Sentenza del 28/01/2016 n. 414 - Comm. Trib. Prov. Bari
PROCESSO - Atti impugnabili - Garante del contribuente - Provvedimento di archiviazione di un esposto/denuncia - Impugnabilità - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che il provvedimento di archiviazione dell'esposto fosse impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, chiedendo in sostanza un intervento del Garante idoneo a incidere sulla pretesa tributaria. La questione riguardava quindi la natura impugnabile degli atti del Garante del contribuente. È stato stabilito che il Garante svolge un'attività strettamente vincolata dalla legge e non dispone di poteri di amministrazione attiva né di poteri decisori direttamente incidenti sull'obbligazione tributaria.
La decisione
L'impugnazione è stata ritenuta inammissibile o comunque non proponibile, poiché il provvedimento di archiviazione dell'esposto non rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Sebbene l'elenco degli atti impugnabili non sia tassativo, esso comprende pur sempre atti provenienti da un ente impositore e idonei a incidere direttamente sulla sfera patrimoniale del contribuente. Il provvedimento del Garante, invece, ha natura meramente sollecitatoria o di controllo e non modifica direttamente la pretesa tributaria.
Norme richiamate
Art. 19 del d.lgs. n. 546/1992
L'elencazione degli atti impugnabili, ancorché non tassativa, si riferisce pur sempre ad atti che, provenienti da un ente impositore, incidono direttamente sulla sfera patrimoniale del soggetto contribuente.
La norma non consente di impugnare qualsiasi atto collegato alla materia tributaria. Sono impugnabili gli atti dell'amministrazione finanziaria o dell'ente impositore che producono un'incidenza diretta e concreta sulla posizione patrimoniale del contribuente.
Massime di principio
- I provvedimenti del Garante del contribuente, inclusa l'archiviazione di un esposto, non sono normalmente impugnabili davanti al giudice tributario perché il Garante non esercita poteri di amministrazione attiva e non determina direttamente il debito tributario.
- Per valutare l'impugnabilità di un atto tributario occorre verificare non solo il suo collegamento con una controversia fiscale, ma anche se provenga dall'ente impositore e produca un effetto diretto sulla sfera patrimoniale del contribuente.
- L'elenco degli atti previsto dall'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 può essere interpretato in modo non tassativo, ma l'estensione riguarda soltanto atti sostanzialmente equivalenti a quelli elencati, cioè lesivi in modo concreto e immediato.
- Un esposto o una segnalazione al Garante non sostituisce gli ordinari strumenti di tutela contro l'atto impositivo o della riscossione: l'eventuale contestazione deve essere rivolta direttamente contro l'atto tributario lesivo, nei termini e nelle forme previste dalla legge.
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