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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22029/2024 del 03/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per detenzione ai fini di spaccio (fatti del 01/12/2022) e, con provvedimento connesso, era stata disposta la riunione con altro procedimento per fatti simili del 20/12/2022. Il motivo principale del ricorso era la mancata applicazione dell'istituto della continuazione (art. 81 c.p.) tra i due episodi: la Corte territoriale aveva ritenuto che l'arresto e la successiva misura degli arresti domiciliari fossero indice di interruzione dell'unicità del disegno criminoso, mentre il ricorrente sosteneva che le condotte erano omogenee (stesso luogo, stesse modalità, breve intervallo temporale, testimonianze che indicavano routine di rifornimento) e che la detenzione domiciliari non determina automaticamente la perdita di unitarietà del disegno criminoso. Inoltre si denunciava una valutazione sommaria e parcellizzata delle prove testimoniali da parte del giudice di merito.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato la sentenza impugnata per mancanza di valutazione concreta degli elementi che determinano la continuazione (omogeneità delle violazioni, contesto spaziale, modalità operative, breve lasso di tempo, dichiarazioni testimoniali) e per aver attribuito automaticamente efficacia di interruzione al solo fatto della detenzione/ misura cautelare. La sentenza impugnata è stata annullata e il giudizio è stato rinviato per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'Appello di Torino, affinché valuti in concreto la ricorrenza degli elementi di continuazione e applichi di conseguenza la relativa disciplina.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 comma 5

    Norma usata per la riqualificazione dei fatti contestati quale base per la qualificazione dei reati di detenzione ai fini di spaccio; la Corte di Cassazione non discute la riqualificazione ma si concentra sulla continuità del disegno criminoso.

  • D.P.R. n. 309 del 1990, art. 75

    Riferimento alle ipotesi di detenzione lecita/illecita previste dal testo unico sugli stupefacenti; citato nel quadro fattuale per distinguere le condotte vietate.

  • Codice penale, art. 81

    Istituto della continuazione: la Corte ricorda che la norma deve essere valutata alla luce degli elementi concreti e non può essere esclusa automaticamente per il solo fatto della misura cautelare o detenzione interposta.

  • Codice di procedura penale, art. 606 lett. b), d), e)

    Motivi di impugnazione invocati dal ricorrente relativi a vizio di motivazione e mancata valutazione degli elementi ai fini del riconoscimento della continuazione.

  • Giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 32475 del 19/06/2013; Sez. 1, n. 37832 del 05/04/2019; Sez. 2, n. 16560 del 23/02/2023)

    Principio consolidato che la sola detenzione o misura limitativa della libertà personale non è di per sé sufficiente a escludere l'unitarietà del disegno criminoso: è necessario un esame concreto degli elementi che indicano la continuazione (identità del disegno criminoso, omogeneità delle modalità, luogo, tempi, elementi probatori).

Massime di principio

  • La sola esistenza di un periodo di detenzione o di altra misura limitativa della libertà non interrompe automaticamente il disegno criminoso; il giudice deve valutare in concreto tutti gli elementi indicativi di continuità.
  • Per riconoscere la continuazione tra reati occorre considerare l'identità del disegno criminoso, l'omogeneità delle modalità operative, il contesto spaziale (es. stessa abitazione) e l'esiguità dell'intervallo temporale tra i fatti.
  • La valutazione delle testimonianze e delle prove deve essere globale e non parcellizzata: elementi favorevoli all'esistenza di un unico disegno criminoso non possono essere omessi o frazionati.
  • In caso di motivazione insufficiente o automatica da parte del giudice di merito sull'assenza di continuazione, la Cassazione annulla con rinvio affinché il giudice di merito compia una valutazione concreta e motivata degli elementi probatori.
  • La riunione di procedimenti per connessione non sostituisce la necessità di valutare il vincolo della continuazione ai fini dell'applicazione dell'art. 81 c.p.; sono distinti profili di connessione processuale e di continuazione sostanziale.

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