Sentenza del 26/02/2018 n. 623 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
PROCESSO -Appello- Specificità dei motivi- Necessità - Riproposizione dei motivi di ricorso - Inammissibilità- Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'appello è stato dichiarato inammissibile perché la mera riproduzione delle difese già svolte in primo grado non consente di individuare l'oggetto devoluto al giudice d'appello e i profili di critica alla decisione impugnata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impugnazione riproponeva meramente le eccezioni e i motivi già formulati nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, senza indicare con chiarezza quali questioni dovessero essere riesaminate dal giudice d'appello né quali specifiche statuizioni della sentenza di primo grado fossero contestate. Il motivo riguarda quindi la violazione del requisito di specificità dei motivi di appello.
Massime di principio
- Un atto di appello deve contenere critiche specifiche e riconoscibili alle singole statuizioni della sentenza di primo grado; non è sufficiente ripetere le argomentazioni già formulate nel primo giudizio.
- L'appellante deve indicare chiaramente quali parti della decisione contesta, per quali ragioni e quale diversa soluzione chiede al giudice d'appello.
- La mancanza di specificità può comportare l'inammissibilità dell'impugnazione, impedendo l'esame del merito.
- La riproposizione di eccezioni o difese precedenti può essere utile solo se accompagnata da un collegamento esplicito con la sentenza impugnata e da una critica puntuale alle sue motivazioni.
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