Direttiva 2014/11
Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1 °gennaio 2020 Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/11/UE modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo una nuova esenzione per un uso specifico del cromo esavalente. La deroga è motivata dall’attuale indisponibilità di sostituti e tecnologie alternative sufficientemente affidabili per la produzione dei fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche. La modifica ha natura tecnica e mira a bilanciare la tutela ambientale con la continuità di un impiego industriale/medico non ancora sostituibile.
Modifica tecnica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione limitata sull’uso del cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline destinati ai fotocatodi degli amplificatori di immagini radiografiche e nei relativi pezzi di ricambio.
Ambito di applicazione
La direttiva si applica agli Stati membri, che devono recepirla nel diritto interno, e incide sul regime di restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinato dalla direttiva 2011/65/UE. L’esenzione riguarda specificamente il cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019, nonché nei pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato dell’Unione prima del 1° gennaio 2020. È una direttiva di modifica tecnica, rilevante ai fini del SEE.
Direttiva delegata 2014/11/UE: esenzione sul cromo esavalente per specifici impieghi radiografici
La direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione modifica in via tecnica la direttiva 2011/65/UE, che disciplina la restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Il provvedimento introduce un’esenzione circoscritta per il cromo esavalente, giustificata dall’assenza di sostituti o tecnologie alternative sufficientemente affidabili per il processo di fabbricazione dei fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche.
Contesto e ratio della modifica
Nei considerando si afferma che la direttiva 2011/65/UE vieta in linea generale l’uso del cromo esavalente nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Tuttavia, il cromo esavalente è impiegato nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche; la sua eliminazione o sostituzione non è ritenuta praticabile allo stato attuale. Si precisa inoltre che una parte del cromo esavalente impiegato nel processo di fabbricazione permane inevitabilmente nel prodotto commercializzato, rendendo opportuno un adeguamento dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE.
Ambito della deroga introdotta
L’allegato alla direttiva inserisce nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE il nuovo punto 30. La deroga riguarda:
- il cromo esavalente nei diffusori di sostanze alcaline utilizzati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019;
- i pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020.
La norma ha quindi portata limitata sia per oggetto sia per tempo, e non abroga la regola generale di restrizione prevista dalla direttiva 2011/65/UE, ma ne introduce un’esenzione settoriale e temporanea.
Obblighi per gli Stati membri e recepimento
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate.
Le disposizioni nazionali di recepimento devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento al momento della pubblicazione ufficiale; la modalità concreta del richiamo è lasciata alla discrezionalità degli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi assicurare il recepimento nel proprio ordinamento entro il termine previsto.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE
L’articolo 1 dispone l’inserimento nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del nuovo punto 30, con una specifica esenzione per il cromo esavalente. L’esenzione riguarda i diffusori di sostanze alcaline usati per creare fotocatodi negli amplificatori di immagini radiografiche fino al 31 dicembre 2019 e i pezzi di ricambio per sistemi radiografici immessi sul mercato unionale prima del 1° gennaio 2020.
Obbligo di recepimento e comunicazione
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.
Entrata in vigore
L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Destinatari
L’articolo 4 precisa che la direttiva è rivolta agli Stati membri.
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