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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1587

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587 della Commissione, del 24 settembre 2019, che vieta l'introduzione nell'Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche in conformità al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio relativo alla protezione di specie della flora e della fauna selvatiche mediante il controllo del loro commercio

Normativa europea32019R1587

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco delle specie per le quali è vietata l’introduzione nell’Unione, sulla base delle valutazioni scientifiche del gruppo di consulenza scientifica UE e delle raccomandazioni CITES. Introduce nuovi divieti per alcune combinazioni specie/paese di origine, mantiene il divieto per altre e rimuove talune specie per le quali il divieto non è più ritenuto necessario. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1915 e sostituisce integralmente il relativo elenco di riferimento.

Vieta l’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie di flora e fauna selvatiche provenienti da specifici paesi di origine, aggiornando l’elenco dei divieti già vigente ai sensi del regolamento (CE) n. 338/97.

Ambito di applicazione

Si applica all’introduzione nell’Unione europea di esemplari di specie selvatiche elencate nell’allegato del regolamento, con riferimento sia alla fauna sia alla flora, e riguarda specifiche combinazioni specie/paese di origine. Il divieto opera per gli esemplari indicati come provenienti da determinati paesi e, in alcuni casi, per particolari categorie di esemplari (ad esempio trofei di caccia, esemplari vivi, esemplari selvatici o, per alcuni coralli e rettili, esemplari allevati in condizioni specifiche). Non disciplina in generale il commercio interno, ma la sola introduzione nell’Unione; sostituisce il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2017/1915.

Divieto di introduzione nell’Unione di talune specie di flora e fauna selvatiche

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1587 della Commissione aggiorna l’elenco delle specie per le quali è vietata l’introduzione nell’Unione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 338/97. La misura si fonda sulle valutazioni del gruppo di consulenza scientifica UE e sulle raccomandazioni del comitato permanente CITES, con l’obiettivo di rafforzare la protezione delle specie il cui stato di conservazione risulterebbe compromesso dal commercio internazionale.

Contesto e finalità

La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 338/97, che disciplina il commercio delle specie animali e vegetali elencate nei suoi allegati per assicurarne la conservazione. In questo contesto, la Commissione può imporre restrizioni all’introduzione nell’Unione di esemplari di talune specie quando ciò sia necessario per la tutela delle specie stesse.

Ambito oggettivo e soggettivo

Il provvedimento riguarda l’introduzione nell’Unione di esemplari di specie selvatiche, sia di fauna sia di flora, elencate nell’allegato del regolamento. L’allegato distingue tra:

  • specie dell’allegato A del regolamento (CE) n. 338/97, per le quali il divieto opera per le combinazioni specie/paese di origine indicate;
  • specie dell’allegato B del medesimo regolamento, anch’esse soggette a divieto per specifici paesi di origine.

In alcuni casi il divieto è limitato a determinate categorie di esemplari, come trofei di caccia, esemplari vivi o esemplari provenienti dalla natura; per taluni coralli e rettili sono previste formulazioni più precise, ad esempio esclusioni per esemplari allevati in impianti di maricoltura su substrati artificiali o per esemplari allevati in cattività entro determinate caratteristiche dimensionali.

Principali aggiornamenti dell’elenco

Il regolamento inserisce nuovi divieti e aggiorna quelli già esistenti. Tra le nuove restrizioni esplicitamente richiamate nei considerando figurano:

  • Pericopsis elata dalla Costa d’Avorio;
  • Prunus africana dalla Guinea equatoriale;
  • Torgos tracheliotus dal Sud Sudan.

Il considerando relativo al Sud Sudan precisa che il divieto viene mantenuto anche in considerazione della successione dello Stato rispetto al Sudan, per preservare le precedenti misure restrittive.

