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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34729/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza che aveva rigettato la sua istanza di riconoscimento della continuazione tra più condanne: una per reato di cui all'art. 495 c.p. (fatti del 2011) e quattro per delitti ex art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 commessi in periodi diversi (2013, 2015, 2019, 2021). Il ricorrente ha sostenuto che la sola distanza temporale non esclude la continuazione e ha richiamato l'omogeneità del bene giuridico tutelato (reati in materia di stupefacenti) e le sue condizioni soggettive (commessi per procurarsi mezzi di sussistenza per sé e la famiglia). Il giudice dell'esecuzione aveva ritenuto prevalente l'elemento temporale, ritenendo i reati commessi ad apprezzabile distanza l'uno dall'altro e quindi non riconducibili a un medesimo disegno criminoso.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso come infondato. Ha confermato che, ai fini del riconoscimento della continuazione ai sensi dell'art. 81, comma 2, c.p., non è sufficiente il solo dato di omogeneità dei titoli di reato quando sussiste una significativa distanza temporale tra i fatti e mancano altri indici (contiguità spaziale, modalità, sistematicità, programmazione del primo reato in linea essenziale ai successivi). La sentenza richiama la giurisprudenza consolidata che considera la distanza temporale un elemento di rilievo, purché valutato insieme ad altri indicatori; inoltre precisa che, se l'interessato deduce la continuazione per singoli gruppi di reati, deve enucleare tali gruppi e allegare gli indici rilevatori. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 81, comma 2, codice penale

    Disciplina la continuazione: richiede identità del disegno criminoso, ossia una delibera unitaria o un progetto criminale rappresentato dall'agente; la mera propensione a delinquere non è sufficiente. L'inciso "anche in tempi diversi" non esclude la rilevanza della distanza temporale, che può essere indizio negativo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990

    Norma che punisce specifici delitti in materia di stupefacenti; nel caso ha caratterizzato i titoli di reato delle condanne ritenute omogenee, ma tale omogeneità di per sé non assicura la continuazione.

  • art. 671 codice di procedura penale

    Norma procedurale che disciplina l'istanza di riconoscimento della continuazione in fase di esecuzione, norma sulla quale era basata l'istanza originaria presentata dal ricorrente.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni unite e Sezioni semplici richiamate)

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidati che individuano gli indici per la continuazione: omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, singole causali, modalità della condotta, sistematicità e abitudini/programmazione di vita; occorre che al momento del primo reato i successivi fossero programmati almeno nelle linee essenziali.

Massime di principio

  • La mera omogeneità dei reati (es. più condanne per stupefacenti) non è sufficiente per riconoscere la continuazione se manca il necessario quadro indiziario (tempo, luogo, modalità, sistematicità).
  • La distanza temporale tra reati è un elemento rilevante e può costituire un indizio negativo: più è ampio il divario, minore la probabilità di riconoscimento della continuazione, salvo prova contraria.
  • Per riconoscere la continuazione è necessario provare o allegare indicatori concreti (contiguità spazio-temporale, analogia nelle modalità, finalità comuni, sistematicità) o isolare gruppi di reati contigui temporalmente e dimostrarne gli indici specifici.
  • In sede di esecuzione il giudice deve compiere una verifica approfondita degli indici di cui sopra, come nel processo di cognizione; l'onere probatorio/informativo grava sull'istante che deduce la continuazione.
  • La soggettiva condizione di bisogno dell'agente (es. procurarsi mezzi di sussistenza) può essere considerata ma, da sola, raramente basta a dimostrare un medesimo disegno criminoso senza altri elementi oggettivi.
  • Se il ricorrente chiede la continuazione per un arco temporale ampio, è opportuno enucleare e documentare eventuali sotto-gruppi di reati commessi in epoche contigue per aumentarne le possibilità di riconoscimento.

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