Regolamento (UE) 2019/1661
Regolamento di Esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione del 24 settembre 2019 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce la classificazione nella nomenclatura combinata di una specifica merce a base di esteri etilici di acidi grassi, imponendo il codice NC 2106 90 92. La misura mira a garantire un’applicazione uniforme della NC nell’Unione, chiarendo anche le ragioni per cui non trovano applicazione altre voci tariffarie, in particolare la voce 1516 e il capitolo 38. È inoltre previsto che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi possano continuare a essere invocate per tre mesi dall’entrata in vigore.
Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di talune merci a base di esteri etilici di acidi grassi e disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti non conformi.
Ambito di applicazione
Si applica alle merci descritte nell’allegato del regolamento, in particolare a un prodotto liquido di colore giallo chiaro composto prevalentemente da esteri etilici di acidi grassi, destinato a ulteriori trasformazioni nell’industria alimentare, dei mangimi e farmaceutica. Produce effetti nell’Unione europea in materia di classificazione tariffaria e, per riflesso, sulle dichiarazioni doganali e sulle informazioni tariffarie vincolanti (ITV) rilasciate dagli Stati membri. È prevista un’esclusione funzionale per le classificazioni non conformi solo per un periodo transitorio di tre mesi dalla data di entrata in vigore, ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1661 della Commissione interviene per assicurare un’applicazione uniforme della nomenclatura combinata nell’Unione, classificando una specifica merce a base di esteri etilici di acidi grassi nel codice NC 2106 90 92. La misura si fonda sulle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata e chiarisce, con l’allegato, le ragioni tecniche della classificazione adottata.
Oggetto e finalità
La finalità è evitare difformità applicative tra Stati membri nella classificazione doganale della merce descritta nell’allegato. Il considerando richiama il regolamento (CEE) n. 2658/87 sulla nomenclatura tariffaria e statistica e la tariffa doganale comune, nonché il regolamento (UE) n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, quale base giuridica per l’intervento della Commissione.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda la merce specificamente descritta nell’allegato: un prodotto liquido giallo chiaro composto per il 93 % da esteri etilici di acidi grassi e per il 7 % da oligomeri e gliceridi parziali, ottenuto da oli di pesce e destinato a ulteriori trasformazioni nell’industria alimentare, dei mangimi e farmaceutica. Gli effetti sono rilevanti per la classificazione doganale nell’Unione e per le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate in relazione a tale merce.
Regola di classificazione adottata
L’articolo 1 dispone la classificazione della merce nel codice NC 2106 90 92. La motivazione riportata nell’allegato fa riferimento alle regole generali 1 e 6 per l’interpretazione della nomenclatura combinata e precisa che il prodotto deve essere considerato una "altra preparazione alimentare".
Esclusioni e ragioni della scelta tariffaria
L’allegato esclude la classificazione alla voce 1516 perché il prodotto è costituito principalmente da esteri etilici ottenuti per esterificazione con etanolo e non con glicerolo; inoltre, il grado di trasformazione supera quanto consentito per tale voce. È esclusa anche la classificazione nel capitolo 38, poiché il prodotto ha valore nutritivo ed è utilizzato nella preparazione di alimenti per il consumo umano, circostanza incompatibile con la nota 1 b) del capitolo 38.
Informazioni tariffarie vincolanti e regime transitorio
L’articolo 2 introduce una disciplina transitoria: le ITV non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il rinvio è all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto tipico di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Classificazione della merce nell’NC
L’articolo 1 dispone che le merci descritte nella colonna 1 dell’allegato sono classificate nel codice NC indicato nella colonna 2. Per la merce considerata, il codice assegnato è 2106 90 92.
Disciplina transitoria per le informazioni tariffarie vincolanti
L’articolo 2 consente di continuare a invocare, per tre mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento, le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento, in conformità all’articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L’articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Motivazione della classificazione
L’allegato spiega che la classificazione deriva dalle regole generali 1 e 6 della nomenclatura combinata, dalla nota 1 b) del capitolo 38 e dal testo dei codici NC 2106, 2106 90 e 2106 90 92. È esclusa la voce 1516 perché il prodotto è ottenuto per esterificazione con etanolo e non con glicerolo; è escluso anche il capitolo 38, in quanto il prodotto ha valore nutritivo ed è utilizzato nella preparazione di alimenti per il consumo umano.
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