Direttiva 2014/14
Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa a un quantitativo di 3,5 mg di mercurio per lampada nelle lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione < 30 W aventi una durata di vita di almeno 20000 ore Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva delegata 2014/14/UE modifica l’allegato III della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un’esenzione al divieto di mercurio per una specifica tipologia di lampade fluorescenti compatte. La Commissione riconosce che, per le lampade ad attacco singolo per usi generali di illuminazione < 30 W con vita utile di almeno 20 000 ore, sono ancora necessari 3,5 mg di mercurio per mantenere adeguate prestazioni luminose. L’esenzione è limitata nel tempo fino al 31 dicembre 2017 e deve essere recepita dagli Stati membri entro il termine di trasposizione fissato dalla direttiva.
Modifica tecnica della direttiva RoHS 2011/65/UE per introdurre un’esenzione all’uso di mercurio nelle lampade fluorescenti compatte ad attacco singolo per usi generali di illuminazione < 30 W.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’UE e, per effetto del recepimento della direttiva 2011/65/UE, agli operatori del settore delle apparecchiature elettriche ed elettroniche interessate dalla restrizione delle sostanze pericolose. L’ambito materiale riguarda esclusivamente le lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione di potenza inferiore a 30 W e con durata di vita di almeno 20 000 ore, per le quali è consentito un contenuto massimo di 3,5 mg di mercurio per lampada. L’esenzione è temporanea e scade il 31 dicembre 2017.
Direttiva delegata 2014/14/UE: esenzione RoHS per specifiche lampade fluorescenti compatte
La direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione interviene sulla disciplina RoHS, modificando l’allegato III della direttiva 2011/65/UE. L’intervento è motivato dal progresso tecnico e dalla constatazione che, per una particolare categoria di lampade fluorescenti, non esistono ancora sostituti adeguati del mercurio a livelli inferiori senza compromettere le prestazioni luminose.
Contesto normativo e finalità
La direttiva 2011/65/UE vieta, in via generale, l’uso di mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. La Commissione, richiamando l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva madre, adotta quindi una modifica puntuale dell’allegato III per adeguare l’esenzione al progresso tecnico.
Ambito dell’esenzione
L’esenzione riguarda esclusivamente:
- le lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte);
- per usi generali di illuminazione;
- di potenza inferiore a 30 W;
- con durata di vita di almeno 20 000 ore.
Per tali prodotti è ammesso un contenuto di mercurio pari a 3,5 mg per lampada. La Commissione motiva la deroga osservando che tale quantitativo è necessario per evitare perdite di emissioni luminose durante l’arco di vita del prodotto.
Modifica dell’allegato III della direttiva 2011/65/UE
L’allegato della direttiva inserisce nell’allegato III della direttiva 2011/65/UE il nuovo punto 1 g), che contiene l’esenzione sopra descritta. Il testo dell’esenzione fissa anche un termine di cessazione: il 31 dicembre 2017.
Recepimento da parte degli Stati membri
Gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva mediante l’adozione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o essere corredate di un riferimento in sede di pubblicazione ufficiale, secondo modalità scelte dagli Stati membri.
Inoltre, gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni di attuazione e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono gli Stati membri, che devono quindi procedere al recepimento nei tempi indicati.
Disposizioni principali
Finalità e base giuridica
La direttiva, adottata dalla Commissione il 18 ottobre 2013 ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, aggiorna l’allegato III della direttiva RoHS al progresso tecnico. La modifica riguarda un’esenzione specifica dal divieto generale di uso del mercurio nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Esenzione per lampade fluorescenti compatte
È aggiunto all’allegato III della direttiva 2011/65/UE il punto 1 g), che consente, per lampade fluorescenti ad attacco singolo (compatte) per usi generali di illuminazione inferiori a 30 W aventi una durata di vita di almeno 20 000 ore, un contenuto di mercurio pari a 3,5 mg per lampada. L’esenzione è espressamente temporanea e scade il 31 dicembre 2017.
Obbligo di recepimento
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni nazionali di attuazione e fornire il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.
Entrata in vigore e destinatari
La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/1
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/2
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/3
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/4
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/5
- direttiva · 18 ott 2013Direttiva 2014/6
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →