Cassazione Penale, Sentenza n. 48604/2022 del 21/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca o sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il ricorrente, assistito dall'avv. Rocco Crusco, deduceva violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309/1990 e carenza/contraddittorietà della motivazione: sosteneva che vi fosse un "fatto nuovo" consistente nell'esclusione della configurabilità dell'art. 74 quanto a taluni coimputati e l'assoluzione di altri, circostanze che avrebbero attenuato le esigenze cautelari; censurava altresì l'erronea valutazione del Tribunale che avrebbe ritenuto l'indagato già condannato in primo grado e una presunta contraddizione nell'affermare il rischio di ripresa dei rapporti con i coindagati ma nel contempo ritenere inidonei gli arresti domiciliari anche con braccialetto elettronico.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere fondato su motivo generico. Ha ritenuto l'ordinanza impugnata immune da vizi logici o giuridici, confermando che il quadro indiziario e le esigenze cautelari risultavano immutati. Il Collegio ha osservato che le deduzioni del ricorrente erano parziali, omettendo di considerare la posizione di tutti i coindagati, e che il Tribunale aveva correttamente valutato la ramificazione territoriale dell'associazione, l'importanza del traffico di stupefacenti in cui il Napoli sarebbe coinvolto, la prossimità del luogo di esecuzione degli arresti domiciliari rispetto al luogo dei fatti, i precedenti penali e elementi di personalità (es. atteggiamento vendicativo emerso da conversazioni). La Corte ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini della tenuta dell'ordinanza, l'errore formale del Tribunale circa un'affermazione sullo stato del giudizio (presunta condanna in primo grado). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990
Norma relativa alle fattispecie aggravate in materia di stupefacenti; il ricorrente lamentava la mancata considerazione dell'esclusione della sua applicabilità rispetto ad alcuni coindagati, ma la Corte ha ritenuto che tale considerazione, se parziale e non confrontata con la posizione complessiva degli altri coimputati, non sufficesse a modificare le esigenze cautelari.
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Il Tribunale ha richiamato la "duplice presunzione" prevista dal combinato disposto di questa norma nell'esaminare le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione delle presunzioni concernenti il pericolo di fuga e/o di reiterazione del reato alla luce della ramificazione territoriale dell'associazione e del ruolo dell'indagato.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma di coordinamento procedurale cui la Corte rinvia per gli adempimenti della cancelleria relativi alla decisione adottata.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000
Richiamata in relazione alla condanna al pagamento di una somma alla cassa delle ammende; la giurisprudenza costituzionale riconosce la possibilità di sanzionare l'instaurazione di ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, quando ricorrente abbia agito con colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- Un motivo generico in cassazione è inammissibile: le censure devono essere specifiche e confrontare criticamente le argomentazioni del giudice di merito.
- La mera esclusione della configurabilità di un reato rispetto ad alcuni coindagati non basta, da sola, ad attenuare le esigenze cautelari se non si affronta complessivamente la posizione di tutti i partecipanti e il quadro indiziario nel suo complesso.
- Il Tribunale può ritenere inidonea la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico quando, oltre alla permanenza domiciliare, siano necessarie limitazioni tali da non potersi efficacemente garantire (es. divieto di contatti, distanza dai luoghi di commissione): la mera applicazione del dispositivo elettronico non elimina automaticamente le esigenze cautelari.
- Errori materiali o di formulazione del giudice di merito (es. indicazione errata dello stato di condanna) sono rilevanti in cassazione solo se è dimostrabile che abbiano inciso sulla decisione; altrimenti restano irrilevanti rispetto alla tenuta complessiva della motivazione.
- Le decisioni cautelari possono fondarsi su elementi di contesto (ramificazione territoriale dell'organizzazione, ruolo dell'indagato, precedenti penali, profili di personalità emersi dagli atti) e tali elementi devono essere contestati specificamente se si vuol ottenere revisione della misura.
- In caso di ricorso manifestamente inammissibile o fondato su censure generiche, il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese e a sanzioni (ammenda) se emerge colpa nella proposizione del ricorso.
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