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Regolamento

Regolamento (UE) 2024/1681

Regolamento delegato (UE) 2024/1681 della Commissione, del 6 marzo 2024, che integra il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione

Normativa europea32024R1681

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato stabilisce un sistema aggiornato di classi di prestazione per la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, integrando il regolamento (UE) n. 305/2011. L’intervento risponde all’esigenza di allineare la classificazione agli sviluppi tecnologici e di mercato, ampliando e precisando le classi per diverse tipologie di prodotti edilizi. Con l’entrata in vigore del regolamento viene abrogata la decisione 2000/367/CE, che costituiva il precedente quadro classificatorio.

Definizione delle classi di prestazione in materia di resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione ai fini del regolamento (UE) n. 305/2011.

Ambito di applicazione

Si applica ai prodotti da costruzione, ai loro elementi e sistemi rilevanti per la resistenza al fuoco, nell’ambito della commercializzazione armonizzata prevista dal regolamento (UE) n. 305/2011. Riguarda la dichiarazione e la classificazione delle prestazioni per numerose famiglie di prodotti: elementi portanti e non portanti, prodotti di protezione degli elementi strutturali, serramenti e chiusure resistenti al fuoco, condotte e serrande per ventilazione e controllo fumo/calore, cavi e sistemi di protezione dei cavi, ciminiere, rivestimenti e altri componenti edilizi. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante ai fini SEE; sostituisce la decisione 2000/367/CE, ai cui riferimenti si intende ora fatto rinvio. Le classi e le annotazioni tecniche dell’allegato sono utilizzabili nelle norme armonizzate ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011.

Definizione delle classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione

Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) n. 305/2011 fissando un quadro aggiornato e armonizzato di classi di prestazione per la resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione. L’intervento recepisce l’evoluzione tecnica e di mercato e sostituisce la precedente decisione 2000/367/CE, ritenuta ormai incompleta e superata.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’articolo 27 del regolamento (UE) n. 305/2011, che le attribuisce il potere di stabilire classi di prestazione per le caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione da utilizzare nelle norme armonizzate. I considerando evidenziano che la precedente classificazione non copriva tutte le classi necessarie e non consentiva una dichiarazione sufficientemente dettagliata, soprattutto per nuovi prodotti e soluzioni costruttive.

Ambito materiale della classificazione

L’allegato istituisce un sistema tecnico di classificazione che copre un’ampia gamma di prodotti e componenti edilizi. Le classi riguardano, tra gli altri:

  • elementi portanti privi o con funzione di compartimento incendio;
  • prodotti di protezione degli elementi strutturali;
  • elementi non portanti con funzione di compartimento incendio;
  • prodotti per ventilazione, controllo fumo e calore;
  • sistemi di protezione dei cavi e cavi con intrinseca resistenza al fuoco;
  • ciminiere, rivestimenti, sigillature e chiusure speciali.

Struttura delle classi e simboli tecnici

Il sistema utilizza simboli standardizzati, tra cui R, E, I, W, M, C, S, P, PH, G/O, K, T, D, DH, F e B, per descrivere capacità portante, tenuta, isolamento, irraggiamento, azione meccanica, presenza e durabilità di dispositivi automatici di chiusura, tenuta o controllo del fumo, continuità di corrente, resistenza alla fuliggine, protezione dal fuoco, temperatura di esercizio e funzionalità degli evacuatori di fumo e calore. Le classi sono normalmente espresse in minuti e, in diversi casi, sono accompagnate da suffissi o annotazioni che specificano il lato di prova, la direzione dell’esposizione, la curva termica applicata, il tipo di installazione o la pressione di esercizio.

Elementi portanti e compartimentazione

Per gli elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio la classificazione di base è R. Per gli elementi portanti con funzione di compartimento incendio, l’allegato distingue pareti, pavimenti, tetti, finestre da tetto, lucernari, contropavimenti e sistemi di chiusura, prevedendo classi come RE, REI, REI-M, REW e, per taluni prodotti, C. La classificazione C presuppone un dispositivo automatico di chiusura e può essere estesa con indici da 0 a 5 in funzione della durabilità, misurata in numero di cicli.

Prodotti di protezione degli elementi strutturali

Il regolamento disciplina i sistemi che proteggono gli elementi portanti, inclusi soffitti privi di resistenza intrinseca, rivestimenti, intonaci spruzzati, pannelli e schermi ignifughi. La classificazione valuta il contributo del prodotto alla resistenza al fuoco degli elementi protetti; per alcune categorie sono previsti suffissi specifici, come sn per il comportamento seminaturale e IncSlow per la curva a lento sviluppo.

Elementi non portanti e prodotti speciali

L’allegato estende la classificazione a tramezzi, finestre fisse, tetti senza carico, barriere tagliafiamma interne, soffitti resistenti al fuoco, facciate e muri esterni, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti, sigillanti combinati, giunti lineari, porte resistenti al fuoco, finestre apribili, lucernari apribili, chiusure per nastri trasportatori, griglie di ventilazione, canalizzazioni di servizio, ciminiere e rivestimenti per pareti e soffitti. Per ciascuna categoria sono definite classi e annotazioni tecniche che precisano l’orientamento, il lato di esposizione, la direzione dell’incendio, il tipo di test e, in alcuni casi, la compatibilità con diverse configurazioni di posa.

Ventilazione, controllo fumo e calore

Per le condotte di ventilazione resistenti al fuoco sono previste classi E, EI e S con limiti di perdita specifici; per le serrande tagliafuoco sono richieste prove da entrambi i lati e limiti di perdita massima più elevati. Il testo disciplina inoltre condotte e serrande di controllo del fumo per comparto singolo e multiplo, includendo classificazioni aggiuntive per uso verticale/orizzontale, per pressione, per modalità di attivazione e per compatibilità con sistemi solo fumo o combinati fumo/ambiente. Le barriere al fumo sono classificate con D600 e DH, mentre gli evacuatori forzati e naturali di fumo e calore sono classificati tramite le sigle F200, F300, F400, F600, F842 e B300, B600 e Bθ.

