Cassazione Civile, Ordinanza n. 10627/2025 del 23/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente locale)
La controversia
Il comune aveva ottenuto dal tribunale l'ammissione al passivo, in via chirografaria, di un credito di euro 105.975,60 relativo al controvalore delle opere di urbanizzazione che la società lottizzante, poi fallita, si era obbligata a realizzare in forza di una convenzione di lottizzazione del 1996. Il tribunale aveva però negato la prededuzione ex art. 111 l.f. ritenendo che, trattandosi di obbligazioni assunte molti anni prima del fallimento, fosse assente il nesso di strumentalità tra il credito e la procedura concorsuale, poiché all'epoca non era neppure prospettabile l'evoluzione fallimentare della società. Il ricorrente ha censurato tale impostazione, sostenendo che le opere di urbanizzazione erano strettamente correlate alla trasformazione urbanistica dell'area, avevano accresciuto il valore dei lotti e avevano prodotto utilità per la massa dei creditori; inoltre il pagamento del credito avrebbe consentito all'amministrazione di sostituirsi alla lottizzante nel completamento delle opere, con ulteriore incremento del valore degli immobili e vantaggio per la procedura.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto giuridicamente erroneo il criterio adottato dal tribunale, perché la verifica della funzionalità del credito rispetto alle finalità della procedura concorsuale non dipende dal fatto che, al momento dell'assunzione dell'obbligazione, fosse o meno prevedibile il successivo fallimento. Il giudice del merito deve invece accertare, con giudizio ex ante, se la prestazione anche anteriore all'apertura della procedura sia stata funzionale alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali e, dunque, agli scopi della procedura. Il decreto è stato quindi cassato con rinvio al Tribunale di Brescia in diversa composizione anche per le spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 98 L.F.
norma richiamata quale base del ricorso contro l'esclusione o la collocazione del credito nel passivo fallimentare
art. 111 L.F.
la prededuzione richiede un nesso di funzionalità tra il credito e gli scopi della procedura, da valutare indipendentemente dalla prevedibilità del fallimento al momento dell'assunzione dell'obbligazione
richiamato solo in relazione al deposito della memoria nel procedimento di legittimità
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento della prededuzione, il giudizio sulla funzionalità del credito rispetto alla procedura concorsuale non può essere ancorato alla prevedibilità del fallimento al momento in cui l'obbligazione è sorta.
- La prededuzione va riconosciuta quando la prestazione, anche se anteriore all'apertura della procedura, risulti ex ante funzionale alle finalità concorsuali e abbia contribuito con nesso di inerenza necessaria alla conservazione o all'incremento dei valori aziendali.
- In tema di crediti derivanti da convenzioni urbanistiche o obblighi assimilabili, il criterio decisivo non è la data di assunzione dell'obbligazione, ma il vantaggio concretamente riferibile alla massa e alla procedura.
- Il giudice di merito deve applicare un parametro valutativo ex ante e non può negare la prededuzione solo perché, in origine, l'insolvenza non era ancora prospettabile.
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