Cassazione Civile, Ordinanza n. 10090/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di una dipendente pubblica volta a ottenere l'accertamento della dipendenza da causa di servizio di alcune patologie risultanti da un verbale della commissione medica di verifica e, conseguentemente, il riconoscimento dell'equo indennizzo. In primo grado il Tribunale aveva riconosciuto l'origine professionale soltanto di una frattura metatarsale del piede sinistro, escludendo le altre patologie. In appello la corte territoriale ha confermato tale esito aderendo alla consulenza tecnica d'ufficio espletata in secondo grado. Nel ricorso per cassazione la parte soccombente ha articolato tre motivi, tutti formulati in modo cumulativo e promiscuo: violazione degli artt. 2697 c.c., 115 e 118 c.p.c., dell'art. 132, comma 4, c.p.c. e dei profili di cui all'art. 360, nn. 3, 4 e 5 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi e delle risultanze istruttorie; omessa o apparente motivazione; errata valutazione della CTU e delle prove testimoniali; omessa declaratoria dell'indennizzo anche per la frattura al piede. La ricorrente sosteneva, in sostanza, che la decisione di merito avesse recepito acriticamente la CTU e trascurato elementi istruttori e deduzioni difensive.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo e il secondo motivo perché formulati attraverso una mescolanza di censure eterogenee ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, tale da non consentire di individuare chiaramente il vizio denunciato; ha inoltre osservato che le critiche miravano in realtà a contestare l'apprezzamento di merito delle prove e della consulenza tecnica, non sindacabile in sede di legittimità se non per specifica violazione di norme di diritto, non adeguatamente dedotta. Quanto alla motivazione, ha ribadito che il giudice che aderisca alle conclusioni del CTU assolve l'obbligo motivazionale indicando le fonti del proprio convincimento e che, nel caso concreto, la corte d'appello aveva richiamato anche l'assenza di note o controdeduzioni alla consulenza, soddisfacendo il minimo costituzionale di motivazione. Ha inoltre rilevato che il preteso omesso esame riguardava in realtà valutazioni di merito e, comunque, non era più scrutinabile ai sensi dell'art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., poiché la decisione d'appello aveva confermato quella di primo grado. Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile perché sostanzialmente esaurito nella rubrica, senza adeguato sviluppo argomentativo. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, perché il Ministero intimato non ha svolto difese. È stato altresì disposto l'onere del versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
Non è consentito cumulare in modo indistinto censure di violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatti decisivi, perché ciò impedisce di individuare il reale vizio denunciato e rimette impropriamente alla Corte il compito di selezionare le doglianze.
art. 2697 c.c.
È richiamato dalla ricorrente, ma la Corte osserva che le doglianze in realtà investono l'apprezzamento di merito delle prove, non la corretta ripartizione dell'onere probatorio in termini sindacabili in cassazione.
art. 115 c.p.c.
È invocato dalla ricorrente, ma le critiche sono state considerate come contestazioni del materiale probatorio e non come effettiva violazione del principio di disponibilità della prova.
art. 118 c.p.c.
È richiamato unitamente alle altre norme processuali, ma senza che la Corte ravvisi un autonomo vizio dedotto in modo specifico.
art. 132, comma 4, c.p.c.
La censura di nullità per motivazione apparente o perplessa è stata respinta, poiché la sentenza di merito, aderendo alla CTU e richiamando l'assenza di controdeduzioni, ha superato il minimo costituzionale di motivazione.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
È richiamato per escludere il sindacato in cassazione sull'omesso esame di fatti decisivi quando la sentenza d'appello abbia confermato quella di primo grado.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
Norma richiamata quale base dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che sovrapponga in modo promiscuo censure ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5, senza distinguere chiaramente il vizio denunciato e senza consentire alla Corte di legittimità di individuarne il contenuto giuridico.
- La contestazione della valutazione delle prove e delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio attiene, di regola, al merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti della dedotta violazione di specifiche norme di diritto.
- Il giudice di merito che aderisca alle conclusioni del CTU adempie all'obbligo di motivazione indicando le ragioni del proprio convincimento; non è tenuto a confutare espressamente ogni osservazione del consulente di parte, salvo che le critiche tecniche siano specifiche e la CTU sia priva di adeguata giustificazione.
- La deduzione di omesso esame di fatti decisivi non può essere utilizzata per rimettere in discussione mere valutazioni di merito, né per aggirare i limiti al sindacato di legittimità previsti quando la sentenza d'appello conferma quella di primo grado.
- Un motivo di ricorso che si esaurisca nella rubrica, senza sviluppo argomentativo concreto, è inammissibile per difetto di specificità.
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