Sentenza del 10/06/2015 n. 12023 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE - In genere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate aveva iscritto a ruolo sanzioni e interessi relativi al tardivo versamento dell'IVA per l'anno 2002, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633/1972. La contribuente contestava la cartella sostenendo, tra l'altro, che fosse necessaria una preventiva comunicazione di irregolarità e che l'omessa indicazione del responsabile del procedimento ne determinasse la nullità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato la causa ad altra sezione della CTR del Lazio, anche per la liquidazione delle spese. Ha stabilito che, in caso di controllo automatizzato, il contraddittorio preventivo è obbligatorio solo quando emergano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione. In caso di semplice tardivo versamento dell'imposta, l'Amministrazione non è tenuta a inviare la comunicazione di irregolarità; di conseguenza, il contribuente non può pretendere la riduzione a un terzo delle sanzioni. La Corte ha inoltre ritenuto tardiva e quindi inammissibile la contestazione relativa all'omessa indicazione del responsabile del procedimento, perché proposta per la prima volta in appello.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis
"liquidazione delle imposte, dei contributi e dei premi dovuti, nonché dei rimborsi spettanti in base alle dichiarazioni"
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni dei redditi. La comunicazione prevista dal comma 3 serve a segnalare irregolarità o risultati diversi dalla dichiarazione, non è necessaria quando il controllo evidenzia soltanto un tardivo versamento.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis
Prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni IVA e si applica, per quanto rilevante nella decisione, secondo la stessa logica dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973.
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5
"qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione"
Il contraddittorio preventivo non è richiesto in ogni caso di iscrizione a ruolo derivante da controllo automatizzato, ma solo quando vi siano incertezze interpretative o elementi rilevanti da chiarire.
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 462, art. 2, commi 1 e 2
"l'ammontare delle sanzioni amministrative dovute è ridotto ad un terzo"
La riduzione a un terzo presuppone un controllo automatizzato, l'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità e il pagamento entro trenta giorni dal suo ricevimento. Se la comunicazione non era dovuta, la riduzione non spetta.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57
Nel giudizio tributario d'appello non possono essere introdotte nuove eccezioni non sollevate nel ricorso di primo grado. La contestazione sull'omessa indicazione del responsabile del procedimento, proposta solo in appello, è stata quindi ritenuta tardiva.
Legge 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 412
La previsione espressa di una comunicazione per i redditi soggetti a tassazione separata conferma, secondo la Corte, che l'obbligo di comunicazione non opera indistintamente per ogni controllo automatizzato.
Massime di principio
- La comunicazione di irregolarità non è automaticamente necessaria ogni volta che l'Amministrazione iscrive a ruolo somme derivanti da un controllo automatizzato.
- Quando la pretesa riguarda esclusivamente il tardivo pagamento di un'imposta già dichiarata, senza errori interpretativi o irregolarità formali da chiarire, l'ufficio può procedere senza preventiva comunicazione.
- La riduzione delle sanzioni a un terzo richiede non solo un controllo automatizzato e il pagamento entro trenta giorni, ma anche che sussistesse effettivamente l'obbligo di inviare la comunicazione di irregolarità.
- Il contribuente deve dedurre tutte le contestazioni già nel ricorso di primo grado: le nuove eccezioni introdotte per la prima volta in appello sono normalmente inammissibili.
- Il contraddittorio preventivo resta invece rilevante quando il controllo evidenzia risultati diversi dalla dichiarazione, errori formali, incertezze interpretative o altri aspetti che richiedano chiarimenti.
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