Sentenza n. 13/2026 - Bolzano, Sezione 1
per accertamento - del diritto dei ricorrenti ad ottenere la riliquidazione del trattamento di fine servizio con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis d.l. n. 21.09.1987 n. 387 (conv. con l. 20.11.1987 n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo; e la condanna - dell'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante in carica, alla riliquidazione del trattamento di fine servizio dei ricorrenti con inclusione nella relativa base di calcolo dei sei scatti stipendiali di cui all'art. 6 bis d.l. n. 21.09.1987 n. 387 (conv. con l. 20.11.1987 n. 472), oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino al soddisfo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: liquidazione del trattamento di fine servizio senza inclusione dei sei scatti stipendiali nella base di calcolo
Esito
Favorevole al ricorrente (personale di polizia in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno chiesto l’accertamento del diritto alla riliquidazione del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, e la condanna dell’INPS al pagamento delle differenze, oltre interessi e rivalutazione. Hanno dedotto di essere stati collocati a riposo a domanda dopo il compimento dei 55 anni e con oltre 35 anni di servizio e che i prospetti di liquidazione dell’INPS non avevano computato il beneficio. L’INPS ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata produzione della domanda amministrativa di riliquidazione e il difetto di interesse, sostenendo che il diritto al TFS sarebbe maturato soltanto dopo 24 mesi dalla cessazione e che, prima di tale momento, non vi sarebbe stata una liquidazione effettiva. Nel merito, l’Istituto ha sostenuto che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 limiterebbe il beneficio ai fini pensionistici e alle cessazioni per morte, inabilità o raggiungimento del limite di età, salvo versamento della contribuzione residua in caso di cessazione a domanda. Ha inoltre dedotto di non poter modificare il modello PA04 predisposto dall’amministrazione di provenienza e di essersi attenuto alle indicazioni ministeriali.
La decisione
Il ricorso collettivo è stato accolto. Il Tribunale ha respinto l’eccezione relativa alla mancata previa domanda amministrativa, rilevando sia che una diffida era stata comunque prodotta, sia che non esiste una preclusione processuale derivante dall’eventuale mancata presentazione di una preventiva istanza di riliquidazione. È stata respinta anche l’eccezione di difetto di interesse: l’interesse sussiste perché l’INPS aveva già determinato il TFS senza applicare i sei scatti, indipendentemente dal momento in cui le singole rate sarebbero state materialmente liquidate. Nel merito, il Tribunale ha ritenuto inconferente l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997, richiamando l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui la cessazione a domanda, quando ricorrano i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, fa sorgere il diritto ai sei scatti anche ai fini della liquidazione del TFS. La disciplina dell’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997 riguarda il calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del trattamento di fine servizio. Il Tribunale ha inoltre escluso che l’INPS fosse vincolato dal modello PA04, osservando che, dopo la circolare INPS n. 26 del 2019, la gestione diretta delle posizioni assicurative e la valutazione dei presupposti giuridici e contributivi per la liquidazione del TFS spettano all’Istituto. Accertata la sussistenza dei requisiti in capo a tutti i ricorrenti, l’INPS è stato condannato a riliquidare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti e a pagare le differenze dovute. Sono stati riconosciuti gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria, limitatamente alle rate già scadute e dalla rispettiva scadenza originaria. L’INPS è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 2.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987, n. 387, convertito dalla l. 20 novembre 1987, n. 472
al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, …, che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio; le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
Il beneficio dei sei scatti spetta anche al personale della Polizia di Stato collocato a riposo a domanda, quando siano maturati i requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile, e rileva anche ai fini della liquidazione del TFS.
art. 4 d.lgs. n. 165/1997
La disposizione che riconosce i sei scatti al personale cessato a domanda previo pagamento della contribuzione residua opera ai soli fini del calcolo della base pensionabile e non modifica il regime di calcolo del TFS.
art. 16, comma 6, l. n. 412/1991
Sulle somme dovute a titolo di differenze di TFS spettano gli interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
Concorre a escludere il cumulo tra interessi legali e rivalutazione monetaria sulle somme previdenziali dovute.
art. 12, comma 7, d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla l. 30 luglio 2010, n. 122
Gli interessi sulle differenze di TFS sono computabili sulle rate già scadute a decorrere dalla scadenza originaria di ciascuna rata, tenendo conto della liquidazione in più tranche.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Consente l’oscuramento delle generalità dei ricorrenti a tutela dei diritti e della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Il personale della Polizia di Stato che cessa dal servizio a domanda ha diritto ai sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis, comma 2, del d.l. n. 387/1987 quando abbia compiuto 55 anni di età e maturato 35 anni di servizio utile; il beneficio deve essere incluso anche nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita o TFS.
- L’art. 4, comma 2, del d.lgs. n. 165/1997, nella parte relativa al personale cessato a domanda previo pagamento della contribuzione residua, incide sul calcolo della base pensionabile e non esclude il computo dei sei scatti nella liquidazione del TFS spettante ai sensi dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987.
- L’interesse ad agire per ottenere la corretta quantificazione del TFS sussiste anche prima della concreta erogazione del trattamento, quando l’amministrazione previdenziale abbia già predisposto prospetti di liquidazione che omettano una voce normativamente dovuta.
- La preventiva presentazione di un’istanza o diffida amministrativa non costituisce, in materia di riliquidazione del TFS, una condizione o preclusione processuale per la proposizione dell’azione di accertamento e condanna.
- Nel sistema operativo introdotto dall’INPS per il comparto difesa, sicurezza e soccorso pubblico, l’Istituto è competente a valutare direttamente i presupposti giuridici e contributivi della liquidazione del TFS e non può sottrarsi alla riliquidazione sostenendo di essere vincolato alle sole risultanze del modello PA04.
- Le differenze di TFS maturano interessi legali senza cumulo con la rivalutazione monetaria; per le rate già scadute, gli interessi decorrono dalla scadenza originaria di ciascuna rata.
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