locali 16.11.2022, da destinare al Distretto Socio Sanitario n. 39. APPROVAZIONE GRADUATORIA DEFINITIVA” nella parte in cui i suelencati controinteressati sono stati dichiarati idonei;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Sicilia, Sezione Quarta, che aveva annullato parzialmente la graduatoria definitiva di un concorso per cinque assistenti sociali, escludendo candidati in possesso di lauree triennali
Esito
Favorevole al resistente (comune e candidata)
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il concorso bandito dal Comune di Bagheria, quale Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario n. 39, per cinque posti a tempo pieno e indeterminato di assistente sociale. La candidata collocata al venticinquesimo posto, in possesso della laurea magistrale LM-87, aveva impugnato la graduatoria definitiva chiedendo l'esclusione dei candidati collocati in posizione anteriore, poiché muniti soltanto di lauree triennali Classe 06 o L-39. Il TAR aveva accolto il ricorso ritenendo che il bando richiedesse la laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale, oppure una laurea specialistica o magistrale di secondo livello, senza comprendere le lauree triennali. L'appellante ha dedotto: l'inammissibilità del ricorso originario per omessa impugnazione dell'elenco definitivo degli ammessi e della graduatoria provvisoria; la carenza di interesse della candidata, non collocata tra i vincitori e priva di prova di un'utilità concreta; l'erroneità della decisione nel merito, sostenendo che il bando consentisse la partecipazione degli assistenti sociali iscritti alla sezione B dell'albo e titolari di laurea triennale. Ha inoltre invocato il favor partecipationis e i principi di proporzionalità e ragionevolezza nella determinazione dei requisiti di ammissione.
La decisione
Il CGARS ha rigettato l'appello e confermato la sentenza del TAR. Quanto alle questioni preliminari, ha ritenuto sufficiente l'impugnazione della graduatoria definitiva, quale atto concretamente lesivo, poiché la graduatoria provvisoria e gli atti relativi all'ammissione hanno natura endoprocedimentale e non producono una lesione immediata e definitiva. La mancata impugnazione della rettifica dell'elenco degli ammessi non determina l'inammissibilità, anche perché i candidati inseriti con tale rettifica non risultavano poi idonei nella graduatoria definitiva. È stata respinta anche l'eccezione di carenza di interesse: il candidato può contestare la graduatoria per ottenere un miglioramento della posizione, in vista di eventuali scorrimenti; nel caso concreto, la graduatoria biennale era destinata non solo alle assunzioni immediate del Comune, ma anche al reclutamento da parte degli altri Comuni del Distretto Socio-Sanitario n. 39. Nel merito, il Collegio ha distinto le lauree di secondo livello, equiparate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 alla laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale, dalle lauree triennali Classe 06 e L-39, equiparate dal decreto ministeriale 11 novembre 2011 al diploma universitario triennale in Servizio Sociale, ma non equipollenti ai titoli di secondo livello. Poiché l'art. 3 del bando elencava specificamente la laurea vecchio ordinamento, la laurea specialistica e la laurea magistrale, senza includere le lauree triennali, i candidati titolari di queste ultime non potevano partecipare legittimamente. Il favor partecipationis non è applicabile quando la clausola del bando è chiara. Le spese sono state poste in solido a carico dell'appellante e del Comune, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori, in favore della ricorrente in primo grado.
Norme richiamate
art. 3 del bando di concorso
Diploma di laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale ed equipollenti, o Laurea specialistica (L.S. – D.M. 509/99) o Laurea magistrale (LM – D.M.270/2004) equiparate ai sensi del D. I. del 9 luglio 2009 e ss.mm.ii.
La clausola individua tassativamente i titoli richiesti e non comprende le lauree triennali Classe 06 o L-39.
art. 8 del bando di concorso
La graduatoria è destinata anche al reclutamento degli assistenti sociali da parte degli altri Comuni facenti parte del Distretto Socio-Sanitario 39.
La destinazione della graduatoria al reclutamento distrettuale contribuisce a fondare l'interesse concreto della candidata a ottenere un miglior posizionamento.
D.I. 9 luglio 2009
Equipara, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, la laurea vecchio ordinamento in Servizio Sociale alle lauree specialistiche 57/S e magistrali LM-87, tutte di secondo livello.
D.M. 11 novembre 2011
Equipara il diploma universitario triennale in Servizio Sociale alle lauree triennali Classe 06 e L-39, senza rendere queste ultime equipollenti alle lauree vecchio ordinamento, specialistiche o magistrali di secondo livello.
art. 73 c.p.a.
Richiamato quale base per il deposito delle memorie difensive.
Massime di principio
- Nelle procedure concorsuali, la lesione concreta, attuale e definitiva della posizione del candidato si produce ordinariamente con la graduatoria definitiva; la graduatoria provvisoria e gli atti preparatori relativi all'ammissione, aventi natura endoprocedimentale, non devono essere autonomamente impugnati quando la contestazione è rivolta contro la graduatoria definitiva.
- Il candidato collocato in graduatoria ha interesse concreto e attuale a contestare l'ammissione di concorrenti collocati in posizione anteriore anche se non è tra i vincitori, quando l'eliminazione di tali concorrenti può determinare un miglioramento della posizione utile in relazione a possibili scorrimenti o all'utilizzo della graduatoria per ulteriori assunzioni.
- Quando il bando elenca in modo chiaro e specifico i titoli di studio richiesti, non è possibile estendere l'ammissione a titoli diversi mediante il principio del favor partecipationis.
- L'equiparazione tra titoli di studio opera nei limiti espressamente stabiliti dalla fonte che la prevede: l'equiparazione delle lauree triennali a un diploma universitario triennale non rende tali lauree equivalenti alle lauree vecchio ordinamento, specialistiche o magistrali di secondo livello, se queste ultime sono i titoli richiesti dal bando.
- La scelta dei requisiti di partecipazione deve rispettare proporzionalità e ragionevolezza, ma tali principi non consentono di disapplicare una clausola del bando chiara e coerente con la distinzione normativa tra titoli di primo e secondo livello.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 1763/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14246/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14247/2026 - Roma, Sezione 2Q
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14248/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 14249/2026 - Roma, Sezione 5B
- Sentenza · 11 ago 2026Sentenza n. 576/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →