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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22249/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso impugna l'ordinanza del Tribunale di Messina del 15/01/2026 che aveva annullato la misura cautelare della custodia in carcere applicata a Bucolo per difetto di esigenze cautelari. Il Pubblico Ministero deduceva palese contraddittorietà e illogicità della motivazione del Tribunale, in particolare per aver simultaneamente affermato l'assenza di emergenze investigative dopo la scarcerazione e poi preso in esame le dichiarazioni del collaboratore Iannello (secondo cui, nel 2023, Bucolo avrebbe offerto collaborazione nella gestione del narcotraffico). Il PM censurava la svalutazione delle dichiarazioni come "prive di riscontri" senza confronto motivato con elementi oggettivi (scarcerazione del 14/12/2022 e pendenza di procedimento di prevenzione nel 2023) e lamentava il mancato rispetto del criterio di valutazione richiesto dalla sentenza rescindente circa la natura relativa della presunzione di pericolo ex art. 275, comma 3, c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale del riesame di Messina in diversa composizione. La Corte ha rilevato contraddittorietà e manifesta illogicità nella motivazione del Tribunale, poiché quest'ultimo aveva simultaneamente escluso emergenze investigative e comunque valutato le dichiarazioni del collaboratore come prive di riscontri senza un confronto adeguato con dati oggettivi. La Cassazione ha imposto al giudice di merito di: valutare la presunzione ex art. 275, comma 3, c.p.p. come relativa; confrontarsi effettivamente con le dichiarazioni di Iannello e con gli elementi di possibile conferma; ponderare complessivamente tutti gli elementi favorevoli e contrari; motivare espressamente, se dovesse ritenere sussistenti esigenze cautelari, sull'inidoneità di misure meno afflittive (inclusi arresti domiciliari con controllo elettronico).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    La norma sulla associazione di tipo mafioso è richiamata per spiegare il contesto dell'aggravante; qui è rilevata come fattore esplicativo della rilevanza delle condotte e delle finalità del reato.

  • art. 416-bis.1 cod. pen.

    Rilevata come aggravante applicata ai delitti comuni quando commessi per agevolare l'associazione mafiosa; la Cassazione sottolinea che, trattandosi di questa aggravante, la presunzione di pericolo ex art. 275 c.p.p. ha carattere relativo e può essere effettivamente superata da elementi specifici.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma che dispone la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per talune ipotesi; la Corte precisa che detta presunzione è relativa (non assoluta) quando si procede per delitti aggravati ai sensi dell'art. 416-bis.1 e richiede una valutazione effettiva degli elementi che possono vincerla.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Richiamato quale norma procedurale in materia di riesame delle misure cautelari; la vicenda si svolge nella sede di riesame prevista da tale articolo.

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Citando lo standard probatorio, la decisione osserva che il giudizio cautelare non richiede lo stesso rigore del giudizio di merito, per cui le dichiarazioni di collaboratori possono assumere rilievo anche se non dotate degli stessi riscontri richiesti nel giudizio ordinario.

Massime di principio

  • Quando la presunzione di esigenze cautelari è di natura relativa (es. reati comuni aggravati ex art. 416-bis.1), il giudice deve effettuare una valutazione effettiva e motivata degli elementi che possono superare la presunzione; il mero decorso del tempo non è sufficiente per escludere le esigenze cautelari.
  • Il giudice del riesame non può dichiarare l'assenza di emergenze investigative e contemporaneamente esaminare dichiarazioni che, se fondate, costituirebbero proprio un'emergenza: occorre coerenza logica nella motivazione o spiegazione esplicita del perché tali elementi siano ritenuti inattendibili o recessivi.
  • In materia cautelare le dichiarazioni di collaboratori di giustizia possono avere rilievo anche senza gli stessi riscontri richiesti nel giudizio di merito; tuttavia il loro valore deve essere valutato e confrontato con elementi oggettivi che ne confermino o smentiscano il contenuto.
  • Se il giudice ritiene sussistenti esigenze cautelari deve motivare anche sulla inidoneità di misure meno afflittive (inclusi arresti domiciliari con controllo elettronico), soprattutto fuori dalle ipotesi di presunzione assoluta.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve evitare affermazioni apodittiche: ogni esclusione di rilievo probatorio (es. «prive di riscontri») richiede un concreto confronto con i dati oggettivi posti a supporto.
  • In caso di rinvio da parte della Corte di Cassazione, il giudice del riesame deve attenersi espressamente al mandato della Cassazione e rispondere puntualmente ai profili indicati nella decisione rescindente.

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