Cassazione Civile, Ordinanza n. 10099/2025 del 17/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
Un lavoratore somministrato aveva ottenuto decreto ingiuntivo per euro 8.278,35 nei confronti dell’agenzia per il lavoro, indicata come datrice di lavoro in somministrazione, e dell’azienda sanitaria utilizzatrice, per crediti retributivi relativi a ferie e festività non godute, ratei di tredicesima per l’anno 2015 e trattamento di fine rapporto. Il tribunale aveva rigettato l’opposizione proposta dall’azienda sanitaria e la corte d’appello aveva confermato la decisione, ritenendo decisiva la previsione di una solidarietà passiva anche su base negoziale e, quindi, l’obbligo dell’utilizzatrice di pagare le somme richieste. In cassazione l’azienda sanitaria ha proposto tre motivi: violazione della disciplina della somministrazione ex d.lgs. n. 276/2003 per avere la corte d’appello attribuito prevalenza alla fonte contrattuale della solidarietà; violazione degli artt. 1676 c.c. e delle clausole del capitolato speciale d’appalto, per non avere considerato liberatorio il pagamento effettuato al somministratore prima della domanda; violazione degli artt. 112 e 115 c.p.c. per avere ritenuto ammessa la debenza delle somme da parte dell’azienda sanitaria.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso, perché ha accolto l’eccezione preliminare di improcedibilità sollevata dal controricorrente. Ha rilevato che la ricorrente non aveva depositato, nel termine di legge, copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione, nonostante nel ricorso fosse indicata la data di notifica della decisione. Poiché il ricorso per cassazione era stato notificato oltre sessanta giorni dopo la pubblicazione della sentenza d’appello, non era superabile la prova di resistenza. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile, con condanna della ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
per la procedibilità del ricorso per cassazione è necessario depositare nel termine di legge copia autentica della sentenza impugnata completa delle pagine rilevanti e, se esistente, della relata di notificazione; la mancanza comporta improcedibilità salvo ipotesi eccezionali
art. 325, comma 2, c.p.c.
quando la sentenza impugnata risulta notificata, opera il termine breve di sessanta giorni per proporre ricorso per cassazione
art. 327, comma 1, c.p.c.
in mancanza di notificazione della sentenza, il diritto di impugnazione si esercita entro il termine lungo
art. 372, comma 2, c.p.c.
la copia autentica della decisione e la relata possono essere depositate anche nei modi ivi previsti, purché entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c.
art. 370, comma 3, c.p.c.
la documentazione rilevante può essere disponibile nel fascicolo se prodotta dal controricorrente nel termine previsto
art. 369, comma 3, c.p.c.
è possibile acquisire il fascicolo d’ufficio nei soli casi previsti dalla legge, qui non ricorrenti
art. 112 c.p.c.
richiamato come norma processuale la cui violazione era denunciata nel terzo motivo
art. 115 c.p.c.
richiamato come norma processuale la cui violazione era denunciata nel terzo motivo
d.lgs. n. 276/2003
richiamato come disciplina ratione temporis della somministrazione di lavoro
art. 1676 c.c.
richiamato dalla ricorrente quale norma sulla responsabilità verso i dipendenti negli appalti, evocata per contestare la condanna dell’utilizzatrice
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
in caso di rigetto o improcedibilità è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Cass., S.U., n. 4315/2020
richiamata per dare atto dei presupposti processuali relativi all’ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione il deposito della copia autentica della sentenza impugnata, completa della relata di notificazione quando la notifica sia avvenuta, è condizione di procedibilità del ricorso e la sua omissione determina improcedibilità.
- Quando il ricorrente stesso indica che la decisione impugnata gli è stata notificata, oppure tale circostanza risulta dagli atti o è eccepita dal controricorrente, il termine applicabile per proporre ricorso è quello breve di sessanta giorni; se il ricorso è notificato oltre tale termine, la mancanza della relata non può essere superata mediante la prova di resistenza.
- La verifica della procedibilità del ricorso per cassazione è officiosa e prescinde dall’esame dei motivi di merito: il difetto del presupposto documentale preclude l’esame delle censure.
- In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente è soccombente ai fini delle spese e può essere gravata dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla legge.
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