Sentenza n. 1635/2026 - Milano, Sezione 5
per l'annullamento A. della delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli studi -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023 (all. 2), con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato “di irrogare al Prof. -OMISSIS- la sanzione della censura” notificata il 25 luglio 2023 (all. 3); B. del parere presupposto (Prot. particolare n. -OMISSIS-) del Collegio di disciplina dell'Università degli studi -OMISSIS- – Sezione dei professori associati del 10 luglio 2023 (all. 4), comunicato al ricorrente in data 31 luglio 2023 (all. 5); C. del Decreto rettorale rep. -OMISSIS- del 24 luglio 2023 (all. 6), notificato al ricorrente in data 25 luglio 2023 (all. 7), con cui il Rettore ha decretato di irrogare la sanzione della censura al Prof. -OMISSIS-, recependo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. -OMISSIS- del 21 luglio 2023; D. del decreto rettorale n. rep. -OMISSIS- del 17 maggio 2022 (all. 8), trasmesso con nota di pari data protocollo part. n.-OMISSIS- (all. 9); E. di tutti i verbali del Collegio di disciplina nonché di tutti gli atti del procedimento disciplinare; F. ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ancorché non conosciuto. nonché per la condanna al risarcimento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ai fatti illeciti commessi dalla P.A. resistente nell'ambito del procedimento disciplinare e/o attraverso i provvedimenti impugnati.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare della censura, adottata dal Consiglio di amministrazione e irrogata con decreto rettorale, oltre agli atti presupposti del procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato gli atti del procedimento disciplinare conclusosi con la censura, chiedendo anche il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 10 della l. 240/2010, assumendo che il procedimento fosse durato 241 giorni, oltre il termine di 180 giorni. Il secondo motivo contestava la sanzione sotto il profilo della violazione dei principi di legalità e tassatività, sostenendo che fosse stata sanzionata una condotta meramente omissiva, consistente nel non essersi dissociato o non aver stigmatizzato l’opinione espressa da un collega, senza che esistesse uno specifico obbligo normativo di dissentire. Il terzo motivo deduceva l’illegittima composizione del Collegio di disciplina per la pretesa grave inimicizia di un componente nei confronti del ricorrente. Il quarto motivo lamentava difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. Il quinto motivo deduceva sviamento della funzione disciplinare, asserendo che il procedimento fosse stato utilizzato per reprimere opinioni difformi. La domanda risarcitoria riguardava l’asserita compromissione del benessere psico-fisico, della dignità, dell’onorabilità e della vita di relazione. In via preliminare, il ricorrente aveva eccepito la tardività della memoria dell’Università.
La decisione
Il TAR ha ritenuto tempestiva la memoria dell’Università: il sabato è equiparato ai giorni festivi, ai sensi dell’art. 52 c.p.a., per i termini processuali in avanti, ma non determina l’anticipazione dei termini a ritroso; il termine per la memoria ex art. 73 c.p.a. era quindi rispettato. Il primo motivo è stato respinto. Il termine di 180 giorni previsto dall’art. 10 l. 240/2010 riguarda la conclusione del procedimento, mentre i termini infraprocedimentali e le sospensioni devono essere valutati secondo la disciplina speciale. Le sospensioni dovute alla ricostituzione del Collegio di disciplina non sono soggette a un limite massimo; inoltre, il superamento del termine ordinatorio di sessanta giorni per la sospensione istruttoria non determina automaticamente la cessazione della sospensione né l’illegittimità del procedimento. Poiché la sospensione istruttoria, disposta per acquisire informazioni su un procedimento disciplinare connesso, si è sovrapposta alla sospensione necessaria per la ricostituzione del Collegio, la durata computabile è stata pari a 158 giorni, dunque inferiore al termine di 180 giorni. Il secondo motivo è stato accolto ed è risultato decisivo. Gli atti avevano sanzionato il fatto che il ricorrente non si fosse dissociato dalle affermazioni del collega. Tuttavia, né lo Statuto né il Codice etico imponevano uno specifico obbligo di dissentire o di manifestare dissociazione rispetto alle opinioni espresse da altri docenti. La sanzione è stata quindi annullata per mancanza di una condotta doverosa normativamente prevista. Il terzo motivo è stato respinto: le cause di incompatibilità e astensione hanno carattere tassativo e la grave inimicizia deve essere concretamente dimostrata, mentre tale prova non era stata fornita. Gli ulteriori motivi sono stati ritenuti non decisivi o comunque inidonei a sorreggere una diversa conclusione. La domanda risarcitoria è stata respinta perché il ricorrente non aveva provato il nesso causale tra la sanzione e i disturbi psico-fisici o la compromissione della vita di relazione; tali disturbi risultavano suscettibili di eziologia multifattoriale ed erano precedenti all’avvio del procedimento disciplinare. Il ricorso è stato pertanto accolto limitatamente all’annullamento della sanzione, con condanna dell’Università alle spese di giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 10 l. 240/2010
Il procedimento disciplinare deve concludersi entro centottanta giorni dal suo inizio, sotto pena d'estinzione.
