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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1655/2023 del 17/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del 10/12/2021 che ha revocato la sospensione del processo disposta a seguito di messa alla prova. Primo motivo: violazione di legge in relazione agli artt. 464-octies e 127 cod. proc. pen., per mancata fissazione di un'udienza ad hoc con preventiva notifica ex art. 127 cod. proc. pen. Secondo motivo: violazione dell'art. 168-quater cod. pen., per presunta illogicità e carenza di motivazione nella revoca (si contestava che l'anticipazione della fine del programma non giustificasse la revoca e si richiamava la relazione della Caritas attestante disponibilità, continuità e impegno nel lavoro di pubblica utilità).

La decisione

La Corte dichiara il ricorso inammissibile perché l'ordinanza impugnata è stata adottata nel corso dell'udienza di verifica dell'esito della messa alla prova secondo lo schema dell'art. 464-septies cod. proc. pen.; tale ordinanza non è immediatamente impugnabile in cassazione ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 464-octies cod. proc. pen.

    Norma richiamata dal ricorrente come procedura di revoca con fissazione di udienza ad hoc; la Corte osserva che, pur essendo prevista per specifici casi, nello specifico non è stato applicato questo schema procedurale.

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Regola la fissazione e la notifica delle udienze; il ricorrente lamentava mancata udienza/notifica ex art. 127, ma la Corte ha accertato che l'udienza per la verifica era stata effettivamente fissata e svolta.

  • art. 168-quater cod. pen.

    Riguarda gli aspetti del programma di messa alla prova; il ricorrente deduceva insufficiente e illogica motivazione della revoca; la Corte ha ritenuto che tali rilievi attengono al merito e non legittimano il ricorso per cassazione nella fattispecie.

  • art. 464-septies cod. proc. pen.

    Regola l'ordinanza che dispone la ripresa del procedimento per esito negativo della prova; la Corte interpreta che tale ordinanza non è immediatamente ricorribile in cassazione ma è appellabile unitamente alla sentenza che definisce il grado di giudizio, motivo per cui il ricorso è inammissibile.

Massime di principio

  • Distinguere sempre lo schema procedurale applicato: la revoca disposta nell'udienza di verifica (art. 464-septies) non è immediatamente impugnabile in cassazione; l'impugnazione va fatta in appello unitamente alla sentenza di merito.
  • Se si contesta la mancata fissazione o notifica di un'udienza (art. 127 c.p.p.), occorre documentare tempestivamente la mancata notifica e sollevare la questione nel corso del procedimento o in appello: la Cassazione non è la sede per ricostruzioni fattuali non preventivamente valorizzate.
  • I profili di merito e di valutazione (es. valutazione dell'adempimento del programma di messa alla prova, valutazione di relazioni di enti come la Caritas) tendono a non essere decisivi in Cassazione quando la questione è l'impugnabilità procedurale; tali censure vanno curate in appello o nel giudizio di merito.
  • Per preservare i rimedi occorre individuare correttamente il vizio: se si tratta di violazione di legge procedurale, va provato e segnalato nel grado di impugnazione competente; se si tratta di nullità formali, va chiesta la declaratoria al giudice procedente o impugnata nella sede corretta.
  • In casi analoghi è consigliabile produrre e far verbalizzare tutta la documentazione comprovante l'adempimento del programma (relazioni, attestazioni di enti) già in sede di udienza di verifica e, se la revoca è disposta, proporre impugnazione nell'istituto processuale corretto (appello) piuttosto che ricorrere immediatamente per cassazione.

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