Sentenza n. 2936/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'esecuzione del giudicato formatosi a seguito di sentenza n. 8584/2014, della Corte di Appello di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, emessa in data 24.11.2014, depositata e resa pubblica in data 13.11.20215, relativa al giudizio recante R.G. n. 934/2014, nei confronti del Ministero della Salute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero della Salute nell’esecuzione di una sentenza passata in giudicato che lo aveva condannato al pagamento di € 4.199,91, oltre accessori, a titolo di interessi legali su arretrati dell’indennizzo ex l. 210/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a., deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero della Salute, della sentenza n. 8584/2014 della Corte di appello di Napoli, Sezione lavoro e previdenza, passata in giudicato e notificata in forma esecutiva al Ministero il 10 giugno 2016. La sentenza aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 4.199,91, oltre accessori, per interessi legali maturati sulle somme liquidate a titolo di arretrati dell’indennizzo previsto dall’art. 2 l. 210/1992. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’amministrazione al pagamento, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l’applicazione della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Nel corso del giudizio il Ministero si è attivato per procedere al pagamento e la ricorrente ha dichiarato di voler rinunciare al ricorso, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la dichiarazione di rinuncia non notificata quale elemento idoneo a dimostrare il venir meno dell’interesse alla decisione, anche in assenza delle condizioni formali della rinuncia disciplinata dall’art. 84, comma 3, c.p.a. La sopravvenuta attivazione del Ministero per il pagamento ha confermato il venir meno dell’utilità della pronuncia di ottemperanza. Il Collegio ha però applicato il criterio della soccombenza virtuale e ha condannato il Ministero al pagamento delle spese processuali, liquidate in € 1.500,00 oltre accessori, poiché al momento della proposizione del ricorso l’amministrazione non aveva ancora eseguito la sentenza, sicché il ricorso risultava fondato. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario. Il TAR ha inoltre ordinato l’esecuzione della sentenza e l’oscuramento dei dati identificativi e sanitari delle persone citate.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente di agire in ottemperanza per conseguire l’esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 84, comma 3, c.p.a.
Disciplina le condizioni formali della rinuncia al ricorso, tra cui la notificazione tempestiva e la mancata opposizione delle parti interessate alla prosecuzione del giudizio.
art. 84, comma 4, c.p.a.
Anche in assenza delle condizioni formali della rinuncia, la dichiarazione può costituire argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Fondamento processuale della declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di chiedere una penalità di mora nell’ambito del giudizio di ottemperanza; la sentenza non ha esaminato nel merito tale richiesta per il sopravvenuto venir meno dell’interesse.
art. 2 l. 210/1992
Prevede l’indennizzo in favore dei soggetti danneggiati da complicanze irreversibili conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni o somministrazione di emoderivati; la controversia riguardava gli interessi maturati sugli arretrati dell’indennizzo.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla normativa europea e all’art. 2-septies d.lgs. 196/2003, la base per disporre l’oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la tutela dei dati relativi alla salute e giustifica l’oscuramento disposto in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Concorre a fondare la protezione dei dati relativi alla salute e la conseguente misura di oscuramento.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia al ricorso non notificata, pur non integrando una rinuncia processuale formalmente perfezionata ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., può essere valutata dal giudice come argomento di prova della sopravvenuta carenza di interesse e condurre all’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
- Nel giudizio di ottemperanza, l’attivazione dell’amministrazione per dare esecuzione al titolo giudiziale può determinare il sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione, anche se il pagamento o l’esecuzione non risultano ancora formalmente completati, qualora il ricorrente dichiari di non avere più interesse alla prosecuzione.
- Quando il ricorso per ottemperanza diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell’amministrazione se, al momento della proposizione del ricorso, essa non aveva ancora adempiuto al comando giudiziale e l’azione risultava fondata.
- Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta improcedibilità della domanda principale non impedisce al giudice di pronunciarsi sulle spese processuali sulla base dell’esito virtuale della controversia.
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