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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20346/2024 del 23/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: il ricorrente deduce l'erronea applicazione dell'art. 275, comma 3, c.p.p. (regime presuntivo relativo per i reati ex art. 74 d.P.R. 309/1990), sostenendo che il giudice del riesame non avrebbe valutato correttamente il superamento del doppio regime presuntivo alla luce del fatto che l'imputato aveva già scontato una pena (2021) in detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro (pizzaiolo a Pomezia) e che il decorso del tempo avrebbe dovuto incidere sulla valutazione delle esigenze cautelari; il ricorso non contestava la gravità indiziaria ma mirava a evitare la misura custodiale richiamando la riabilitazione sociale e il tempo trascorso.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi, confermando che il Tribunale aveva correttamente escluso il superamento del regime presuntivo ex art. 275, comma 3, c.p.p., avendo valutato la struttura e la persistenza dell'associazione (operativa fino al 3 marzo 2023) e la perdurante partecipazione del ricorrente in qualità di corriere, anche alla luce di intercettazioni successive all'arresto del 2019 che evidenziavano contatti e forme di sostegno economico dall'organizzazione. Sul requisito dell'attualità del pericolo di recidiva, la Corte ha richiamato il principio secondo cui è necessaria una prognosi fondata sulla personalità, le modalità del fatto e le condizioni di vita, non la previsione di una specifica occasione; nella specie la persistenza dei collegamenti e dell'associazione giustificava la misura. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e disposta la trasmissione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.; non è disposta la rimessione in libertà.

Norme richiamate

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Regime presuntivo relativo applicabile ai reati in materia di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990): la corte ha ritenuto che non fosse stato superato dal ricorrente per la persistenza dei collegamenti associativi e per gli elementi probatori successivi all'arresto.

  • art. 74, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. stupefacenti)

    Norma che incrimina l'associazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti: la fattispecie contestata è stata ritenuta rilevante ai fini dell'operatività del regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p.

  • art. 274, lett. c), cod. proc. pen.

    Requisito dell'attualità del pericolo di commissione di ulteriori delitti per le esigenze cautelari: la Corte ricorda che l'attualità richiede una prognosi basata sulla personalità, sulle modalità del fatto e sul contesto, non la previsione di una specifica occasione.

  • legge 16 aprile 2015, n. 47

    Modifica dell'art. 274 c.p.p. (introduzione del requisito dell'attualità): la decisione richiama la calibratura giurisprudenziale di tale requisito, confermando che non è richiesto di prevedere una specifica occasione prossima ma una prognosi di continuità del pericolo.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Limite della motivazione del ricorso: il motivo è enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come previsto dalla norma che regola l'atto di impugnazione contro le misure cautelari.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Prescrive la comunicazione della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà; la corte ha ordinato l'invio della copia per gli adempimenti consequenziali.

Massime di principio

  • Il giudizio di legittimità sulle misure cautelari non consente di sostituirsi alle valutazioni di merito del giudice del riesame: sono sindacabili solo violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione.
  • Il regime presuntivo di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. (relativo ai reati ex art. 74 T.U. stupefacenti) può essere superato solo con elementi concreti e specifici che dimostrino l'assenza di persistenza del vincolo associativo o della pericolosità; il semplice decorso del tempo o il precedente sconto di pena in misura alternativa non sono automaticamente decisivi.
  • L'attualità del pericolo di reiterazione (art. 274 lett. c) c.p.p.) richiede una prognosi fondata sulla personalità dell'imputato, sulle modalità del fatto e sul contesto socio-ambientale; non è necessaria la previsione di una specifica occasione, ma servono elementi che rendano probabile nel vicino futuro la commissione di nuovi delitti.
  • Intercettazioni e elementi successivi all'arresto che dimostrino continuità di contatti, scambi economici o funzioni operative nell'organizzazione possono legittimamente sostenere la conferma della misura cautelare.
  • La mera esecuzione di una condanna precedente in regime alternativo (domiciliare, lavoro autorizzato) non determina automaticamente la revoca o la sostituzione della misura cautelare: occorre valutare complessivamente la situazione e la persistenza di vincoli associativi o segnali di pericolosità.
  • Le difese che si risolvono in una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito sono generalmente inammissibili in sede di legittimità, salvo che non emergano errori di diritto o manifesta illogicità.

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