Sistemi elettrici e cavi

Il regolamento introduce classificazioni per i sistemi di protezione dal fuoco dei cavi e per cavi elettrici, di controllo di potenza e di comunicazione con o senza protezione e con intrinseca resistenza al fuoco. Le tabelle specificano le classi P, Pca e PHca e richiedono di indicare il tipo di cavo, la tensione nominale e l’eventuale campo di applicazione del sistema di protezione rispetto alle tensioni di esercizio.

Criteri di prova e rinvii tecnici

Le definizioni dei criteri di prova e dei metodi di classificazione non sono sviluppate integralmente nel regolamento, ma rinviate alle norme europee di classificazione, alle norme armonizzate di prodotto, alle norme di prova e agli Eurocodici pertinenti. Per gli elementi asimmetrici, la classe deve indicare se è valida per un solo lato, così da evitare equivoci applicativi.

Abrogazione e applicazione

Con l’articolo 2 la decisione 2000/367/CE è abrogata e i suoi rinvii si considerano effettuati al presente regolamento. L’atto entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Istituzione delle classi di prestazione

L’articolo 1 stabilisce le classi di prestazione in relazione alla resistenza al fuoco dei prodotti da costruzione, secondo quanto riportato nell’allegato. Le classi sono espresse in minuti, salvo diversa indicazione, e utilizzano simboli tecnici quali R, E, I, W, M, C, S, P, PH, G/O, K, T, D, DH, F e B, con specifiche annotazioni per lato di prova, direzione dell’esposizione, durabilità del dispositivo di chiusura, tenuta al fumo, temperatura e funzionalità di evacuatori e sistemi di ventilazione.

Abrogazione della decisione 2000/367/CE

L’articolo 2 abroga la decisione 2000/367/CE. I riferimenti a tale decisione devono intendersi fatti al presente regolamento, con effetto di continuità normativa per la classificazione della resistenza al fuoco.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Classificazione degli elementi portanti

L’allegato distingue gli elementi portanti privi di funzione di compartimento incendio, classificati con R, dagli elementi portanti con funzione di compartimento incendio, per i quali sono previste combinazioni RE, REI, REI-M e REW per pareti, e RE, REI e C per pavimenti, tetti, finestre da tetto, lucernari, sistemi di chiusura e contropavimenti. È precisato che la classificazione C richiede un dispositivo automatico di chiusura e può essere completata da cifre da 0 a 5 per la durabilità.

Prodotti di protezione degli elementi strutturali

Sono disciplinati i sistemi che proteggono elementi portanti, tra cui soffitti privi di intrinseca resistenza al fuoco, rivestimenti interni ed esterni, pannelli, intonaci spruzzati e schermi ignifughi. La classificazione misura il contributo del prodotto alla resistenza al fuoco degli elementi strutturali protetti; per i rivestimenti interni può essere aggiunto il simbolo IncSlow quando è soddisfatta la curva a lento sviluppo, e per i soffitti il simbolo sn quando è soddisfatta l’esposizione seminaturale.

Elementi e prodotti non portanti con funzione di compartimento incendio

L’allegato include tramezzi e finestre fisse, tetti senza carico, barriere tagliafiamma interne, soffitti con resistenza intrinseca al fuoco, facciate e muri esterni, barriere tagliafuoco non meccaniche per condotte di ventilazione, sigillanti per attraversamenti e combinati, sigillature dei giunti lineari, porte resistenti al fuoco, finestre e lucernari apribili, sistemi di chiusura, chiusure per passaggi di nastri e sistemi di trasporto guidato, griglie di ventilazione, canalizzazioni di servizio, ciminiere e rivestimenti per pareti e soffitti. Per ciascuna categoria sono indicate le combinazioni di classi E, EI, EW o altre sigle e le specifiche annotazioni su direzione di prova, suffissi, larghezze dei giunti, configurazioni delle tubazioni e requisiti aggiuntivi.

Condotte e serrande per ventilazione e controllo del fumo

Sono fissate classi per condotte di ventilazione resistenti al fuoco, serrande tagliafuoco, condotte di controllo del fumo per comparto singolo o multiplo, serrande di controllo del fumo per comparto singolo o multiplo e barriere al fumo. Sono previsti limiti di perdite massime, requisiti di prova da entrambi i lati, classificazioni supplementari per uso verticale/orizzontale, pressione di esercizio, attivazione automatica o manuale, configurazione delle pale, uso con comparti singoli o multipli, nonché il suffisso HOT 400/30 per prove supplementari ad alta temperatura.

Sistemi elettrici e cavi

L’allegato disciplina i sistemi di protezione dal fuoco per sistemi di cavi e i cavi elettrici, di controllo di potenza e di comunicazione privi di protezione con intrinseca resistenza al fuoco, compresi quelli di diametro ridotto. Le classificazioni P, Pca e PHca richiedono indicazioni sul tipo di cavo, sulla tensione nominale e sulla configurazione ammissibile dei cavi nei sistemi di protezione.

Criteri tecnici e norme di riferimento

Le definizioni, le prove e i criteri di prestazione sono rinviati alle norme europee di classificazione della resistenza al fuoco, alle norme armonizzate di prodotto, alle norme europee di prova e alle parti pertinenti degli Eurocodici. Per gli elementi asimmetrici è richiesto di indicare se la classe dichiarata vale per un solo lato.

Come è indicizzato

Materieprodotti da costruzionesicurezza antincendionormazione tecnicamercato internoedilizia

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