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direttiva

Direttiva 2013/49

Direttiva 2013/49/UE della Commissione, dell’ 11 ottobre 2013 , che modifica l’allegato II della direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32013L0049

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2013/49/UE della Commissione modifica unicamente l’allegato II della direttiva 2006/87/CE per rafforzare lo scambio elettronico di informazioni tra autorità competenti mediante una banca dati centrale degli scafi tenuta dalla Commissione. La misura risponde all’aumento degli ENI assegnati e dei soggetti autorizzati a rilasciare certificati, con l’obiettivo di evitare duplicazioni, migliorare la sicurezza e garantire un uso corretto e coordinato delle informazioni. La direttiva introduce inoltre specifiche garanzie sulla riservatezza e sul trattamento dei dati personali, richiamando la disciplina UE applicabile.

Modifica dell’allegato II della direttiva 2006/87/CE per disciplinare l’aggiornamento e l’uso della banca dati elettronica degli scafi delle navi della navigazione interna, inclusi profili di protezione dei dati personali.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri che dispongono di vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE, alle loro autorità competenti incaricate del rilascio/gestione degli ENI e dei certificati comunitari per la navigazione interna, nonché alla Commissione europea quale titolare del registro elettronico centrale (“banca dati degli scafi”). Riguarda lo scambio di dati relativi all’identificazione delle navi, ai numeri unici europei di identificazione delle navi (ENI) e alle informazioni tecniche della nave, con esclusione di usi diversi da quelli necessari per la sicurezza, il corretto svolgimento della navigazione e l’attuazione delle pertinenti disposizioni della direttiva 2006/87/CE. Include anche il trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali, ma solo alle condizioni previste dal diritto UE in materia di protezione dei dati.

Direttiva 2013/49/UE della Commissione: banca dati degli scafi e protezione dei dati nella navigazione interna

La direttiva interviene in modo puntuale sulla direttiva 2006/87/CE, adeguandone l’allegato II al progressivo sviluppo dei servizi di informazione fluviale e alla crescita del numero di ENI e di autorità competenti coinvolte nel rilascio dei certificati comunitari per la navigazione interna. Il considerando evidenzia l’esigenza di uno scambio più efficiente dei dati per ridurre i rischi di duplicazione degli ENI, migliorare la gestione del traffico e assicurare un livello equivalente di sicurezza rispetto ai sistemi applicabili sul Reno.

Finalità e contesto

La misura nasce dall’esigenza di centralizzare in un registro elettronico della Commissione le informazioni tecniche e identificative delle navi, così da consentire alle autorità competenti degli Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim un accesso coerente e aggiornato ai dati necessari per l’assegnazione degli ENI, per le ispezioni tecniche e per il rilascio, rinnovo o revoca dei certificati.

I considerando richiamano inoltre il fatto che l’aumento degli operatori e dei transponder Inland AIS rende indispensabile una banca dati centrale, sia per la sicurezza della navigazione sia per esigenze amministrative e statistiche. La direttiva sottolinea infine che ogni trattamento di dati personali deve rispettare la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001.

Ambito soggettivo e oggettivo

La direttiva si applica agli Stati membri che dispongono di vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE. Sul piano operativo coinvolge:

  • le autorità competenti nazionali che assegnano gli ENI e rilasciano i certificati;
  • la Commissione europea, che tiene il registro elettronico centrale;
  • le autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim, che possono consultare i dati nei limiti fissati dalla direttiva.

L’oggetto materiale è limitato ai dati di identificazione della nave, ai nuovi ENI assegnati e alle relative modifiche, nonché ai trasferimenti di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali.

Obblighi di aggiornamento della banca dati degli scafi

Il nuovo testo dell’articolo 2.18, paragrafo 6, dell’allegato II impone alle autorità competenti l’inserimento tempestivo nel registro elettronico tenuto dalla Commissione di:

  • ogni nuovo numero unico europeo di identificazione delle navi (ENI) assegnato;
  • i dati di identificazione della nave di cui all’appendice IV;
  • tutte le modifiche successive relative a tali dati.

La banca dati può essere utilizzata dalle autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim soltanto per:

  • misure amministrative destinate a mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione;
  • l’attuazione degli articoli da 2.02 a 2.15 e dell’articolo 2.18, paragrafo 3, dell’allegato II;
  • l’attuazione degli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della direttiva 2006/87/CE.

Riservatezza e utilizzo limitato delle informazioni

Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie, secondo la legislazione nazionale o dell’Unione, per garantire:

  • la riservatezza delle informazioni trasmesse;
  • l’affidabilità delle informazioni ricevute;
  • l’utilizzo dei dati esclusivamente nei limiti previsti dalla direttiva.