Il termine finale di 180 giorni è perentorio; i termini infraprocedimentali, invece, hanno natura ordinatoria. La sospensione per la ricostituzione del Collegio non è soggetta a un limite massimo, mentre la sospensione istruttoria può essere disposta non più di due volte e per non oltre sessanta giorni ciascuna, senza che il superamento del termine ordinatorio determini automaticamente la cessazione della sospensione.
art. 52 c.p.a.
Il sabato è equiparato ai giorni festivi per gli atti processuali svolti fuori dall'udienza che scadono di sabato.
L’equiparazione del sabato ai giorni festivi opera per i termini processuali calcolati in avanti, ma non per l’anticipazione dei termini calcolati a ritroso.
art. 73, comma 1, c.p.a.
termine per il deposito della memoria di 30 giorni liberi
Il termine per il deposito della memoria, in quanto calcolato a ritroso, non deve essere anticipato quando la scadenza cade di sabato; la memoria dell’Università è stata quindi depositata tempestivamente.
art. 7, comma 1, Statuto dell'Università
I professori, i ricercatori, il personale dirigente e tecnico-amministrativo e gli studenti hanno il diritto e il dovere di concorrere [...] al raggiungimento dei fini dell'Università [...] e sono tenuti altresì ad assumere [...] comportamenti consoni alla natura e alle funzioni dell'istituzione universitaria e conformi alle disposizioni del Codice etico.
La disposizione individua obblighi generali di comportamento, ma non prevede uno specifico obbligo di dissociarsi dalle opinioni espresse da un collega.
art. 27, comma 1, Codice etico di Ateneo
Il dipendente osserva i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza e agisce in posizione di indipendenza e di imparzialità.
I principi generali del Codice etico possono assumere rilievo disciplinare, ma non consentono di ricavare, nel caso esaminato, uno specifico obbligo di esprimere dissenso o dissociazione rispetto alle affermazioni altrui.
art. 51 c.p.c.
Le cause di astensione e incompatibilità, applicabili ai collegi amministrativi in ossequio al principio di imparzialità, hanno carattere tassativo; la grave inimicizia deve essere concretamente dimostrata.
art. 2043 c.c.
La responsabilità risarcitoria richiede la prova del fatto illecito, dell’evento dannoso ingiusto, del danno, del nesso causale e della colpa dell’apparato amministrativo.
art. 2697 c.c.
Nella domanda risarcitoria grava sul danneggiato l’onere di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità; il metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento non tempera il principio dispositivo nel giudizio risarcitorio.
Massime di principio
- Nel procedimento disciplinare universitario disciplinato dall’art. 10 l. 240/2010, il termine finale di 180 giorni per la conclusione del procedimento è perentorio, mentre i termini infraprocedimentali sono ordinatori, salvo diversa espressa previsione normativa.
- La sospensione del procedimento disciplinare universitario dovuta alla necessità di ricostituire il Collegio di disciplina opera per tutto il tempo necessario alla ricostituzione, senza il limite massimo previsto per la sospensione istruttoria.
- Il superamento del termine ordinatorio di sessanta giorni previsto per una sospensione istruttoria non determina automaticamente né la cessazione della sospensione né l’illegittimità del procedimento, quando la sospensione sia funzionale all’acquisizione di informazioni su una questione pregiudiziale e connessa.
- Una sanzione disciplinare non può fondarsi sulla mera omissione di dissenso o di dissociazione rispetto alle opinioni espresse da un collega se l’ordinamento, lo statuto o il codice etico applicabile non individuano uno specifico obbligo giuridico di tenere tale condotta.
- Le cause di astensione e incompatibilità dei componenti degli organi collegiali amministrativi hanno carattere tassativo; la grave inimicizia rilevante ai fini dell’incompatibilità deve essere concretamente provata.
- L’annullamento di un provvedimento amministrativo non comporta automaticamente il risarcimento del danno: il ricorrente deve provare tutti gli elementi della responsabilità aquiliana, compreso il nesso causale tra l’attività amministrativa illegittima e il danno lamentato.
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