Cassazione Penale, Sentenza n. 17185/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva dichiarato l'estinzione dei reati oggetto della sentenza del Tribunale di Taranto del 7/11/2007 ritenendo che la motivazione fosse viziata: il giudice dell'esecuzione aveva collegato la revoca della sentenza del 14/02/2005 per ne bis in idem (prima parte dell'ordinanza) alla dichiarazione di estinzione dei reati del 2007 (seconda parte), senza spiegare in cosa consista il nesso e non considerando correttamente che la revoca del 2005 non poteva incidere sul quinquennio di cui all'art.168 c.p. relativo alla sospensione condizionale della pena concessa nel 2007, né chiarendo il titolo che aveva determinato la revoca della sospensione operata con ordinanza del 18/05/2016.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato, e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Ha contestato la motivazione del giudice dell'esecuzione per mancata spiegazione del collegamento tra le due statuizioni e per errata applicazione dell'art.168 c.p.; ha disposto che nel nuovo giudizio il giudice dell'esecuzione acquisisca il fascicolo dell'epoca per accertare le ragioni della revoca della sospensione condizionale del 2016 e valuti l'eventuale incidenza della revoca della sentenza del 2005 sull'estinzione dei reati della sentenza del 7/11/2007 (irrevocabile il 5/7/2008).
Norme richiamate
art. 168 cod. pen.
Il quinquennio di riferimento per la non commissione di ulteriori reati decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione condizionale; pertanto la revoca di una sentenza anteriore (2005) non incide sul quinquennio della sentenza del 2007 se i fatti del 2005 sono anteriori all'irrevocabilità del 2007 (5/7/2008).
art. 666 cod. proc. pen.
Disciplina la procedura innanzi al giudice dell'esecuzione per istanze relative all'esecuzione e/o alla estinzione dei reati; qui è il rito con cui è stata avanzata la richiesta di revoca/estinzione.
artt. 81, 110, 640, 648 cod. pen.
Indicano i reati per i quali Errico era stato condannato con la sentenza del 7/11/2007 e che sono stati oggetto della richiesta di dichiarazione di estinzione; la decisione sulla estinzione richiede accertamenti procedurali e temporali specifici.
Principio del ne bis in idem
La revoca di una sentenza per motivi connessi al ne bis in idem elimina quella condanna, ma non determina automaticamente l'estinzione di altre pronunce a meno che non emerga un chiaro e motivato nesso giuridico e temporale; il giudice deve esplicitare tale nesso.
Massime di principio
- La dichiarazione di estinzione dei reati per decorso dei termini collegati alla sospensione condizionale richiede valutazione precisa del decorso del quinquennio: il termine decorre dall'irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione.
- La revoca di una sentenza precedente (anche per ne bis in idem) non incide automaticamente su pronunce successive: bisogna verificare temporalità dei fatti e i titoli giuridici che hanno determinato revoche o sospensioni.
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare esplicitamente il nesso logico-giuridico quando collega più statuizioni (es. revoca di una sentenza e conseguente estinzione di altra), indicando documenti e ragioni che giustificano la conclusione.
- In presenza di ordinanze di revoca o di sospensione intervenute in epoca diversa è necessario acquisire il fascicolo dell'epoca e ogni atto decisivo (es. ordinanze del 2016) per accertare il 'titolo' e l'effettiva incidenza sui termini di estinzione.
- Il pubblico ministero può impugnare le decisioni del giudice dell'esecuzione per vizio di motivazione quando manchi il collegamento logico tra le diverse parti dell'ordinanza o vi sia errata lettura delle norme che disciplinano la sospensione condizionale e la revoca.
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