Specie per le quali il divieto viene meno

Il testo indica che, sulla base dei più recenti elementi scientifici, il divieto non è più necessario per varie combinazioni specie/paese. Tra queste rientrano, a titolo esemplificativo:

  • Hippopotamus amphibius, Stangeriaceae spp. e Zamiaceae spp. dal Mozambico;
  • Balearica regulorum e Agapornis fischeri dalla Tanzania;
  • Poicephalus fuscicollis dal Mali;
  • Phelsuma breviceps e Phelsuma standingi dal Madagascar;
  • diverse specie di rettili e coralli da Laos, Vietnam, Madagascar, Benin, Ghana, Togo e Tonga.

Modifiche di nomenclatura e delimitazione tassonomica

Il regolamento recepisce aggiornamenti tassonomici. In particolare:

  • Ovis vignei bochariensis viene rinominato Ovis aries cycloceros;
  • il divieto relativo alle Cycadaceae dal Mozambico è ristretto a Cycas thouarsii.

La Commissione precisa che la modifica di nomenclatura non incide sulla portata della sospensione già in vigore.

Abrogazione del regolamento precedente

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1915, che conteneva il precedente elenco dei divieti. I riferimenti al regolamento abrogato devono intendersi effettuati al nuovo regolamento, così da garantire continuità applicativa.

Entrata in vigore ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Allegato: struttura delle restrizioni

L’allegato costituisce il cuore operativo del provvedimento e riporta l’elenco analitico delle specie soggette a divieto, suddivise per grandi gruppi zoologici e botanici:

  • fauna: mammiferi, uccelli, rettili, anfibi, pesci, artropodi e molluschi;
  • cnidari, con numerose specie di coralli;
  • flora: Cycadaceae, Euphorbiaceae, Leguminose, Orchidaceae e Rosaceae.

Per ciascuna specie sono indicati la provenienza, il tipo di esemplare e il paese d’origine, nonché il fondamento giuridico del divieto, espresso con riferimento all’articolo 4, paragrafo 6, lettera a) o b), del regolamento (CE) n. 338/97. In pratica, l’allegato consente agli operatori economici e alle autorità doganali di verificare in modo puntuale se una specifica introduzione nell’Unione sia vietata.

Disposizioni principali

Divieto di introduzione nell’Unione

L’articolo 1 vieta l’introduzione nell’Unione di esemplari delle specie di fauna e flora selvatiche elencate nell’allegato, se provenienti dai paesi di origine ivi indicati. Il divieto riguarda le specie ricomprese nell’allegato A e nell’allegato B del regolamento (CE) n. 338/97, secondo le combinazioni specie/origine specificate.

Aggiornamento dell’elenco delle specie vietate

Il regolamento aggiorna l’elenco vigente sulla base delle conclusioni del gruppo di consulenza scientifica UE e delle raccomandazioni del comitato permanente CITES. Sono inserite nuove restrizioni, tra cui Pericopsis elata dalla Costa d’Avorio, Prunus africana dalla Guinea equatoriale e Torgos tracheliotus dal Sud Sudan; sono inoltre apportate modifiche di nomenclatura e delimitazione tassonomica, in particolare Ovis vignei bochariensis sostituito da Ovis aries cycloceros e il riferimento alle Cycadaceae dal Mozambico limitato a Cycas thouarsii.

Specie non più soggette al divieto

Dal considerando emerge che il divieto di introduzione non è più ritenuto necessario per varie specie/combinazioni di origine, tra cui Hippopotamus amphibius, Stangeriaceae spp. e Zamiaceae spp. dal Mozambico; Balearica regulorum e Agapornis fischeri dalla Tanzania; Poicephalus fuscicollis dal Mali; Phelsuma breviceps e Phelsuma standingi dal Madagascar; diverse specie dal Laos, dal Vietnam, dal Madagascar, da Benin/Ghana/Togo e da Tonga.

Abrogazione del precedente regolamento

L’articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1915. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento, assicurando continuità normativa dell’elenco dei divieti.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

Ai sensi dell’articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambienteprotezione della biodiversitàcommercio internazionalefauna e flora selvatichedogane

Testo integrale

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