Cassazione Penale, Sentenza n. 28761/2023 del 04/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del 18/10/2022 con due motivi: 1) violazione degli artt. 597, comma 3, 649 e 627 c.p.p., deducendo che il giudice dell'esecuzione avrebbe modificato in senso più sfavorevole la pena base già determinata dalla precedente sentenza della Quinta Sezione (28/11/2019), dunque violando il principio di intangibilità del giudicato e le regole di computo della pena; 2) violazione dell'art. 133 c.p., in relazione all'art. 81 c.p. e all'art. 671 c.p.p., e vizio di motivazione: il giudice, secondo il ricorrente, avrebbe usato "formule di stile" invece di rideterminare la pena nella stessa misura fissata dall'ordinanza parzialmente annullata.
La decisione
La Corte rigetta il ricorso. Ha ritenuto che il giudice di rinvio possa legittimamente rideterminare la pena per il reato continuato anche in termini più sfavorevoli dopo annullamento, senza violare il principio di intangibilità del giudicato. Ha però osservato che, di regola, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati già riuniti, individuare il reato più grave e poi calcolare gli aumenti per i reati satellite; tale principio è stato formalmente violato nell'operazione di calcolo ma la eventuale errata determinazione della pena per omesso scorporo non è stata dedotta specificamente e, pertanto, non è stata rilevata d'ufficio. Il secondo motivo è dichiarato inammissibile per genericità e per motivi di merito (richiesta di rivalutazioni di fatto). Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 597, comma 3, cod. proc. pen.
Riferita dall'odierna decisione nell'ambito della doglianza sul giudicato: la Corte afferma che, dopo annullamento pronunciato in accoglimento del PM, il giudice del rinvio può rideterminare la pena anche in termini peggiorativi senza violare l'intangibilità del giudicato.
art. 649 cod. proc. pen.
Richiamato tra le norme evocate dal ricorrente; la Corte non ha ritenuto sussistente la violazione dedotta in relazione a dette disposizioni procedurali.
art. 627 cod. proc. pen.
Citando la norma invocata dal ricorrente, la Corte non ha riconosciuto che sia stata violata in modo da giustificare annullamento.
art. 187 disp. att. cod. proc. pen.
Applicata per individuare la violazione più grave ai fini della rideterminazione della pena nel reato continuato; la Corte ha richiamato tale disposizione come riferimento per fissare la "pena base" rispetto agli aumenti per i reati satellite.
art. 133 cod. pen.
Usato dal giudice per motivare la dosimetria degli aumenti per continuazione; la Corte ha ritenuto che i criteri di cui all'art. 133 siano stati adeguatamente richiamati e applicati e che la censura motivazionale del ricorrente sia generica.
art. 81 cod. pen.
Richiamato in relazione al principio che reati già unificati devono essere scorporati dal giudice dell'esecuzione per individuare il reato più grave e poi calcolare gli aumenti per i satellite; la Corte ha affermato l'esistenza di tale principio e ne ha rilevato la violazione formale, ma non ha rimediato d'ufficio per difetto di specifica deduzione.
art. 671 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla rideterminazione della pena e alla motivazione; la Corte lo ha considerato ma ha escluso che la doglianza, formulata in termini generici, fosse sufficiente a superare il vaglio di ammissibilità.
art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen.
Applicato per disporre la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Dopo un annullamento accolto, il giudice del rinvio può rideterminare la pena anche in modo più sfavorevole per l'imputato; ciò non costituisce automaticamente violazione del principio di intangibilità del giudicato.
- Quando si ridetermina la pena per reati già giudicati separatamente e poi riuniti nel vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati unificati, individuare il reato più grave e solo successivamente calcolare gli aumenti per i reati satellite.
- La mancata applicazione formale del procedimento di scorporo può essere un vizio, ma se non è stato dedotto specificamente dalle parti non sempre può essere rilevato d'ufficio dalla Corte di legittimità.
- Le censure generiche sulla motivazione (es. richiamo a "formule di stile") sono frequentemente dichiarate inammissibili: per ottenere accoglimento occorre una critica circostanziata e censure precise di diritto o di fatto.
- La corretta applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p. deve risultare dalla motivazione; il richiamo esplicito a tali criteri e alla gravità delle violazioni rende più difficile la riuscita dell'impugnazione sulla dosimetria.
- In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28685/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28721/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28735/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28736/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28737/2023 del 04/07/2023
- Sentenza penale · 4 lug 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 28738/2023 del 04/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →