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Sentenza

Sentenza n. 74/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l'annullamento - del verbale n. 15 della Corte d'Appello di Reggio Calabria del 23/07/2021 con il quale la IV^ sottocommissione della Corte d'Appello di Cagliari ha attribuito il voto complessivo di 15/30 ed ha dichiarato la candidata non ammessa alla seconda prova orale, nonché - per l’ammissione della ricorrente alla seconda prova orale e la per la ripetizione dell'esame con altra commissione.

Giustizia amministrativa202100464

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio CalabriaSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: verbale della sottocommissione per gli esami di avvocato che aveva attribuito il voto complessivo di 15/30 e dichiarato la candidata non ammessa alla seconda prova orale

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La candidata ha impugnato il verbale con cui la IV sottocommissione presso la Corte d'Appello di Cagliari le aveva attribuito il voto complessivo di 15/30, dichiarandola non ammessa alla seconda prova orale. Ha chiesto l'annullamento dell'atto, l'ammissione alla seconda prova orale e la ripetizione dell'esame davanti a una diversa commissione. Nel corso del giudizio, con atto depositato il 20 novembre 2025, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che, a fronte dell'espressa dichiarazione della ricorrente di non avere più interesse alla decisione, non poteva esaminare il merito della controversia, procedere d'ufficio o sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire della parte. In applicazione del principio dispositivo in senso ampio, la ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino a quando la causa è trattenuta in decisione e può determinare una pronuncia di improcedibilità mediante la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse, in assenza di repliche o diverse richieste delle altre parti. Le spese di lite sono state compensate per giusti motivi.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La dichiarazione della parte di non avere più interesse alla decisione giustifica la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    Richiamato dal giudice nell'ambito della disciplina processuale applicata alla definizione del giudizio.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la parte ricorrente conserva la disponibilità dell'azione sino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare di non avere più interesse alla pronuncia.
  • Quando il ricorrente dichiara espressamente di non avere più interesse alla decisione e non risultano repliche o diverse richieste delle altre parti, il giudice deve prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiarare l'improcedibilità del ricorso, senza esaminare il merito d'ufficio né sostituirsi alla valutazione dell'interesse ad agire.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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