Cassazione Penale, Sentenza n. 43059/2023 del 20/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord che aveva assolto Loris Pennacchio dai reati previsti dagli artt. 648, comma 2, e 474, comma 2, c.p., con contestuale confisca della merce contraffatta ai sensi dell'art. 474‑bis c.p. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della contraffazione alla base della confisca e contestava l'utilizzabilità della perizia del Giannoni Mario, acquisita all'udienza del 4/12/2018 "senza consenso" e senza preventiva escussione del tecnico, sostenendone l'inutilizzabilità probatoria.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la perizia fosse stata acquisita con consenso tacito delle parti (assenza di opposizione compatibile con volontà di consenso), richiamando giurisprudenza consolidata in materia di formazione del fascicolo del dibattimento. Conseguentemente ha confermato l'inammissibilità e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza con motivazione semplificata.
Norme richiamate
art. 648, comma 2, cod. pen.
Norma relativa al reato contestato (ricettazione/parte specifica del reato): la Corte non ha ritenuto necessario riformare l'assoluzione pronunciata in primo grado; il vizio dedotto non ha reso il ricorso ammissibile.
art. 474, comma 2, cod. pen.
Norma relativa al delitto di falsificazione/reato connesso: il Tribunale aveva assolto per mancato accertamento dell'elemento soggettivo; la Cassazione non ha accolto il motivo di ricorso volto a censurare tale decisione.
art. 474‑bis, cod. pen.
Consente la confisca della merce contraffatta; nella vicenda il Tribunale aveva disposto la confisca e il ricorso non è riuscito a farne cadere la motivazione per ragioni procedurali (inammissibilità del ricorso).
art. 616, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese e la possibilità di disporre il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso in Cassazione; la Corte ha applicato questa disposizione per imporre il pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- L'acquisizione in dibattimento di una perizia o di atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero può rilevare come avvenuta con "consenso tacito" delle parti se nessuno si oppone e il comportamento processuale complessivo non denota volontà contraria; l'assenza di formale opposizione può quindi rendere il documento utilizzabile.
- Per ottenere l'ammissibilità di un ricorso in Cassazione è fondamentale contestare tempestivamente e in modo specifico sia i profili di diritto sia eventuali vizi della motivazione: questioni meramente procedurali già decise al dibattimento con comportamento delle parti incompatibile con opposizione rischiano di essere ritenute inammissibili.
- La confisca prevista dall'art. 474‑bis può essere disposta anche in relazione a procedimenti in cui l'accertamento penale sui reati connessi abbia esiti di assoluzione, salvo che non si dimostri l'irrimediabile vizio procedurale o la mancanza di presupposti; il gravame sulla confisca richiede censure precise e fondate.
- La dichiarazione di inammissibilità in Cassazione comporta normalmente condanna alle spese processuali e può comportare sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende ex art. 616 c.p.p.; bisogna valutare il rischio economico di un ricorso privo di solide ragioni di diritto.
- Se si contesta l'utilizzabilità di una consulenza tecnica, è opportuno sollevare l'obiezione in udienza e, se necessario, chiedere l'escussione del tecnico o proporre tempestivamente impugnazioni idonee a preservare la censura in sede di legittimità.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42864/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42865/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42867/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42868/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42869/2023 del 20/10/2023
- Sentenza penale · 20 ott 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 42870/2023 del 20/10/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →