Ordinanza n. 1125/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento previa adozione delle più opportune misure cautelari, - del Decreto Dirigenziale n. 203 del 18/09/2025 comunicato alla ricorrente a mezzo PEC del 22/09/2025, con il quale la Regione Campania ha disposto l’aggiudicazione del LOTTO n. 1 a favore della Fattoria Reale di Torcino Società Agricola a r.l., a valle dell’indetta procedura di gara finalizzata alla stipula di un contratto, destinato all’uso dei terreni agricoli siti nell’Azienda Agricola di Passerano, ai sensi degli artt. 13, co.2 e 56 co.1 lett. e) del D. Lgs. n. 36 del 2023 e dell’art. 21, co.2, del “Disciplinare per la gestione e l’aliena-zione dei beni immobili regionali ai sensi dell’art. 6-bis della legge Regionale 3 Novembre 1993, n. 38” approvato con D.G.R.C. n. 542 del 2023 e dell’art. 45 del-la legge 3 maggio 1982, n. 203; di tutti verbali di gara e in particolare modo, dei verbali n. 1, 2 e 3, nella parte in cui il Seggio di gara non ha provveduto all’esclusione dell’aggiudicataria, nonché della seconda, della terza società e della quarta società in graduatoria o, comunque, ha assegnato un punteggio non dovuto alle controinteressate in riferimento all’offerta tecnica presuntivamente presentata per il Lotto 1; - ove e per quanto possa occorrere, dell’art. 4.1 e 4.3 della lettera di invito, laddove interpretato in malam partem. - di ogni altro atto e provvedimento del procedimento istruttorio, esecutivo, connesso e correlato anche non conosciuto, compresa la manifestazione di interessi e la lettera di invito trasmessa alle società controinteressate. ai sensi degli artt. 122 e 124 del c.p.a., per la conseguente condanna della Amministrazione alla rideterminazione della graduatoria di gara ed aggiudicazione in favore della ricorrente che segue in classifica al 5° posto. per la declaratoria di inefficacia del contratto ove medio tempore stipulato e destinato all’uso dei terreni agricoli siti nell’Azienda Agricola di Passerano, in riferimento al “Lotto 1”, disponendo il subentro della ricorrente che sin d’ora si dichiara disponibile per l’esecuzione dello stesso e, in via subordinata, per il risarcimento del danno per equivalente monetario, oltre accessori, che la parte ricorrente si riserva di quantificare, in vista dell’udienza di merito che verrà fissata, ai sensi dell’art. 73 del C.p.a. nonché, ai sensi dell’art. 116 del c.p.a., per la declaratoria di illegittimità del parziale diniego serbato dalla Regione Campania sull’istanza di accesso documentale formulata dalla ricorrente in data 29.9.2025, nella parte in cui l’Amministrazione resistente, immotivatamente, non ha trasmesso l’offerta tecnica completa dell’aggiudicataria;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso all'offerta tecnica integrale dell'aggiudicataria nell'ambito della procedura per l'affidamento in uso di terreni agricoli regionali
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L'impresa ricorrente, classificatasi al quinto posto nella procedura negoziata per l'affidamento in uso di terreni agricoli regionali, aveva chiesto di conoscere le offerte tecniche delle prime tre classificate. A seguito dell'opposizione dell'aggiudicataria, aveva potuto visionare soltanto una versione parzialmente oscurata della relativa offerta tecnica. Con istanza incidentale ai sensi dell'art. 116, comma 2, c.p.a., ha impugnato il diniego parziale della Regione, deducendo che la conoscenza integrale dell'offerta fosse necessaria per verificare la legittimità dell'aggiudicazione, contestare i punteggi attribuiti e sostenere il ricorso principale contro l'aggiudicazione del lotto 1. L'aggiudicataria si è opposta all'ostensione richiamando genericamente la presenza di informazioni riservate, segreti tecnici e commerciali e know-how aziendale. La Regione non ha svolto un adeguato approfondimento istruttorio sulle ragioni degli oscuramenti.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza incidentale di accesso. Ha escluso che la nota regionale dell'11 febbraio 2026 determinasse la cessazione della materia del contendere, poiché l'ostensione integrale era soltanto preannunciata. Il Collegio ha ritenuto sussistente l'interesse qualificato all'accesso difensivo, poiché la ricorrente aveva partecipato alla procedura, aveva impugnato l'aggiudicazione e necessitava di conoscere gli elementi dell'offerta sui quali erano stati attribuiti i punteggi. La natura informale o speciale della procedura, riguardante un contratto escluso, attivo e a titolo gratuito ma idoneo a procurare un vantaggio economico indiretto, non esclude il rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza, fiducia e accesso al mercato. L'opposizione dell'aggiudicataria non è stata ritenuta sufficiente, perché priva dell'indicazione puntuale di informazioni specifiche, segrete, oggettivamente riservate e suscettibili di sfruttamento economico. L'amministrazione, inoltre, non può recepire acriticamente l'opposizione del controinteressato, ma deve verificare concretamente la sussistenza dei presupposti della segretezza e valutare anche l'eventuale ostensione parziale. È stato quindi accertato il diritto della ricorrente ad accedere all'offerta tecnica integrale dell'aggiudicataria ed è stato ordinato alla Regione Campania di esibirla entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese della fase sono state differite al definitivo.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
istanza ai sensi dell’art. 116 co. 2 c.p.a.
