Sentenza del 21/03/2016 n. 1615 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IVA - Distacco - Rimborso del costo del personale distaccato - Esente da Iva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che il rimborso del costo del personale distaccato non deve essere assoggettato a IVA se corrisponde esclusivamente e precisamente ai costi retributivi, previdenziali e contrattuali sostenuti dal distaccante. Se invece il rimborso comprende un margine, una maggiorazione o somme ulteriori rispetto al costo effettivo, trova applicazione la regola generale dell'imponibilità IVA della prestazione di servizi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento IVA del distacco, della messa a disposizione o del prestito di personale dipendente tra società. Il distacco costituisce in linea generale una prestazione di servizi astrattamente soggetta a IVA. Tuttavia, il rimborso è esente da IVA quando il distaccatario dimostra che la somma corrisposta al distaccante è esattamente pari alle retribuzioni e agli oneri previdenziali e contrattuali effettivamente sostenuti per i dipendenti distaccati, senza maggiorazioni o ulteriori corrispettivi.
Norme richiamate
Disciplina IVA del distacco o prestito di personale
Il rimborso del costo del personale dipendente di una società, distaccato presso l'altra, è esente da Iva soltanto se la controprestazione del distaccatario consista nel rimborso di una somma pari alle retribuzioni ed agli oneri previdenziali e contrattuali gravanti sul distaccante.
Il distacco è normalmente qualificabile come prestazione di servizi soggetta a IVA, ma il mero rimborso analitico e integrale dei costi sostenuti per il personale distaccato non costituisce un corrispettivo imponibile.
Massime di principio
- Per stabilire il trattamento IVA del distacco occorre confrontare l'importo rimborsato con il costo effettivamente sostenuto dal distaccante per i lavoratori interessati.
- Il rimborso può essere escluso dall'imponibilità IVA solo se copre esclusivamente retribuzioni e oneri previdenziali e contrattuali, senza margini di profitto o altri corrispettivi.
- La prova documentale è essenziale: devono essere ricostruibili i costi individuali o comunque analiticamente riferibili al personale distaccato e la loro corrispondenza con le somme rimborsate.
- Qualsiasi maggiorazione, commissione o importo non riconducibile al mero costo del personale può far rientrare l'operazione nella prestazione di servizi imponibile IVA.
- La qualificazione dell'operazione dipende dalla sostanza economica e dalla corrispondenza tra costi effettivi e rimborso, non solo dalla denominazione contrattuale di distacco o rimborso.
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