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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20168/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Ministero impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino che aveva accolto il reclamo del detenuto CORSO, autorizzandolo ad acquistare e detenere nella camera di pernottamento compact disk (CD) musicali e relativo lettore. Il Ministero denunciava esercizio di potestà amministrative da parte della giurisdizione e violazione degli artt. 35-bis, 41-bis e 69 dell'Ordinamento penitenziario, richiamando inoltre l'art. 40 del regolamento esecutivo (d.P.R. n.230/2000) e la Circolare dipartimentale del 2/10/2017 che, per i reparti 41-bis, limitano l'uso di dispositivi personali e prevedono l'impiego solo di apparecchi forniti dall'Amministrazione o l'uso di lettori digitali solo per esigenze di lavoro/studio. Il Ministero sosteneva che il divieto d'uso fosse giustificato da urgenti esigenze di sicurezza e dall'esigenza di impedire comunicazioni illecite con l'esterno e manomissioni dei dispositivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Ministero, annullando l'ordinanza impugnata e rinviando per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Torino. La Corte ha ritenuto che, pur non essendo escluso in assoluto l'uso di CD a fini ricreativi (riconosciuto come ambito della libertà residua e del trattamento rieducativo), l'Amministrazione penitenziaria può legittimamente limitarne l'introduzione e l'uso nei reparti 41-bis per ragioni di sicurezza. Il giudice deve verificare, prima di riconoscere il diritto del detenuto, se l'autorizzazione comporterebbe oneri e interventi tecnici e organizzativi non esigibili dall'Amministrazione; la semplice acquisizione tramite l'impresa di mantenimento non è di per sé sufficiente a neutralizzare i rischi. Per queste ragioni l'ordinanza favorevole al detenuto è stata annullata e la materia dovrà essere nuovamente valutata dal Tribunale di Torino alla luce dei criteri indicati dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 35-bis Ord. pen.

    Richiamato dal Ministero come norma rilevante nella regolazione di taluni aspetti del trattamento; la Corte non entra nel merito di un'applicazione diretta ma lo annovera tra le norme di riferimento per il bilanciamento tra trattamento e sicurezza.

  • art. 41-bis Ord. pen.

    Norma fondamentale per il regime penitenziario differenziato: autorizza limitazioni al trattamento ordinario per prevenire comunicazioni illecite col gruppo criminale di appartenenza. La Corte conferma che tali limitazioni possono legittimamente giustificare il divieto o la regolazione severa dell'introduzione di dispositivi tecnologici nei reparti 41-bis, salvo che l'amministrazione dimostri che l'uso possa essere consentito senza compromettere la sicurezza.

  • art. 69 Ord. pen.

    Richiamato in relazione ai poteri correttivi e ai rimedi giurisdizionali; il Ministero sosteneva che la materia degli apparecchi tecnologici fosse regolata amministrativamente e non giustiziabile come interesse giuridico tutelabile in sede giurisdizionale. La Corte tuttavia afferma che il giudice può intervenire, ma deve valutare le esigenze organizzative e di sicurezza dell'Amministrazione.

  • art. 40 Reg. es. Ord. pen. (d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)

    Norma regolamentare che limita l'uso dei lettori CD alle esigenze di lavoro e di studio previa autorizzazione del direttore; la Corte ritiene che tali disposizioni, pur datate, non stabiliscono un divieto assoluto per usi ricreativi ma costituiscono indicazioni da bilanciare con le esigenze di sicurezza, e richiedono protocolli organizzativi coerenti.

  • Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017

    Norma amministrativa specifica per i reparti 41-bis che ammette solo televisori e radio forniti dall'Amministrazione, vieta personal computer e limita i lettori digitali a consultazioni giudiziarie o di studio. La Corte la considera parte del quadro regolatorio che l'Amministrazione può utilizzare per limitare l'introduzione di dispositivi, purché la scelta sia motivata dalle concrete esigenze di sicurezza e dalla valutazione delle risorse necessarie.

Massime di principio

  • L'uso di dispositivi tecnologici personali (es. lettori CD) non è proibito in assoluto dalla normativa penitenziaria, ma il loro impiego deve essere bilanciato con le esigenze di sicurezza dell'istituto, specialmente nei reparti 41-bis.
  • Le limitazioni disposte dall'Amministrazione penitenziaria in regime 41-bis sono legittime se giustificate da esigenze concrete di prevenzione di comunicazioni illecite e di sicurezza; il giudice verifica tale giustificazione ma non può sostituirsi all'Amministrazione senza valutare oneri organizzativi e risorse necessarie.
  • La semplice possibilità di acquisto tramite l'impresa di mantenimento non esclude automaticamente i rischi di manomissione o di introduzione di contenuti illeciti; occorre una valutazione tecnica e organizzativa specifica.
  • Il giudice di sorveglianza, nel sindacare un diniego amministrativo, deve accertare se l'autorizzazione imporrebbe all'Amministrazione adempimenti non esigibili o gravosi; in assenza di tali oneri, può riconoscere il diritto del detenuto all'uso a fini ricreativi.
  • Le disposizioni regolamentari e le circolari amministrative (es. d.P.R. n.230/2000 e circolare 2/10/2017) sono strumenti rilevanti per la disciplina dei dispositivi in carcere e orientano il bilanciamento fra trattamento e sicurezza, ma non costituiscono divieti assoluti a fronte dell'evoluzione tecnologica.
  • In casi analoghi occorre documentare e motivare adeguatamente le ragioni di sicurezza e la valutazione delle risorse richieste per eventuali misure tecniche di controllo, perché il sindacato giurisdizionale verifichi la ragionevolezza della scelta amministrativa.

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