Cassazione Civile, Ordinanza n. 10096/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un dipendente pubblico regionale aveva agito per ottenere differenze retributive e voci accessorie maturate nel lungo periodo di assegnazione temporanea presso una diversa sede di lavoro, in particolare: maggiorazione del 20% per i servizi festivi prestati, indennità di trasferta, indennità di disagio, indennità di rischio, indennità di reperibilità, indennità di campagna, nonché il risarcimento del danno per la mancata fruizione dei riposi compensativi. La Corte d'appello, quale giudice di rinvio, aveva riconosciuto solo parte delle pretese e aveva escluso varie indennità, ritenendo che per il periodo anteriore al luglio 1998 operasse il D.P.R.S. n. 26/1999 che subordinava l'erogazione delle indennità alla previa contrattazione decentrata, poi intervenuta solo dal 24.7.2000, e che per alcune voci mancassero i presupposti probatori o vi fosse sovrapposizione con altre indennità già corrisposte. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, in sintesi: 1) omesso esame di fatti decisivi e travisamento della documentazione sul carattere temporaneo dell'adibizione e sulla spettanza dell'indennità di trasferta; 2) violazione dell'art. 8 d.P.R. n. 146/1975 e omesso esame in relazione alla compatibilità tra indennità di trasferta e indennità di disagio, sostenendo che non fosse sovrapponibile l'indennità di vigilanza; 3) omesso esame della documentazione relativa alla controfirma dell'ordine di servizio da parte del dirigente della sede di Agrigento; 4) omesso esame della documentazione sulla distanza chilometrica percorsa, rilevante per l'indennità di campagna; 5) erronea esclusione degli interessi compensativi sulla somma liquidata a titolo di danno da usura psico-fisica per mancata fruizione dei riposi compensativi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, condividendo la qualificazione dell'assegnazione temporanea come trasferimento di fatto, dato che la durata ultradecennale rendeva l'adibizione stabile e indeterminata e quindi incompatibile con l'indennità di trasferta; ha osservato che le circostanze dedotte dal ricorrente non scalfivano tale qualificazione. Ha poi dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto motivo perché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata: la Corte territoriale aveva escluso le indennità richieste per il periodo anteriore al luglio 1998 in applicazione del D.P.R.S. n. 26/1999, che richiedeva la previa contrattazione decentrata, intervenuta solo dal 24.7.2000 senza possibilità di retrodatazione; inoltre, per l'indennità di rischio era stata affermata la sovrapposizione con l'indennità di vigilanza, per quella di reperibilità mancava la censura alla statuizione del primo giudice, e per l'indennità di campagna il ricorrente non aveva superato il rilievo sul mancato assolvimento dell'onere probatorio relativo ai requisiti di accesso al beneficio. È stato infine respinto il quinto motivo: la somma riconosciuta a titolo di danno da usura psico-fisica era stata correttamente trattata come debito di valuta, con liquidazione parametrata alla retribuzione media giornaliera e applicazione degli interessi legali sulle somme via via maturate, secondo il criterio compensativo utilizzato nel pubblico impiego. Nessuna statuizione sulle spese, poiché l'Amministrazione intimata non aveva svolto difese.
Norme richiamate
art. 8 d.P.R. n. 146/1975
La norma è stata invocata dal ricorrente per sostenere la spettanza dell'indennità di trasferta; la Corte non ne ha condiviso l'applicazione al caso concreto, anche perché ha valorizzato la qualificazione dell'assegnazione come trasferimento di fatto e la non sovrapponibilità delle indennità richieste con quelle già percepite o disciplinate dalla contrattazione decentrata.
D.P.R.S. n. 26/1999
La Corte lo ha interpretato nel senso che, per il periodo anteriore al 1998, tutte le indennità dovevano essere previste nei piani di lavoro e comunque subordinatamente alla previa contrattazione decentrata; la contrattazione intervenuta il 24.7.2000 non consentiva retrodatazioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- L'assegnazione formalmente temporanea a una diversa sede, se protratta per un periodo molto lungo e caratterizzata da stabilità e indeterminatezza, può essere qualificata come trasferimento di fatto, con conseguente esclusione dell'indennità di trasferta prevista solo per prestazioni rese fuori dalla sede ordinaria.
- Le censure di legittimità fondato su omesso esame di fatti decisivi sono inammissibili quando non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non attaccano la specifica regola giuridica posta a fondamento del rigetto o dell'accoglimento parziale in appello.
- Quando una normativa regionale subordina l'erogazione di indennità accessorie alla previa contrattazione decentrata, la successiva stipula dell'accordo non consente, salvo diversa previsione espressa, la retroattività dei trattamenti economici prima della data di efficacia dell'accordo stesso.
- La spettanza di indennità accessorie connesse a particolari modalità della prestazione richiede la prova dei presupposti fattuali specifici stabiliti dalla disciplina applicabile; in mancanza, la domanda va respinta per difetto di prova.
- Nel pubblico impiego, la somma liquidata a titolo di danno da usura psico-fisica può essere trattata come debito di valuta e portare interessi legali sulle somme tempo per tempo maturate, secondo un criterio compensativo coerente con la liquidazione del danno patrimoniale dovuto al lavoratore.
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