Ordinanza n. 1194/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) del provvedimento prot. n. 22834 del 20.3.2026, con il quale il Dirigente dell'Area 3 Urbanistica del Comune di Aversa ha disposto il diniego della SCIA prot. n. 12896/2025 presentata il 21.2.2025; b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o consequenziale e quindi anche: c) della nota prot. n. nota prot. n.16516 del 26.2.2026 con la quale il medesimo Dirigente ha comunicato l'avvio del procedimento volto all'adozione dell'atto indicato sub a); d) dei verbali di sopralluogo, di contenuto ignoti, eseguiti dal Copro di Polizia Municipale del Comune di Aversa nel mese di maggio 2025. per il risarcimento del danno derivante dall'illegittimo ed illecito comportamento posto in essere dall'Amministrazione comunale nei confronti del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego della SCIA relativa alla chiusura dell’area antistante un edificio e atti connessi, inclusi la comunicazione di avvio del procedimento e i verbali di sopralluogo
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale della SCIA e gli atti presupposti e connessi, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, nonché il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal comportamento illegittimo dell’amministrazione. Il diniego era motivato dal contrasto dell’intervento con lo strumento urbanistico vigente, poiché la chiusura dell’area antistante avrebbe determinato un volume aggiuntivo non consentito in zona B1 satura ai sensi dell’art. 38 delle N.T.A. Il ricorrente ha inoltre contestato la comunicazione di avvio del procedimento e i sopralluoghi della polizia municipale, effettuati a seguito di una segnalazione di terzi. Dal testo dell’ordinanza non risultano ulteriori specifici motivi di ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo non emergenti, allo stato della cognizione sommaria, elementi idonei a giustificare la sospensione del diniego. Il Collegio ha valorizzato il fatto che i precedenti permessi di costruire del 2006 e del 2007 non autorizzavano la chiusura dell’area antistante, ma soltanto il posizionamento di una struttura aperta per l’esposizione delle auto; anche i grafici relativi al titolo del 2007 riguardavano la sola sostituzione della copertura. Ha inoltre rilevato che l’intervento del Comune era stato attivato da una segnalazione di abusi edilizi e ha richiamato il principio secondo cui, in presenza di una sollecitazione all’esercizio dei poteri generali di vigilanza, prevenzione e controllo edilizio, non si determina un consolidamento della posizione del segnalante, anche quando sia già iniziata un’attività ai sensi della disciplina sulla SCIA. Le spese della fase cautelare sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 1.500,00, oltre accessori di legge, in favore del Comune di Aversa. L’ordinanza non definisce il merito del ricorso né la domanda risarcitoria.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda di sospensione è stata respinta.
art. 21, comma 2-bis, l. 241/1990
il comma 2-bis dell’art. 21 della legge n. 241 del 1990 fa salve [le generali attribuzioni di vigilanza, prevenzione e controllo in materia edilizia]
La salvaguardia dei poteri generali di vigilanza, prevenzione e controllo edilizio impedisce di ritenere consolidata la posizione del segnalante quando tali poteri siano stati sollecitati per denunciare un abuso.
art. 27 d.P.R. 380/2001
Individua le attribuzioni generali di vigilanza, prevenzione e controllo sull’attività edilizia, esercitate dal Comune a seguito della segnalazione di terzi.
art. 38 delle N.T.A.
È stata posta dal Comune a fondamento del diniego, in quanto ritenuta ostativa alla realizzazione di un volume aggiuntivo in zona B1 satura.
Massime di principio
- Quando una segnalazione di terzi prospetta l’esecuzione di un’attività edilizia in assenza o difformità dal titolo, l’amministrazione può esercitare i generali poteri di vigilanza, prevenzione e controllo previsti dalla normativa edilizia, senza che si determini un consolidamento della posizione del segnalante per il solo decorso del tempo o per l’avvio dell’attività tramite SCIA.
- I precedenti titoli edilizi che autorizzano una struttura aperta o la sola sostituzione di una copertura non legittimano automaticamente la successiva chiusura dell’area e la conseguente formazione di un volume edilizio aggiuntivo.
- In sede cautelare, il contrasto dell’intervento con lo strumento urbanistico e la mancata autorizzazione della trasformazione edilizia nei precedenti titoli costituiscono elementi idonei a escludere, allo stato della cognizione sommaria, la sospensione del diniego della SCIA.
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