Salta al contenuto
direttiva

Direttiva 2014/16

Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 , che modifica, per adeguarlo al progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi 2 O 5 :Pb) Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32014L0016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva delegata 2014/16/UE modifica l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE (RoHS) introducendo un’esenzione specifica per l’uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente in determinate lampade a scarica impiegate nella fotoferesi extracorporea. La misura è giustificata dall’assenza, allo stato attuale, di alternative scientificamente e tecnicamente praticabili per sostituire o eliminare il piombo in tale applicazione. La direttiva contiene il consueto obbligo di recepimento da parte degli Stati membri entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore e stabilisce una scadenza dell’esenzione al 22 luglio 2021.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per introdurre un’esenzione sull’uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente in specifiche lampade a scarica per fotoferesi extracorporea.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, che devono recepire la direttiva nei propri ordinamenti, e incide sul regime di restrizione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche disciplinato dalla direttiva 2011/65/UE (RoHS). L’effetto sostanziale riguarda una specifica categoria di lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb), per le quali viene prevista un’esenzione temporanea all’uso del piombo. La direttiva è rilevante anche ai fini del SEE.

Modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE per un’esenzione sul piombo nelle lampade di fotoferesi extracorporea

La direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione interviene sulla disciplina RoHS, modificando l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE. La ratio è quella di adeguare il regime di restrizione delle sostanze pericolose al progresso tecnico, consentendo in via eccezionale e temporanea un uso specifico del piombo che, secondo i considerando, non risulta al momento sostituibile con soluzioni scientificamente e tecnicamente praticabili.

Finalità e contesto normativo

La direttiva 2011/65/UE vieta, in linea generale, l’uso del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato. Tuttavia, la Commissione constata che il piombo è impiegato come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb) e che, per tale applicazione, non esiste ancora un’alternativa praticabile sotto il profilo scientifico e tecnico. Da ciò deriva la necessità di introdurre un’esenzione puntuale nell’allegato IV.

Oggetto della modifica

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE conformemente all’allegato della direttiva delegata. L’allegato introduce il nuovo punto 34, che autorizza l’uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb).

Durata dell’esenzione

L’esenzione non è illimitata: il nuovo punto 34 dell’allegato IV stabilisce espressamente che essa scade il 22 luglio 2021. Per gli operatori del settore, ciò implica che l’utilizzo dell’esenzione è circoscritto temporalmente e che dovrà essere verificata la disciplina applicabile alla scadenza.

Recepimento negli ordinamenti nazionali

L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale, secondo modalità definite dagli Stati membri. È inoltre previsto l’obbligo di comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e di trasmettere le disposizioni essenziali di diritto interno nel settore interessato.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 precisa che i destinatari sono gli Stati membri. La direttiva è inoltre qualificata come testo rilevante ai fini del SEE.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione adotta la direttiva delegata sulla base dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/65/UE, con l’obiettivo di adeguare l’allegato IV al progresso tecnico. La modifica introduce una nuova esenzione relativa al piombo in una specifica applicazione tecnica, in coerenza con il divieto generale di utilizzo del piombo nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato.

Esenzione inserita nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE

L’allegato della direttiva aggiunge nell’allegato IV della direttiva 2011/65/UE il punto 34, che consente l’uso del piombo come attivatore della polvere fluorescente delle lampade a scarica utilizzate come lampade di fotoferesi extracorporea contenenti sostanze fosforescenti BSP (BaSi2O5:Pb). L’esenzione ha natura temporanea e scade il 22 luglio 2021.

Obblighi di recepimento per gli Stati membri

Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore. Le misure nazionali devono contenere un riferimento alla direttiva oppure essere corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle disposizioni adottate e trasmettere il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno nel settore disciplinato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Gli Stati membri sono i soli destinatari della direttiva.

Come è indicizzato

Materieambientesostanze pericoloseapparecchiature elettriche ed elettronichemercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.