Sentenza del 05/04/2018 n. 2148 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Intimazione di pagamento - Notificazione atto presupposto - Agente della Riscossione - Onere - Produzione originale avviso ricevimento e cartella - Esclusione - Limiti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha sostenuto che l'intimazione di pagamento fosse illegittima perché l'Agente della Riscossione non aveva prodotto l'originale, o una copia conforme all'originale, dell'avviso di ricevimento relativo alla notifica della cartella di pagamento sottesa, né l'originale della cartella stessa. La questione riguardava quindi l'onere probatorio dell'Agente della Riscossione in ordine alla regolare notificazione dell'atto presupposto.
La decisione
La sentenza ha escluso che l'Agente della Riscossione debba necessariamente produrre l'originale o una copia conforme all'originale dell'avviso di ricevimento della notifica della cartella, così come l'originale della cartella medesima. È sufficiente la documentazione depositata, salvo che il contribuente contesti in modo specifico e motivato la conformità della copia prodotta. Il principio è stato affermato richiamando Cass. nn. 21533/2017 e 15795/2016.
Norme richiamate
Cassazione civile, sentenza n. 21533/2017
Richiamata a sostegno del principio secondo cui non è indispensabile la produzione dell'originale dell'avviso di ricevimento o della cartella, salvo una contestazione specifica e motivata della conformità della copia.
Cassazione civile, sentenza n. 15795/2016
Conferma l'orientamento per cui la documentazione relativa alla notifica può essere prodotta anche in copia e l'onere probatorio dell'Agente della Riscossione non si estende automaticamente alla produzione degli originali.
Massime di principio
- In caso di contestazione di un'intimazione di pagamento per omessa o irregolare notifica della cartella presupposta, l'Agente della Riscossione non deve necessariamente depositare gli originali della cartella e dell'avviso di ricevimento.
- Le copie della documentazione di notifica sono normalmente utilizzabili, purché non siano contestate in modo specifico, puntuale e motivato sotto il profilo della conformità all'originale.
- Una contestazione generica dell'autenticità o della conformità della documentazione potrebbe non essere sufficiente: il contribuente deve indicare concretamente quali elementi contesta e per quali ragioni.
- L'assenza dell'originale non determina automaticamente l'invalidità dell'intimazione di pagamento; occorre verificare la sufficienza degli elementi documentali complessivamente prodotti e l'eventuale specificità delle contestazioni.
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