La norma mira a evitare che informazioni incomplete o inesatte conducano a valutazioni errate da parte delle autorità competenti, con possibili effetti sulla sicurezza e sulla corretta applicazione dei requisiti tecnici.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

La direttiva disciplina espressamente il trasferimento di dati personali sia da parte delle autorità competenti nazionali sia da parte della Commissione.

Per le autorità competenti di uno Stato membro, il trasferimento è possibile solo se:

  • sono rispettati i requisiti della direttiva 95/46/CE, in particolare gli articoli 25 e 26;
  • il trasferimento avviene su base individuale;
  • il trasferimento è necessario per le finalità indicate nella disposizione;
  • ogni ulteriore trasferimento da parte del paese terzo o dell’organizzazione internazionale avviene solo previa autorizzazione esplicita e secondo le condizioni fissate dall’autorità competente.

Per la Commissione, il trasferimento è ammesso solo se:

  • avviene su base individuale;
  • sono rispettati i requisiti dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001;
  • il trasferimento è necessario per le medesime finalità;
  • ogni ulteriore trasferimento richiede autorizzazione esplicita e deve rispettare le condizioni stabilite dalla Commissione.

Recepimento e margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva deve essere recepita entro un anno dalla sua entrata in vigore da parte degli Stati membri interessati. Le misure nazionali di recepimento devono essere comunicate immediatamente alla Commissione.

Gli Stati membri conservano un margine di discrezionalità limitato alla scelta delle forme e dei mezzi di recepimento, ma devono inserire nelle disposizioni nazionali un riferimento alla direttiva o corredarle di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale. Le modalità tecniche del riferimento sono lasciate alla loro decisione.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi della direttiva 2006/87/CE.

Implicazioni pratiche per gli operatori

Per i professionisti, la direttiva rileva soprattutto per i profili di compliance amministrativa e privacy nel settore della navigazione interna. In concreto, le autorità nazionali devono assicurare aggiornamento tempestivo dei dati, interoperabilità informativa tra registri e rispetto rigoroso delle regole sul trattamento dei dati personali, specie nei casi di scambio transfrontaliero o di trasferimento verso soggetti extra-UE.

Disposizioni principali

Modifica dell’allegato II della direttiva 2006/87/CE

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II della direttiva 2006/87/CE conformemente all’allegato della direttiva 2013/49/UE. La modifica sostituisce l’articolo 2.18, paragrafo 6, dell’allegato II.

Banca dati degli scafi e obbligo di inserimento dei dati

Le autorità competenti di cui al paragrafo 5 devono inserire tempestivamente nel registro elettronico tenuto dalla Commissione (“banca dati degli scafi”) ogni nuovo ENI assegnato, i dati di identificazione della nave di cui all’appendice IV e tutte le relative modifiche. I dati possono essere utilizzati dalle autorità competenti di altri Stati membri e degli Stati firmatari della convenzione di Mannheim esclusivamente per misure amministrative volte a mantenere la sicurezza e il corretto svolgimento della navigazione e per attuare gli articoli da 2.02 a 2.15, l’articolo 2.18, paragrafo 3, dell’allegato II e gli articoli 8, 10, 11, 12, 15, 16 e 17 della direttiva 2006/87/CE.

Riservatezza, affidabilità e limitazione dell’uso dei dati

Gli Stati membri devono adottare, in conformità alla legislazione nazionale o dell’Unione, le misure necessarie per garantire la riservatezza e l’affidabilità delle informazioni trasmesse ai sensi della direttiva e devono utilizzare tali informazioni solo in conformità alla direttiva stessa.

Trasferimento di dati personali da parte delle autorità nazionali

L’autorità competente di uno Stato membro può trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale solo se sono soddisfatti i requisiti della direttiva 95/46/CE, in particolare gli articoli 25 e 26, e solo su base individuale. Il trasferimento deve essere necessario per le finalità di cui al comma 1; ulteriori trasferimenti da parte del destinatario sono ammessi solo previa autorizzazione esplicita e nel rispetto delle condizioni stabilite dall’autorità competente.

Trasferimento di dati personali da parte della Commissione

La Commissione può trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione internazionale solo su base individuale e nel rispetto dell’articolo 9 del regolamento (CE) n. 45/2001. Anche in questo caso il trasferimento deve essere necessario per le finalità della disposizione e ogni ulteriore trasferimento da parte del destinatario richiede autorizzazione esplicita e rispetto delle condizioni fissate dalla Commissione.

Recepimento e comunicazione alla Commissione

Gli Stati membri con vie navigabili interne devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro un anno dalla sua entrata in vigore e comunicarne immediatamente il testo alla Commissione. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta dello Stato membro.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri che hanno vie navigabili interne ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE.

Come è indicizzato

Materienavigazione internatrasportiprotezione dei datisicurezza della navigazionecooperazione amministrativa

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