Regolamento (UE) 2024/843
Regolamento (UE) 2024/843 della Commissione, del 6 marzo 2024, che rettifica la versione in lingua portoghese degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli additivi alimentari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rettifica errori di traduzione presenti nella versione portoghese degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari. Gli errori avevano ristretto indebitamente la gamma dei prodotti e delle categorie di aromi in cui alcuni additivi potevano essere utilizzati. La Commissione interviene come atto rettificativo, con effetti limitati alla sola lingua portoghese e senza modificare le altre versioni linguistiche.
Rettifica della sola versione portoghese degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari, per correggere errori di traduzione che incidevano sulle categorie e sulle condizioni d’uso di alcuni additivi.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’Unione europea ed è direttamente vincolante in tutti gli Stati membri, ma produce effetti solo sulla versione in lingua portoghese degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008. La rettifica riguarda specificamente talune voci relative alle categorie di alimenti e agli aromi alimentari, senza incidere sulle altre versioni linguistiche né introdurre un nuovo regime sostanziale di autorizzazione.
Rettifica della versione portoghese degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008 sugli additivi alimentari
Il regolamento (UE) 2024/843 della Commissione interviene come atto di rettifica linguistica del quadro europeo sugli additivi alimentari. La finalità è correggere errori presenti soltanto nella versione portoghese degli allegati II e III del regolamento (CE) n. 1333/2008, errori che avevano inciso in senso restrittivo sulla formulazione di alcune categorie di alimenti e di aromi alimentari.
Contesto normativo e base giuridica
L’intervento si colloca nel sistema del regolamento (CE) n. 1333/2008, relativo agli additivi alimentari, e del regolamento (CE) n. 1331/2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per additivi, enzimi e aromi alimentari. La Commissione richiama in particolare l’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e l’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1331/2008 come basi per l’adozione dell’atto rettificativo.
Il preambolo precisa che gli errori di traduzione erano stati introdotti dai regolamenti (UE) n. 1129/2011 e (UE) 2015/647. La rettifica è quindi circoscritta alla correzione linguistica del testo portoghese, senza incidere sul contenuto delle altre versioni linguistiche.
Ambito della rettifica negli allegati II e III
La Commissione segnala tre punti specifici da correggere:
- nell’allegato II, parte D, tabella "Categorie di alimenti", categoria 03, colonna "Denominazione";
- nell’allegato II, parte E, tabella "Additivi alimentari autorizzati e condizioni del loro uso nelle categorie alimentari", categoria 03, descrizione della categoria e voce E 405 nella colonna "Restrizioni/eccezioni";
- nell’allegato III, parte 4, tabella "Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari", voce E 423, colonna "Categorie di aromi ai quali l’additivo può essere aggiunto", prima riga.
Secondo il considerando, tali errori di traduzione avevano ristretto indebitamente la gamma dei prodotti e delle categorie di aromi nei quali alcuni additivi potevano essere utilizzati.
Effetti pratici per gli operatori
L’atto non introduce nuove autorizzazioni né nuovi divieti sostanziali; interviene solo per riallineare il testo portoghese alla disciplina corretta già risultante dal regolamento di base e dalle sue modifiche. Per gli operatori del settore alimentare, la portata pratica è quella di ripristinare la corretta lettura della disciplina nelle ipotesi in cui il testo portoghese fosse rilevante ai fini applicativi.
Entrata in vigore e caratteri dell’atto
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza per i professionisti
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese alimentari, l’atto ha rilievo soprattutto in relazione alla corretta consultazione del testo consolidato del regolamento (CE) n. 1333/2008. In concreto, la rettifica evita interpretazioni e applicazioni eccessivamente restrittive dovute a meri errori linguistici nella versione portoghese, senza modificare il regime materiale degli additivi alimentari nell’ordinamento dell’Unione.
Disposizioni principali
Oggetto della rettifica
Corregge la versione in lingua portoghese dell’allegato II del regolamento (CE) n. 1333/2008: nella parte D, tabella "Categorie di alimenti", categoria 03, colonna "Denominazione"; nella parte E, tabella "Additivi alimentari autorizzati e condizioni del loro uso nelle categorie alimentari", categoria 03 e voce E 405, colonna "Restrizioni/eccezioni". Corregge inoltre la versione portoghese dell’allegato III, parte 4, tabella "Additivi alimentari, compresi i supporti, negli aromi alimentari", voce E 423, colonna "Categorie di aromi ai quali l’additivo può essere aggiunto".
Finalità sostanziale della correzione
Le rettifiche eliminano errori di traduzione che avevano ristretto in modo improprio l’ambito dei prodotti e delle categorie di aromi in cui determinati additivi alimentari possono essere impiegati. Il regolamento precisa che la correzione non riguarda le altre versioni linguistiche.
Base giuridica e contesto normativo
L’atto è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1333/2008 e dell’articolo 7, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1331/2008. Gli errori rettificati derivano dai regolamenti (UE) n. 1129/2011 e (UE) 2015/647, che avevano introdotto le formulazioni poi risultate erronee nella sola versione portoghese.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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