Cassazione Penale, Ordinanza n. 39365/2025 del 04/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 497-bis e 496 c.p. Il primo motivo denunciava vizio di motivazione per la mancata applicazione dell'art. 49, comma 2, c.p., ma la censura riproponeva una questione già esaminata e disattesa dal giudice di merito. Il secondo motivo deduceva vizio di motivazione sulla responsabilità penale per il reato di cui all'art. 497-bis c.p., fondandosi su circostanze di fatto nuove, in particolare asserita invalidità all'espatrio, mai sottoposte al giudizio di merito. L'ultimo motivo contestava la mancata esclusione della recidiva, deducendo un'illogicità motivazionale non riscontrabile nel testo della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che il primo motivo era non consentito in sede di legittimità perché meramente riproduttivo di doglianze già vagliate, il secondo era inammissibile perché inedito e fondato su fatti mai dedotti nei gradi di merito, e l'ultimo era manifestamente infondato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per i reati contestati è dunque rimasta ferma.
Norme richiamate
Norma incriminatrice richiamata come base della condanna confermata in appello e oggetto del secondo motivo di ricorso.
Norma incriminatrice anch'essa posta a fondamento della condanna confermata in appello.
Invocato dalla difesa per sostenere l'inesistenza del reato o la non punibilità, ma la censura è stata ritenuta già esaminata e disattesa dal giudice di merito.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito riproporre come vizio di motivazione una censura già esaminata e respinta dal giudice di merito con argomentazioni giuridicamente corrette.
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che introduca circostanze di fatto nuove, mai sottoposte al vaglio dei giudici di merito.
- La deduzione di illogicità della motivazione è manifestamente infondata quando l'aspetto contestato non risulta dal testo della decisione impugnata.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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