Cassazione Penale, Sentenza n. 40410/2023 del 04/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La società impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto della richiesta di restituzione delle somme giacenti sui suoi conti correnti sottoposte a sequestro preventivo (decreto G.i.p. 11/11/2019). Denunciava violazione di legge e mancanza/manifesta illogicità della motivazione: il provvedimento non avrebbe indicato ragioni concrete per ritenere il pericolo di dispersione delle somme, pur essendo la società terza e non coinvolta nei fatti, amministrata da persone non indagate, con impossibilità per il precedente amministratore di disporre delle somme; inoltre la società aveva continuato a operare nonostante il sequestro, e non era stata valutata la capienza patrimoniale né il principio di proporzione.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso per vizio di motivazione: l'ordinanza impugnata è risultata omessa e contraddittoria rispetto alla valutazione del periculum in mora. Il tribunale aveva giustificato il sequestro una volta richiamando genericamente la pericolositá intrinseca del denaro e, al contempo, rilevando la solidità patrimoniale della societá, senza fornire elementi concreti (entità del credito, composizione del patrimonio, capacitá reddituale, comportamenti o atti concreti degli indagati) che giustificassero il rischio di dispersione o la necessità dell'effetto anticipatorio. Pertanto la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Isernia per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 325, comma 1, cod. proc. pen.
Il vizio di violazione di legge ai sensi di questa norma comprende anche vizi gravi della motivazione, ovvero la mancanza di un apparato argomentativo minimo richiesto per la comprensione del ragionamento giudiziale.
art. 125 cod. proc. pen.
Imposta il requisito della motivazione: il provvedimento deve mostrare coerenza, completezza e ragionevolezza tali da rendere comprensibile l'itinerario logico del giudice.
art. 321, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Distingue le finalità del sequestro preventivo (impeditive o funzionali alla confisca) e richiede, per l'adozione, specifica valutazione del periculum in mora attinente alla finalità perseguita, con motivazione sulle ragioni dell'anticipazione dell'effetto ablatorio.
art. 316 cod. proc. pen.
Riguarda il sequestro conservativo; per somme di denaro occorre valutare il rischio concreto di perdita delle garanzie del credito in relazione alla composizione e capacita patrimoniale del debitore, nonché ad elementi oggettivi e comportamentali.
Giurisprudenza citata (Sezioni Unite e altre pronunce)
La Corte richiama i principi consolidati secondo cui il mero riferimento alla natura della cosa (es. denaro) non basta a giustificare il sequestro: serve valutazione concreta degli elementi che rendono probabile la dispersione o il depauperamento.
Massime di principio
- Il sequestro di somme di denaro non può essere giustificato in astratto dalla sola natura del denaro: il giudice deve indicare elementi concreti che facciano ritenere il rischio di dispersione o depauperamento.
- Occorre distinguere la finalità del sequestro (confisca vs impedimento): per l'anticipazione dell'effetto ablatorio è richiesta una motivazione specifica sul periculum in mora correlata alla concreta situazione patrimoniale e comportamentale.
- La valutazione del periculum in mora per somme sequestrate richiede l'esame dell'entità delle somme, della composizione del patrimonio del soggetto (o della società terza), della capacità reddituale e degli atti o comportamenti che possano indicare rischio di dissociazione o occultamento.
- Se il soggetto che chiede la restituzione è un terzo (società non coinvolta), il giudice deve valutare con attenzione la terzietà e l'effettiva possibilità che soggetti indagati dispongano delle somme richieste, tenendo conto della struttura societaria e dei poteri del precedente amministratore.
- La carenza o contraddittorietà della motivazione del giudice di merito espone il provvedimento al rischio di annullamento in cassazione e al rinvio per nuovo esame; pertanto le misure cautelari su beni patrimoniali richiedono motivazioni complete e non generiche.
- Il principio di proporzione impone che il sequestro sia calibrato rispetto alla necessità di tutela del credito erariale o probatorio e all'impatto sulla continuità aziendale del terzo interessato; il giudice deve affrontare esplicitamente questo bilanciamento.
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