Cassazione Civile, Ordinanza n. 10092/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dalla sospensione cautelare dal servizio di una dipendente universitaria, sottoposta agli arresti domiciliari in relazione a un procedimento penale, poi sospeso disciplinarmente e successivamente riattivato e archiviato. Il giudice di primo grado aveva riconosciuto alla lavoratrice il diritto al conguaglio della retribuzione piena per il periodo aprile 2008-febbraio 2013, condannando l'università al pagamento della differenza tra il 50% già corrisposto e la retribuzione piena. La Corte d'appello aveva confermato il diritto al conguaglio anche per il periodo di sospensione obbligatoria, ritenendo che esso seguisse l'esito del procedimento disciplinare, e aveva inoltre accolto l'appello incidentale della lavoratrice sulle spese del primo grado. In Cassazione l'università ha dedotto, con il primo motivo, violazione e falsa applicazione dell'art. 48 del CCNL di comparto (ex art. 47 CCNL 27 gennaio 2005), sostenendo che la restitutio in integrum non può operare per i mesi in cui era vigente la sospensione obbligatoria conseguente agli arresti domiciliari, poiché in tale fase la perdita della retribuzione dipende dall'impossibilità oggettiva di eseguire la prestazione e dalla cessazione del sinallagma, non dall'esito del procedimento disciplinare. Con il secondo motivo ha denunciato vizio motivazionale e carenza di motivazione della sentenza d'appello per non avere spiegato le ragioni del riconoscimento del conguaglio anche per il periodo di sospensione obbligatoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che, nel periodo in cui la sospensione cautelare del servizio coincide con la misura coercitiva degli arresti domiciliari, non spetta la restitutio in integrum: la sospensione della retribuzione deriva dall'impossibilità oggettiva e temporanea della prestazione e dalla conseguente cesura del rapporto di corrispettività, indipendentemente dall'esito del procedimento disciplinare. Ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, ritenendo che la Corte d'appello avesse comunque esplicitato le ragioni della decisione e che il vizio denunciato si risolvesse in una critica alla sufficienza della motivazione, non deducibile nei termini prospettati. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte d'appello di Bari, che dovrà riesaminare la domanda e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 48 CCNL Comparto Università
La sospensione d'ufficio dal servizio con privazione della retribuzione opera quando il personale sia colpito da misura restrittiva della libertà personale; per tale periodo spetta soltanto un'indennità pari al 50% della retribuzione fondamentale, oltre agli assegni per il nucleo familiare se dovuti.
art. 47 CCNL del 27 gennaio 2005
Richiamato quale disciplina previgente confluita nell'art. 48 del CCNL 2006-2009.
d.lgs. 165/2001
Richiamato per il passaggio alla disciplina collettiva della sospensione cautelare nel pubblico impiego privatizzato.
d.P.R. 3/1957
Indicati come prima disciplina della sospensione cautelare per gli impiegati civili dello Stato e come base del principio secondo cui la sospensione obbligatoria esclude la restitutio in integrum.
art. 1256 c.c.
Richiamato per affermare che l'impossibilità oggettiva e temporanea della prestazione determina la sospensione dell'obbligo retributivo.
art. 1463 c.c.
Richiamato per fondare la cessazione del rapporto di corrispettività tra prestazione lavorativa e retribuzione in caso di impossibilità sopravvenuta della prestazione.
art. 360 c.p.c.
Richiamato come parametro del primo motivo per violazione di legge e vizio motivazionale.
art. 366 c.p.c.
Richiamato dalla Corte per la coerenza delle censure con i requisiti del ricorso per cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Invocato nel secondo motivo per carenza di motivazione, poi ritenuto non fondato nei termini dedotti.
Massime di principio
- Quando la sospensione cautelare del dipendente pubblico coincide con una misura restrittiva della libertà personale, il venir meno della retribuzione non dipende dall'esito del procedimento disciplinare, ma dall'impossibilità oggettiva della prestazione e dalla cessazione del sinallagma contrattuale.
- La restitutio in integrum non è dovuta per il periodo in cui opera la sospensione obbligatoria prevista dal contratto collettivo in presenza di custodia cautelare o altra misura restrittiva della libertà personale; per tale fase trova applicazione soltanto il trattamento economico espressamente previsto dalla disciplina collettiva.
- Il diritto al conguaglio della retribuzione eventualmente corrisposta in misura ridotta va verificato distinguendo il periodo di sospensione obbligatoria da quello successivo di riattivazione del procedimento disciplinare, poiché la sorte economica delle due fasi non è necessariamente identica.
- Il vizio di motivazione deducibile in cassazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza assoluta, motivazione apparente o contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, non già per una mera insufficienza o sintetica esposizione delle ragioni della decisione.
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