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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13710/2022 del 11/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria (01/10/2021) che aveva confermato la custodia cautelare in carcere applicata dal GIP (27/07/2021) nei confronti di Martello per partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 DPR 309/1990) e per plurimi reati di acquisto di stupefacenti. I difensori hanno dedotto: (i) errata identificazione dell'utilizzatore di una utenza telefonica intercettata, lamentando che l'attribuzione a Martello si fondava soltanto sugli agganci alle celle e senza pedinamenti o perquisizioni; (ii) insufficienza della gravità indiziaria rispetto al reato associativo e ai delitti fine, per la genericità delle intercettazioni e l'assenza di partecipazione stabile (ruolo stabile vs atti occasionali); (iii) sproporzione e carenza della motivazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari e all'inidoneità di misure meno afflittive, contestando la valorizzazione dei precedenti e dell'elemento della recidiva attuale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati e aspecifici i motivi proposti: in ordine all'identificazione dell'utilizzatore dell'utenza, la Corte ha condiviso il ragionamento del Tribunale del riesame che ha collegato gli agganci alle celle con controlli su strada contestuali e con un SMS che menzionava il veicolo effettivamente in uso al Martello, ritenendo sufficiente il quadro indiziario. Quanto alla configurabilità del delitto associativo, la Corte ha ritenuto adeguata la valutazione della pluralità di acquisti ripetuti nel tempo e della stabilità dei contatti con il capo dell'articolazione, richiamando il principio giurisprudenziale che il continuo approvvigionamento può integrare la partecipazione all'associazione. In ordine alle esigenze cautelari, la Corte ha ritenuto correttamente motivate la sussistenza delle esigenze e l'inadeguatezza di misure meno afflittive, anche alla luce della particolare gravità del delitto associativo e della presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e, in via equitativa, versamento di euro tremila alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23 d.l. n. 137 del 2020, conv. in L. n. 176 del 2020

    Richiamata per le modalità di trattazione del procedimento in udienza camerale (procedure di trattazione previste dal decreto).

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma richiamata quale regola sulle ragioni di ricorso per cassazione; la Corte rileva che alcune dedotte violazioni procedurali non sono ammissibili se la norma violata non comporta una sanzione di nullità o inutilizzabilità.

  • art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato dai ricorrenti per vizio procedurale relativo all'uso di intercettazioni; la Corte osserva che la mera deduzione di inosservanza di tale norma non è ammissibile in cassazione se la violazione non è sanzionata come causa di nullità/inutilizzabilità.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla valutazione e utilizzabilità delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto che le intercettazioni, corredate da elementi di riscontro (celle, sms, controlli su strada), erano valutabili per l'identificazione.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione alla necessità di adeguata motivazione delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato le esigenze cautelari.

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari nei reati di particolare gravità; la Corte ha ritenuto applicabile tale presunzione al delitto associativo contestato, contribuendo alla conferma della custodia cautelare.

  • d.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74

    Art. 74 (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti) è la norma sostanziale di contestazione; la Corte ha condiviso la ricostruzione del Tribunale che, sulla base di acquisti ripetuti e di rapporti stabili, ha ritenuto sussistente la partecipazione associativa.

  • art. 61-bis cod. pen.

    Richiamato fra le norme rilevanti per la contestazione della pericolosità e del regime sanzionatorio, nel quadro dell'analisi della personalità e della gravità degli illeciti.

  • art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato circa l'inammissibilità per aspecificità dei motivi: la Corte ha rilevato che non è possibile riproporre ragioni già esaminate e ritenute infondate senza affrontare specificamente le argomentazioni del giudice del gravame.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'onere delle spese processuali a carico del ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • L'identificazione dell'utilizzatore di una utenza telefonica basata esclusivamente sull'aggancio a celle è debole se non integrata da elementi di riscontro (controlli su strada, sms, perquisizioni, corrispondenza tra veicolo/luogo/tempo). In presenza di tali riscontri un quadro indiziario può risultare convincente.
  • Per configurare la partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti è rilevante la continuità/ ripetizione degli approvvigionamenti e la stabilità dei rapporti con i vertici: acquisti isolati e sporadici possono non essere sufficienti, viceversa approvvigionamenti costanti possono integrare la partecipazione.
  • In cassazione non sono ammissibili motivi basati su presunte inosservanze procedurali se la norma invocata non comporta una sanzione di nullità o inutilizzabilità; è pertanto strategico fondare il ricorso su vizi di motivazione specifici e deducibili dal provvedimento impugnato.
  • I motivi devono essere specifici e non limitarsi a riproporre le stesse argomentazioni già contestate e decise dal giudice di merito: l'aspecificità comporta l'inammissibilità ex art. 591 c.p.p.
  • Le esigenze cautelari possono essere ritenute sussistenti quando ricorre il delitto di particolare gravità con presunzioni legali (es. art. 275, comma 3 c.p.p.), unitamente a modalità di commissione professionali e ad elementi temporali non eccessivamente remoti; per superare tale impostazione è necessario fornire elementi concreti e specifici che dimostrino il contrario.
  • La declaratoria di inammissibilità espone il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in casi valutati dal giudice, anche a somme in favore della Cassa delle Ammende; va dunque valutata con attenzione la fondatezza e la specificità dei motivi prima di ricorrere.

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