Cassazione Penale, Sentenza n. 17633/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza che, in sede di rinvio nell'ambito di un incidente di esecuzione originato da SIENA NPL 2018 (rappresentata da JULIET), ha rigettato la richiesta di ammissione al passivo dei crediti ipotecari vantati nei confronti della società Le Marche Fashion Club s.r.l., relativamente a immobili sequestrati e poi confiscati con sentenza penale. Il credito discendeva da un'apertura di credito concessa da Banca Antonveneta nel 2005, trasformata in decreto ingiuntivo e poi ceduta a SIENA NPL 2018. Il Tribunale ha escluso l'ammissione per carenza di buona fede e di affidamento incolpevole dell'originario intermediario (la banca), ritenendone la negligenza alla luce di una complessa attività truffaldina posta in essere dal consorzio collegato a Le Marche. La ricorrente deduce l'erronea applicazione della normativa antiriciclaggio (non ancora vigente all'epoca) e vizi di motivazione sulla mancata riconoscimento della buona fede e dell'incolpevole affidamento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché i motivi riproducono censure di merito già valutate dal Tribunale e prive di vizi logico-giuridici rilevanti. La Corte ha ritenuto plausibile la valutazione del giudice di merito circa la condotta negligente dell'istituto di credito, che esclude l'affidamento incolpevole anche in assenza di dolo quando il fatto illecito fosse conoscibile con l'ordinaria diligenza. È stato ribadito che il terzo che invoca un diritto su bene confiscato deve allegare e provare sia la buona fede sia l'affidamento incolpevole (con applicazione di un livello di media diligenza rapportato al caso). Per l'inammissibilità del ricorso la parte ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria. La Corte ha altresì richiamato l'impossibilità di rinnovare in cassazione una revisione del merito dei fatti.
Norme richiamate
normativa antiriciclaggio
La norma è richiamata dalla difesa, ma la Corte osserva che essa non era ancora vigente al momento della concessione del credito; comunque l'esclusione della buona fede è stata valutata sulla base della conoscibilità delle anomalie con l'ordinaria diligenza, indipendentemente dall'applicabilità formale della normativa antiriciclaggio
Tribunale penale di Matera, sentenza n. 1286/14
Tribunale penale di Matera, sent. n. 1286/14
Sentenza penale che ha disposto il sequestro e la successiva confisca dei beni della società debitrice; rappresenta il titolo che ha trasferito gli immobili al patrimonio dello Stato e costituisce il presupposto per la procedura esecutiva/liquidatoria contestata
Corte costituzionale, sentenza n. 186/2000
Corte cost. sent. n. 186/2000
Richiamata in relazione alla disciplina sulle conseguenze della inammissibilità del ricorso e sulla possibilità di condannare la parte a sanzioni pecuniarie salvo dimostrare l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Per ottenere l'ammissione di crediti su beni definitivamente confiscati il terzo deve provare non solo la propria buona fede ma anche l'affidamento incolpevole, cioè di aver adottato la diligenza media richiesta dalla natura dell'operazione.
- L'affidamento incolpevole può essere escluso non solo per dolo ma anche per colpa: se anomalie o fatti illeciti erano conoscibili con l'ordinaria diligenza, il credito può essere escluso dal passivo.
- La mancata applicabilità formale di una normativa (es. antiriciclaggio) al tempo dei fatti non esime dall'onere di vigilanza: il giudice valuta la conoscibilità degli illeciti anche alla luce degli atti e delle operazioni bancarie disponibili.
- In Cassazione non sono ammissibili motivi che si limitano a riesaminare il merito dei fatti o a riproporre valutazioni probatorie già compiute dal giudice di merito; tali doglianze sono inammissibili.
- Ricorsi manifestamente reiterativi o che non prospettano questioni di diritto pertinenti possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie, salvo prova dell'assenza di colpa nella scelta di proporre il gravame.
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