Consente di chiedere al giudice amministrativo la tutela contro il diniego, espresso o tacito, di accesso ai documenti amministrativi nel corso del giudizio.
art. 24 Cost.
diritto di difesa costituzionalmente tutelato dall’art. 24 della carta costituzionale
Costituisce il fondamento costituzionale dell'accesso difensivo quando la conoscenza del documento è necessaria per tutelare la posizione giuridica in giudizio.
art. 13, commi 2 e 5, d.lgs. 36/2023
richiamo contenuto nell'art. 13, commi 2 e 5, del predetto D.Lgs. n. 36/2023
Rende applicabili i principi del Codice dei contratti pubblici anche ai contratti esclusi, attivi e a titolo gratuito che offrano opportunità di guadagno economico, anche indiretto.
art. 1 d.lgs. 36/2023
Impone che il perseguimento del risultato avvenga nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.
art. 2 d.lgs. 36/2023
principio di reciproca fiducia
Richiede che le parti confidino nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.
art. 3 d.lgs. 36/2023
principio dell'accesso al mercato
Impone il rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, trasparenza e proporzionalità.
art. 53, comma 6, d.lgs. 50/2016
è consentito l’accesso al concorrente ai fini della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento del contratto
Anche in presenza di esigenze di segretezza tecnica o commerciale, consente l'accesso al concorrente quando strettamente necessario alla difesa in giudizio nella procedura di affidamento.
art. 98 d.lgs. 30/2005
Codice della proprietà industriale
È il parametro per verificare l'effettiva sussistenza di informazioni qualificabili come segreti commerciali o industriali.
Massime di principio
- La partecipazione a una procedura competitiva e l'impugnazione dell'aggiudicazione radicano un interesse difensivo concreto e attuale all'accesso agli elementi dell'offerta aggiudicataria sui quali la stazione appaltante ha fondato l'attribuzione dei punteggi, quando tali elementi siano necessari per articolare le difese.
- Anche le procedure informali relative a contratti esclusi, attivi o a titolo gratuito, se idonee a procurare un'opportunità di guadagno economico anche indiretto, devono rispettare i principi di legalità, trasparenza, concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità, proporzionalità, risultato, fiducia e accesso al mercato.
- L'opposizione all'accesso difensivo per segreti tecnici o commerciali non può fondarsi su formule generiche o stereotipate: il controinteressato deve individuare specificamente le informazioni riservate, dimostrarne la segretezza oggettiva e comprovare la loro suscettibilità di sfruttamento economico e di attribuire un vantaggio concorrenziale.
- L'amministrazione non può recepire automaticamente l'opposizione del controinteressato, ma deve svolgere una verifica istruttoria concreta sulla natura riservata delle informazioni e valutare se l'oscuramento totale o parziale sia effettivamente giustificato.
- Quando l'accesso alla documentazione di gara è strettamente indispensabile per la difesa in giudizio del concorrente, esso può prevalere sulle esigenze di segretezza tecnica o commerciale non adeguatamente comprovate.
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