Sentenza n. 3363/2026 - Roma, Sezione 2T
per l’annullamento del provvedimento datato 27.07.2022, notificato al ricorrente in data 11.08.2022, avente n. -OMISSIS-, con il quale è stato decretato il rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana; di ogni altro atto, presupposto, preparatorio, prodromico, concernente, connesso o consequenziale, anche non conosciuto e comunque lesivo degli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della concessione della cittadinanza italiana adottato dal Ministero dell’Interno il 27 luglio 2022
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego della cittadinanza italiana richiesta ai sensi dell’art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis della legge n. 241/1990, sostenendo che il preavviso di rigetto gli sarebbe stato comunicato esclusivamente tramite la piattaforma informatica SICITT e non anche all’indirizzo fisico indicato nella domanda. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 9, comma 1, lettera f), e dell’art. 6 della legge n. 91/1992, nonché degli artt. 3 e 10-bis della legge n. 241/1990, l’erronea valutazione e il travisamento dei fatti, il difetto di istruttoria e di motivazione e l’eccesso di potere. In particolare, ha sostenuto che il Ministero avrebbe valorizzato soltanto i precedenti penali, senza considerare le concrete modalità dei reati, la loro gravità, l’effettiva pericolosità sociale, il radicamento familiare, lavorativo e abitativo in Italia e la complessiva condotta successiva. Il diniego richiamava una condanna irrevocabile per il reato di cui all’art. 368 c.p. e un decreto penale esecutivo per violazioni della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, commesse nel decennio anteriore alla domanda.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso e compensato integralmente le spese. Quanto al primo motivo, ha ritenuto legittima la comunicazione del preavviso di rigetto tramite la piattaforma SICITT. La procedura di cittadinanza è interamente digitale, poiché la domanda e la documentazione sono presentate online; la comunicazione telematica costituisce quindi la modalità esclusiva prevista dall’amministrazione, conforme al Codice dell’amministrazione digitale e alla normativa speciale, idonea a garantire la partecipazione dell’interessato. Nel caso concreto, la trasmissione telematica del preavviso risultava sia riconosciuta dal ricorrente sia espressamente indicata nel diniego. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ribadito che la concessione della cittadinanza per residenza decennale non costituisce un diritto automatico, ma l’esito di un’ampia valutazione discrezionale sull’integrazione dello straniero, sulla sua affidabilità e sulla capacità di rispettare i doveri derivanti dall’appartenenza alla comunità nazionale. Il sindacato giurisdizionale è estrinseco e riguarda la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione. Nel caso esaminato, il Ministero ha legittimamente attribuito rilievo alle condanne irrevocabili per un reato contro l’amministrazione della giustizia e per violazioni della disciplina sulla salute e sicurezza dei lavoratori, considerate indici sintomatici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione. La gravità e l’indole dei fatti, la lesione di beni giuridici fondamentali e la loro collocazione nel decennio di osservazione hanno reso sufficiente la motivazione del diniego e ampliato i margini della discrezionalità ministeriale. Il giudice ha pertanto escluso il difetto di istruttoria, il travisamento e l’eccesso di potere dedotti.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 91/1992
La cittadinanza italiana “può” essere concessa allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica.
La residenza decennale costituisce il presupposto per proporre la domanda, ma non attribuisce un diritto automatico alla cittadinanza; la concessione resta subordinata a una valutazione ampiamente discrezionale dell’integrazione e dell’affidabilità del richiedente.
art. 6 l. 91/1992
È richiamato dal ricorrente, ma la decisione non ne sviluppa una specifica interpretazione autonoma.
art. 10-bis l. 241/1990
Il preavviso di rigetto può essere comunicato tramite la piattaforma informatica SICITT quando la procedura di cittadinanza è stata instaurata e gestita in modalità digitale.
art. 3 d.lgs. 82/2005
La procedura telematica di comunicazione è ricondotta all’attuazione del Codice dell’amministrazione digitale.
art. 33, comma 2-bis, d.l. 69/2013, convertito dalla l. 98/2013
È richiamato quale fondamento normativo della modalità digitale utilizzata per la trattazione e comunicazione delle istanze di cittadinanza.
art. 3 l. 241/1990
Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato in relazione ai precedenti penali e alla loro incidenza sull’affidabilità e sull’integrazione del richiedente.
art. 368 c.p.
La condanna irrevocabile per il reato richiamato è stata legittimamente valorizzata dal Ministero come elemento ostativo nella valutazione discrezionale della cittadinanza.
art. 29, comma 1, d.lgs. 81/2008
La violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro è stata considerata indice di inosservanza delle regole di civile convivenza e di inaffidabilità.
art. 55, comma 5, d.lgs. 81/2008
La violazione della disciplina sulla sicurezza dei lavoratori, unitamente agli altri precedenti, ha contribuito alla valutazione negativa dell’integrazione del richiedente.
Massime di principio
- La residenza legale in Italia per almeno dieci anni, prevista dall’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, costituisce soltanto il presupposto per presentare la domanda di cittadinanza e non determina un diritto automatico alla concessione, che resta oggetto di valutazione discrezionale dell’amministrazione.
- La concessione della cittadinanza per naturalizzazione richiede una valutazione complessiva dell’integrazione dello straniero, dell’affidabilità, della condotta di vita e della capacità prognostica di rispettare stabilmente le regole di civile convivenza e i valori fondamentali dell’ordinamento.
- Nel giudizio sulla concessione della cittadinanza, condanne penali irrevocabili, anche relative a violazioni della disciplina sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, possono costituire indici sintomatici di inaffidabilità e di non compiuta integrazione, soprattutto quando i fatti ricadano nel decennio di osservazione antecedente alla domanda.
- Il sindacato del giudice amministrativo sulla valutazione ministeriale in materia di cittadinanza è estrinseco e formale: esso verifica la sufficienza dell’istruttoria, la veridicità dei fatti e la logicità, coerenza e ragionevolezza della motivazione, senza sostituire la propria valutazione a quella discrezionale dell’amministrazione.
- Nella procedura telematica di concessione della cittadinanza, la comunicazione del preavviso di rigetto tramite la piattaforma informatica istituzionale può ritenersi legittima e sufficiente quando il richiedente abbia presentato online la domanda e sia stato previamente posto a conoscenza delle modalità operative della procedura.
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