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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23415/2024 del 30/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente operante nel settore della ristorazione aveva impugnato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2014 emesso ai sensi dell'art. 39, comma 1, del d.P.R. 600/1973, con cui l'Ufficio recuperava a tassazione costi ritenuti indeducibili, IVA indebitamente detratta e IVA non versata, in relazione a fatture relative a operazioni asseritamente inesistenti. La CTP aveva accolto il ricorso del contribuente e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva rigettato l'appello dell'Ufficio, ritenendo provata l'effettività delle forniture di pasti sulla base di certificazioni rilasciate da enti pubblici e, quanto ai servizi di pulizia, reputando plausibile la necessità di ricorrere a manodopera esterna in presenza di numerose commesse. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 21 d.lgs. 546/1992, deducendo la tardività del ricorso introduttivo perché notificato via PEC oltre le ore 21 dell'ultimo giorno utile; 2) violazione dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, per asserita motivazione apparente della sentenza di appello; 3) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992, sostenendo che il subaffidamento delle prestazioni alla società indicata dal contribuente non fosse provato e che mancasse prova dell'effettiva necessità di ulteriori addetti alle pulizie.

La decisione

La Corte ha rigettato tutti e tre i motivi. Sul primo ha ritenuto tempestivo il ricorso introduttivo, poiché dalle produzioni risultava che la notifica via PEC era stata spedita e consegnata alle 23.05 del 10 dicembre 2019, cioè entro il termine finale, in applicazione del principio per cui il perfezionamento per il notificante coincide con la generazione della ricevuta di accettazione e, dopo la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012, non opera più il differimento automatico alle ore 7 del giorno successivo per le notifiche effettuate dopo le ore 21. Sul secondo ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata conteneva un percorso argomentativo comprensibile, non contraddittorio e superiore al minimo costituzionale richiesto. Sul terzo ha dichiarato inammissibile il motivo perché, sotto la veste della violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, attività preclusa in sede di legittimità. Il ricorso è stato pertanto integralmente respinto e l'Agenzia delle Entrate è stata condannata alle spese.

Norme richiamate

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973

    richiamato come base del recupero a tassazione nell'avviso di accertamento per costi indeducibili e IVA indebitamente detratta e non versata.

  • art. 21 d.lgs. 546/1992

    il termine di 60 giorni per l'impugnazione dell'atto impositivo va computato fino alle 24 dell'ultimo giorno utile; la notifica via PEC effettuata entro tale momento è tempestiva.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992

    art. 36, comma secondo n. 4

    la motivazione della sentenza tributaria è sufficiente se consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito; non basta l'omessa considerazione di singoli elementi istruttori per integrare la motivazione apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    i motivi sono stati scrutinati in relazione ai vizi denunciabili in cassazione, ma non è consentita la rivalutazione del merito probatorio sotto la veste della violazione di legge.

  • art. 2697 c.c.

    il motivo fondato sulla distribuzione dell'onere della prova è stato ritenuto inammissibile perché, in sostanza, sollecitava una nuova lettura delle prove già apprezzate dal giudice di merito.

  • art. 16 quater d.l. 179/2012

    la notifica telematica si perfeziona, per il notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, con la ricevuta di avvenuta consegna.

  • art. 16 septies d.l. 179/2012

    la parte della norma che differiva alle ore 7 del giorno successivo il perfezionamento per il notificante delle notifiche PEC effettuate dopo le ore 21 è stata espunta per declaratoria di illegittimità costituzionale; resta il limite orario a tutela del destinatario.

  • art. 147 c.p.c.

    le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21; il rinvio opera per le notifiche telematiche, ma senza comprimere irragionevolmente il termine utile per il notificante.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al controllo del minimo costituzionale.

  • art. 3 Cost.

    richiamato dalla Corte costituzionale nella declaratoria di illegittimità dell'art. 16 septies, per l'irragionevole disparità derivante dal differimento della notifica solo per il notificante.

  • art. 24 Cost.

    il differimento automatico alle ore 7 del giorno successivo comprimeva irragionevolmente il diritto di difesa del notificante.

  • art. 132 c.p.c.

    la nullità per mancanza di motivazione ricorre solo nei casi di assenza o apparenza della motivazione, contraddittorietà irriducibile o motivazione perplessa/incomprensibile.

  • art. 155 c.p.c.

    il termine per impugnare scade allo spirare della mezzanotte dell'ultimo giorno utile.

Massime di principio

  • La notifica di un atto processuale a mezzo PEC si perfeziona per il notificante nel momento di generazione della ricevuta di accettazione; la sua tempestività va quindi verificata con riferimento a tale momento e non a un differimento convenzionale alle ore 7 del giorno successivo, ormai incompatibile con la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 16-septies d.l. 179/2012 nella parte qui rilevante.
  • Nel processo tributario, il motivo che deduce motivazione apparente è infondato quando la sentenza di merito contiene un percorso argomentativo intellegibile e coerente sui fatti decisivi; il vizio di motivazione è configurabile solo se manca del tutto il "minimo costituzionale" della motivazione.
  • In cassazione non è consentito trasformare una censura di violazione di legge o di riparto dell'onere della prova in una richiesta di nuova valutazione del compendio istruttorio: è inammissibile il motivo che mira, sostanzialmente, a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti già apprezzati dal giudice di merito.
  • L'omesso esame di singoli elementi probatori non integra di per sé il vizio di motivazione, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito; il controllo di legittimità resta limitato alla verificabilità della presenza di una motivazione non apparente e non incomprensibile.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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