Cassazione Civile, Ordinanza n. 26366/2021 del 29/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle Entrate aveva rettificato il reddito complessivo netto ai fini IRES per l’anno 2004 di una società operante come casa di cura privata, riducendo la perdita dichiarata e recuperando anche maggiore IRAP e IVA, ritenendo non inerenti o non di competenza alcuni costi e contestando la deducibilità di sopravvenienze passive. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva confermato tale esito, reputando deducibili o comunque imputabili all’esercizio 2004 la quota associativa AIOP, spese legali e notarili, ammortamenti di attrezzature e sopravvenienze passive relative a crediti verso una USL. L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 76 d.P.R. n. 917 del 1986 e dell’art. 2697 c.c., sostenendo: che il principio di competenza imponeva l’imputazione dei costi all’esercizio corretto; che la CTR aveva illegittimamente considerato irrilevante il fatto che alcuni costi fossero stati dedotti in un anno diverso da quello di competenza; che, quanto ai crediti verso la USL 4 qualificati come sopravvenienze passive, mancava prova della loro effettiva esistenza, certezza, determinabilità e inerenza, con conseguente erronea ripartizione dell’onere probatorio.
La decisione
La Corte ha respinto le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla contribuente, ritenendo che il motivo fosse correttamente formulato come denuncia di violazione di legge ex art. 360, n. 3, c.p.c. e che fosse sufficientemente chiaro il richiamo all’art. 2697 c.c. Quanto al merito, ha accolto il ricorso dell’Agenzia: ha affermato che la violazione del principio di competenza fiscale non può essere considerata una mera irregolarità formale o giustificata dall’assenza di danno erariale, poiché incide direttamente sulla determinazione del reddito d’impresa e rende indebita la deduzione di costi contabilizzati in un periodo diverso da quello di competenza; ha inoltre rilevato che la contribuente non aveva dato prova della concreta esistenza delle sopravvenienze passive invocate in relazione ai crediti verso la USL 4. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 76 d.P.R. n. 917 del 1986
La norma è richiamata come fonte del principio di competenza; la Corte afferma che la sua violazione determina l’indebita deduzione di costi imputati a un esercizio diverso da quello di competenza e incide direttamente sulla determinazione del reddito d’impresa.
art. 2697 c.c.
È richiamato in relazione all’onere della prova: chi deduce sopravvenienze passive o componenti negativi del reddito deve provarne la concreta esistenza e i presupposti fiscali.
art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.
La Corte ritiene correttamente sussunta sotto tale vizio la denuncia di violazione di legge formulata nel ricorso per cassazione.
Massime di principio
- In materia di imposte dirette, il principio di competenza impone l’imputazione dei componenti positivi e negativi del reddito all’esercizio cui essi si riferiscono; la loro deduzione in un periodo diverso non è una mera irregolarità formale ma una violazione che incide sulla determinazione del reddito imponibile.
- L’assenza di un danno erariale in concreto non sana la deduzione di costi non di competenza, quando la regola di imputazione temporale sia stata violata.
- Chi invoca in giudizio la deducibilità di sopravvenienze passive o di altri componenti negativi deve fornire la prova della loro effettiva esistenza e dei relativi presupposti fiscali; in difetto, il giudice non può riconoscerne la rilevanza fiscale.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione del principio di competenza fiscale e dell’art. 2697 c.c. è correttamente veicolata come motivo ex art. 360, n. 3, c.p.c. quando si contesti l’erronea applicazione delle norme di diritto da parte del giudice di merito.
Come è indicizzato
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