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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36063/2022 del 26/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. La difesa ha dedotto come novità: la riqualificazione in sede di primo grado del ruolo del Procopio a "mero partecipe" (non organizzatore), l'esclusione della circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis,1 cod. pen., l'ammissione di responsabilità del ricorrente, la sua estraneità ai principali reati-fine del sodalizio, l'ottima condotta intramuraria e la pregressa incensuratezza, sostenendo che tali elementi avrebbero dovuto portare alla revoca della custodia in carcere

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il giudice d'appello debba limitarsi a verificare la correttezza giuridica e l'adeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata e l'eventuale sussistenza di fatti nuovi idonei a modificare il quadro probatorio. Nel caso di reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., superabile solo mediante prova della rescissione stabile dei legami con l'organizzazione. Il Tribunale aveva correttamente ritenuto che non fossero stati prodotti elementi nuovi idonei a dimostrare tale rescissione; la mera derubricazione del ruolo a partecipe e le circostanze addotte non sono state ritenute prove efficaci della cessazione dei rapporti con il sodalizio. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende

Norme richiamate

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Disciplina dell'appello avverso ordinanze cautelari; delimita l'ambito dell'impugnazione ed il potere del giudice d'appello

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Regola le dichiarazioni dell'interessato volte ad ottenere la revoca o sostituzione della misura; tali dichiarazioni devono essere valutate e, se nuove, possono essere rilevanti ai fini della revoca

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la 'doppia' presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della custodia in carcere per taluni reati (tra cui quelli previsti dall'art. 74 d.P.R. 309/1990); la presunzione può essere superata soltanto con la prova della rescissione stabile dei legami con l'organizzazione criminosa

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma generale sulle esigenze cautelari; la Corte ricorda che la speciale presunzione di cui all'art. 275, comma 3, prevale sulla disciplina generale

  • art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Norma che disciplina il titolo di reato relativo al traffico di sostanze stupefacenti e che, essendo titolo cautelare speciale, attiva la presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3

  • art. 416-bis cod. pen. (circostanza aggravante)

    Riferimento alla circostanza aggravante inerente all'associazione di tipo mafioso; la difesa aveva dedotto l'esclusione dell'aggravante ma la Corte richiede prova della cessazione dei rapporti per superare la presunzione cautelare

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede il pagamento di una somma alla Cassa delle Ammende per ricorsi dichiarati infondati o inammissibili; qui applicato per la determinazione dell'importo di euro 3.000,00

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Disposizioni procedurali su comunicazioni alla cancelleria in caso di irregolarità o adempimenti conseguenti; richiamata per adempimenti post-sentenza

Massime di principio

  • In appello contro il rigetto di una richiesta di revoca/sostituzione della misura cautelare il giudice non è tenuto a riesaminare integralmente la sussistenza delle esigenze cautelari, ma solo a valutare se l'ordinanza impugnata sia legalmente corretta, adeguatamente motivata e se siano stati allegati fatti nuovi, preesistenti o sopravvenuti, idonei a modificare il quadro probatorio
  • Per i reati connessi al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) opera la presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 275, comma 3: la difesa ha l'onere di provare la rescissione stabile dei legami con il sodalizio per superarla
  • La mera riduzione del ruolo processuale (es. da organizzatore a mero partecipe), l'ammissione di responsabilità, la buona condotta carceraria o l'assenza di precedenti, se non supportate da elementi nuovi concreti che dimostrino la cessazione dei rapporti con l'organizzazione, difficilmente bastano a determinare la revoca della custodia in carcere
  • La valutazione sulla rilevanza e sul carattere di novità degli elementi esibiti è un giudizio di fatto del giudice di merito: se congruo, non è sindacabile in sede di legittimità salvo vizi di motivazione o violazioni di legge
  • Per aumentare le possibilità di successo in una analoga istanza difensiva, occorre produrre prove concrete e documentate della effettiva e stabile rottura dei rapporti con l'organizzazione (es. dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni che attestino la cessazione dei contatti, atti che dimostrino l'irrilevanza rispetto ai reati-fine)

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