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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1588

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1588 della Commissione, del 25 settembre 2019, che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina

Normativa europea32019R1588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna i prezzi rappresentativi utilizzati per talune importazioni di prodotti avicoli, uova e ovoalbumina, sulla base del controllo periodico dei dati di mercato e delle variazioni dei prezzi per origine. A tal fine sostituisce integralmente l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, che disciplina l’applicazione dei dazi addizionali all’importazione nel settore. La misura è adottata dalla Commissione ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 e del regolamento (UE) n. 510/2014, ed è immediatamente applicabile dalla pubblicazione.

Modifica i prezzi rappresentativi applicabili alle importazioni di alcuni prodotti dei settori carni di pollame, uova e ovoalbumina, aggiornando l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di specifiche merci rientranti nei settori delle carni di pollame, delle uova e dell’ovoalbumina, ai fini della determinazione dei prezzi rappresentativi e, conseguentemente, del regime dei dazi addizionali all’importazione previsto dalla normativa agricola UE. Riguarda in particolare taluni codici NC elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95, come sostituito dal presente regolamento. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica dei prezzi rappresentativi per carni di pollame, uova e ovoalbumina

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1588 della Commissione aggiorna i prezzi rappresentativi previsti dal regolamento (CE) n. 1484/95 per alcune importazioni di prodotti avicoli, uova e ovoalbumina. La misura si inserisce nel quadro del regime dei dazi addizionali all’importazione e risponde all’esigenza di adeguare i valori di riferimento alle variazioni di mercato rilevate in base ai dati periodicamente controllati.

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013, relativo all’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014, relativo al regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli. Nei considerando si precisa che il regolamento (CE) n. 1484/95 disciplina le modalità di applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina; il presente intervento serve ad allineare tali valori alle condizioni di mercato aggiornate.

Ambito materiale dell’intervento

L’atto non introduce una disciplina autonoma, ma modifica un allegato del regolamento (CE) n. 1484/95. Il contenuto sostanziale consiste nella sostituzione dell’allegato I con un nuovo elenco di prodotti e relativi valori. L’allegato riguarda specifiche merci classificate in codici NC, tra cui:

  • carcasse di pollame della specie Gallus domesticus, presentazione 65 %, congelate (codice 0207 12 90), origine AR;
  • pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati (codice 0207 14 10), origini AR, BR e TH;
  • preparazioni non cotte di pollame della specie Gallus domesticus (codice 1602 32 11), origine BR. Per ciascuna voce sono indicati il prezzo rappresentativo in EUR/100 kg e la cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95.

Effetti giuridici del nuovo allegato

La sostituzione dell’allegato I comporta l’applicazione dei nuovi prezzi rappresentativi ai fini del calcolo del regime dei dazi addizionali all’importazione nel settore interessato. Il regolamento segnala espressamente che le modifiche tengono conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine, elemento rilevante per gli operatori importatori e per la determinazione delle condizioni economiche applicabili alle merci elencate.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, scelta giustificata dall’esigenza di applicare rapidamente la misura dopo la disponibilità dei dati aggiornati. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento dei prezzi rappresentativi

L’articolo 1 sostituisce l’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 con l’allegato del nuovo regolamento, modificando i prezzi rappresentativi per alcune importazioni nei settori delle carni di pollame e delle uova nonché per l’ovoalbumina. L’aggiornamento tiene conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine dei prodotti.

Merci interessate e valori aggiornati

L’allegato elenca i prodotti interessati con codice NC, designazione, prezzo rappresentativo, cauzione di cui all’articolo 3 del regolamento (CE) n. 1484/95 e origine. Tra le voci figurano carcasse congelate di Gallus domesticus presentazione 65 % (codice 0207 12 90, origine AR), pezzi disossati di Gallus domesticus congelati (codice 0207 14 10, origini AR, BR e TH) e preparazioni non cotte di Gallus domesticus (codice 1602 32 11, origine BR), con i relativi prezzi espressi in EUR/100 kg e le cauzioni indicate in allegato.

Base giuridica e finalità della modifica

La Commissione interviene sulla base dell’articolo 183, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e dell’articolo 5, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) n. 510/2014. I considerando richiamano il regolamento (CE) n. 1484/95, che stabilisce le modalità di applicazione del regime dei dazi addizionali all’importazione e i prezzi rappresentativi nei settori interessati, e motivano la modifica con il controllo regolare dei dati di mercato.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatidazi doganalicommercio internazionale

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