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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20874/2025 del 04/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del giudice dell'esecuzione che ha disposto la revoca della sospensione condizionale della pena concessa con due sentenze irrevocabili (n.101/2011 e n.402/2012). I motivi del ricorso sono: 1) violazione dell'art. 172 cod. pen., con la censura che, essendo trascorsi dieci anni dall'irrevocabilità delle sentenze, le pene sarebbero dovute essere estinte per prescrizione e quindi non più revocabili; 2) violazione di legge per omessa notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza e degli atti successivi.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile (manifestamente infondato). La Corte ha ritenuto che la prescrizione delle pene non fosse maturata: la sospensione condizionale sospende l'esecutività della pena e quindi il termine prescrizionale decorre dal momento in cui la pena diventa effettivamente eseguibile. Nel caso concreto la revoca si fondava su una nuova condanna (fatto del 19/07/2013 divenuto irrevocabile il 30/06/2018) e quindi il dies a quo della prescrizione delle pene non era il momento delle singole irrevocabilità iniziali ma la data in cui la pena è divenuta eseguibile/è stata accertata la causa di revoca. Quanto all'omessa notifica dell'avviso di deposito, la Corte ha affermato che si tratta di un adempimento successivo che non incide sulla validità dell'atto e non ne determina la nullità, poiché la notifica serve solo a far decorrere i termini di impugnazione. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 168 cod. pen.

    norma richiamata come base per la revoca della sospensione condizionale: comma primo n.1 (revoca per commissione di un ulteriore reato nel periodo di prova) e comma primo n.2 (revoca se la pena complessiva supera gli anni due)

  • art. 172 cod. pen.

    «Il termine decorre dal giorno in cui la condanna è divenuta irrevocabile, ovvero dal giorno in cui il condannato si è sottratto volontariamente alla esecuzione già iniziata della pena»

    la Corte interpreta l'art. 172 nel senso che il termine prescrizionale decorre dal momento in cui la pena è concretamente eseguibile: se la pena è sospesa per beneficio (sospensione condizionale), il corso della prescrizione non inizia fino a quando la sospensione non decade o la revoca non è divenuta definitiva; in caso di sospensione senza condizioni, il dies a quo può coincidere con l'irrevocabilità della sentenza che determina la revoca (effetto meramente ricognitivo)

  • art. 173 cod. pen.

    norma richiamata insieme all'art. 172 nella disciplina della prescrizione delle pene; la giurisprudenza ne sottolinea la funzione di coordinamento con l'art. 172 nell'individuare il decorso del termine prescrizionale in relazione all'esecutività della pena

  • art. 674 cod. proc. pen.

    richiamato in relazione alla possibilità che il pubblico ministero esegua direttamente la pena coperta da un beneficio caducato, previo istanza al giudice dell'esecuzione per la declaratoria prevista dall'art. 674

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma richiamata per l'irrogazione della sanzione (versamento alla cassa delle ammende) a carico del ricorrente per i profili di colpa che hanno reso il ricorso inammissibile

Massime di principio

  • La prescrizione della pena decorre quando la pena diventa concretamente eseguibile; la concessione della sospensione condizionale sospende l'inizio del termine prescrizionale fino alla decadenza o alla revoca del beneficio.
  • Se la revoca è dovuta all'inosservanza di obblighi (es. obblighi economici), il termine prescrizionale inizia dalla data in cui la decisione di revoca diventa definitiva, perché solo allora si ha certezza giudiziale della causa di revoca.
  • Se la sospensione è stata concessa senza condizioni e viene revocata di diritto per effetto di una condanna, il dies a quo può essere l'irrevocabilità della sentenza che ha causato la revoca (effetto ricognitivo della revoca).
  • L'omessa notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza o di atti successivi non determina la nullità del provvedimento; la notifica ha funzione di far decorrere i termini di impugnazione ma non incide sull'esecutività dell'atto.
  • Il pubblico ministero può porre in esecuzione la pena coperta da un beneficio caducato e chiedere al giudice dell'esecuzione la pronuncia prevista dall'art. 674 c.p.p.
  • Ricorsi manifestamente infondati o inammissibili possono comportare condanna alle spese e, se ricorrono profili di colpa, l'irrogazione di somme a favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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