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Sentenza

Sentenza n. 1043/2026 - Firenze, Sezione 4

per l'ottemperanza, alla sentenza del Tribunale di Livorno sezione lavoro 188/2024 n. 488/2024 del 18.6.2024 la quale ha riconosciuto alla Sig.ra Manuela Ricciardi il diritto di percepire del beneficio economico di €. 500,00 annui tramite la Carta Elettronica del Docente (o altro equipollente) per un importo complessivo pari ad € 2.000,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria nei limiti del divieto di cumulo ex legge 724/1994. Voglia altresì nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio in favore del procuratore antistatario.

Giustizia amministrativa202500972

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Toscana - Firenze, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, n. 488/2024, relativa al riconoscimento della Carta del Docente e dei relativi accessori

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Livorno, Sezione lavoro, che aveva accertato il suo diritto a ottenere il beneficio della Carta del Docente per euro 500,00 annui, per complessivi euro 2.000,00, oltre rivalutazione monetaria e interessi nei limiti del divieto di cumulo previsto dall'art. 22, comma 36, l. 724/1994, e aveva condannato il Ministero a mettere a disposizione la carta secondo i vincoli di legge. La sentenza era stata notificata in forma esecutiva all'amministrazione e risultava eseguita soltanto quanto alle spese di giudizio, attribuite al procuratore antistatario. La ricorrente ha quindi chiesto l'adozione delle misure necessarie all'esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inadempimento, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza dimostrare l'avvenuta integrale esecuzione. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 era ampiamente decorso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che non era stata dimostrata la materiale corresponsione alla ricorrente di quanto riconosciuto dal giudicato e che non sussistevano ostacoli normativi all'esecuzione, essendo stato notificato il titolo esecutivo all'organo competente ed essendo decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, riconoscendo alla ricorrente la Carta del Docente con le modalità e gli accessori stabiliti dalla sentenza del Tribunale di Livorno. Per l'eventuale ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Direttore Generale dell'Ufficio centrale del bilancio del Ministero, o un suo sostituto, incaricandolo di provvedere entro i successivi 60 giorni alla liquidazione e corresponsione di quanto dovuto, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di euro 800,00, oltre IVA e CAP, per le spese del giudizio, attribuite al procuratore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di adottare le misure sostitutive necessarie.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997, modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, conv. in l. 326/2003

    Il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni in esecuzione di provvedimenti giudiziari può essere richiesto decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'organo competente; nel caso concreto tale termine era ampiamente decorso.

  • art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, conv. in l. 30/1997

    Consente, ove necessario, il ricorso al pagamento in conto sospeso nell'ambito dell'attività sostitutiva del commissario ad acta.

  • art. 22, comma 36, l. 724/1994

    Disciplina il riconoscimento di interessi e rivalutazione monetaria sulle somme dovute, nei limiti del divieto di cumulo richiamato dal giudicato da eseguire.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'integrale esecuzione di una sentenza passata in giudicato, il giudice deve ordinare l'adempimento delle prescrizioni contenute nel titolo, comprese le modalità e gli accessori ivi riconosciuti.
  • La notificazione del titolo esecutivo all'organo competente e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 rimuovono l'ostacolo temporale all'esecuzione delle obbligazioni pecuniarie gravanti sull'amministrazione.
  • In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell'ottemperanza, è legittima la nomina preventiva di un commissario ad acta, incaricato di provvedere in via sostitutiva entro un termine ulteriore stabilito nella sentenza.
  • Il commissario ad acta può essere autorizzato, ove necessario, a utilizzare gli strumenti previsti dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, compreso il pagamento in conto sospeso, per assicurare l'effettiva esecuzione del giudicato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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