Sentenza n. 302/2026 - Palermo, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: interdittiva antimafia con contestuale rigetto della richiesta di permanenza nella white list, nonché il prospettato inserimento dell'annotazione nel Casellario ANAC
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'interdittiva antimafia adottata nei confronti della società da lei amministrata e posseduta integralmente, contestando anzitutto la violazione degli artt. 84, 89-bis e 91 del d.lgs. 159/2011, dell'art. 1-septies del d.l. 629/1982, della l. 241/1990 e dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità e libertà d'iniziativa economica. Ha dedotto eccesso di potere per sviamento, travisamento, insussistenza dei presupposti, illogicità manifesta, difetto di motivazione e carenza istruttoria, sostenendo che l'interdittiva avrebbe attribuito rilievo determinante al rapporto di coniugio con un soggetto rinviato a giudizio e poi condannato in primo grado per gravi reati connessi alla criminalità mafiosa, senza considerare adeguatamente che la società della ricorrente operava in un settore diverso rispetto a un'altra società già colpita da interdittiva e riconducibile al coniuge. Ha inoltre dedotto la violazione del principio di proporzionalità, sostenendo che la Prefettura avrebbe dovuto valutare misure meno radicali, in particolare la prevenzione collaborativa. La domanda riguardante l'eventuale annotazione ANAC concerneva un provvedimento non ancora adottato né comunicato.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente ritenuto irrilevante l'impugnazione del provvedimento ANAC, poiché lo stesso non era mai stato emanato, e ha esaminato nel merito le censure contro l'interdittiva. Il primo motivo è stato respinto: il rapporto di coniugio non è stato considerato isolatamente, ma insieme alla coincidenza della sede legale delle due società e agli elementi dai quali emergeva un interessamento del coniuge per la società della ricorrente anche dopo la cessazione formale delle cariche sociali, incluso un reato commesso in favore di tale società. Tali elementi sono stati ritenuti idonei a fondare il pericolo di infiltrazione mafiosa, anche a fronte della diversa attività economica svolta dalle società. Il secondo motivo è stato respinto perché la Prefettura aveva espressamente valutato la prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011, escludendola sulla base della ritenuta sussistenza di un pericolo concreto, immanente, sistematico e non occasionale di agevolazione mafiosa. Il giudice ha affermato che non sussiste un obbligo prefettizio di disporre la prevenzione collaborativa e che il sindacato giurisdizionale sulla valutazione tecnica deve limitarsi alla verifica della logicità della motivazione, senza sostituire la valutazione giudiziale a quella dell'autorità prefettizia. Il ricorso è stato quindi rigettato; le spese sono state compensate per la peculiarità della materia.
Norme richiamate
artt. 84, 89-bis e 91 d.lgs. 159/2011
Le disposizioni sono richiamate quale disciplina dei presupposti e del procedimento dell'informazione interdittiva antimafia e della permanenza nella white list.
art. 94-bis d.lgs. 159/2011
La prevenzione collaborativa costituisce una misura alternativa all'interdittiva pura, applicabile in relazione all'intensità del pericolo di condizionamento; la sua adozione non è obbligatoria per il Prefetto.
art. 1-septies d.l. 629/1982, aggiunto dall'art. 2 l. 486/1988
La norma è richiamata dalla ricorrente in relazione al potere prefettizio di prevenzione antimafia.
art. 1 l. 241/1990
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità e correttezza dell'azione amministrativa.
art. 3 l. 241/1990
È richiamato con riguardo all'obbligo di motivazione e alla contestata carenza motivazionale dell'interdittiva.
artt. 41 e 97 Cost.
Sono richiamati dalla ricorrente in relazione alla libertà di iniziativa economica, al buon andamento e all'imparzialità dell'amministrazione.
Massime di principio
- Il rapporto di coniugio con un soggetto controindicato non determina automaticamente l'interdittiva antimafia, ma può assumere rilievo quando sia accompagnato da ulteriori elementi, quali cointeressenze economiche, conduzione familiare anche di fatto, coincidenza delle sedi o attività di interessamento del congiunto nell'impresa.
- La diversa operatività economica di due società non esclude il pericolo di infiltrazione mafiosa quando altri elementi concreti evidenzino collegamenti organizzativi, economici o personali tra le imprese e l'influenza del soggetto controindicato.
- La prevenzione collaborativa prevista dall'art. 94-bis del d.lgs. 159/2011 costituisce una misura alternativa all'interdittiva antimafia pura, ma il Prefetto non è obbligato ad applicarla; deve tuttavia valutare la relativa praticabilità e motivare logicamente l'eventuale esclusione.
- Quando la Prefettura abbia valutato la prevenzione collaborativa e l'abbia esclusa ritenendo sussistente un pericolo concreto, immanente, sistematico e non occasionale di agevolazione mafiosa, il sindacato del giudice amministrativo resta circoscritto alla logicità e coerenza della valutazione tecnica, senza possibilità di sostituire ad essa una diversa valutazione giudiziale.
- Non è utilmente impugnabile un provvedimento amministrativo che, secondo la stessa prospettazione della parte ricorrente, non sia ancora stato emanato o comunicato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 243/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 244/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 245/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 166/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 168/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 30 gen 2026Sentenza n. 169/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →