Sentenza n. 756/2026 - Palermo, Sezione 3
per l’annullamento - del provvedimento di diniego n. 23 del 29.05.2024 del Dirigente pro tempore dello S.A.C.E. del Comune di Palermo, del Permesso di Costruire Convenzionato, richiesto ai sensi del combinato disposto degli artt. 4 e 20 della legge reg. n. 16/2016 ss.mm.ii., acquisito agli atti d’Ufficio con prot. n. 1537437 del 30.11.2023; - nonché per ordinare all’Amministrazione intimata di provvedere sulla nota inviata in data 12.03.2024, a mezzo pec, con cui la Essequadro s.r.l. ha invitato il Comune di Palermo, in persona del Sindaco pro tempore e del Dirigente pro tempore del S.A.C.E. del Comune di Palermo, a comunicare nei termini e forme di cui agli artt. 14 e segg. legge n. 241/1990 e dagli artt. 17 e 18 legge reg. n. 7/2019: a) la data d’indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata; b) la data di trasmissione della richiesta di Permesso e dell’allegata documentazione alla Soprintendenza Beni Culturali e Ambientali di Palermo; c) la data prevista per la conclusione del procedimento; - nonché per condannare l’Amministrazione intimata al risarcimento del danno patrimoniale causato dall’illegittima adozione delle determinazioni gravate;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di permesso di costruire convenzionato per la realizzazione di un impianto di verde sportivo, comprendente un nuovo fabbricato e il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato esistente
Esito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il diniego comunale del permesso di costruire convenzionato richiesto per un intervento destinato alla realizzazione di un impianto di verde sportivo, previa costruzione di un nuovo fabbricato e modifica della destinazione d’uso di un immobile esistente. Il lotto era in parte classificato come zona B3 e in parte come zona V4, con destinazione a parco il cui vincolo espropriativo era ritenuto decaduto per decorso del termine triennale; l’area era inoltre sottoposta a vincolo paesaggistico per l’inclusione nella Riserva Naturale del Monte Pellegrino. Il Comune aveva motivato il diniego ritenendo: a) non ammissibile il mutamento di destinazione d’uso dell’immobile esistente perché oggetto di condono e quindi suscettibile soltanto di interventi di manutenzione; b) non ammissibile la modifica della destinazione urbanistica dell’intero lotto ai sensi dell’art. 4, comma 4, della legge regionale n. 16/2016. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione e falsa applicazione degli artt. 4 e 20 della legge regionale n. 16/2016, nonché l’eccesso di potere per illogicità manifesta e travisamento, sostenendo che l’art. 4, comma 4-ter, consente nelle aree gravate da vincoli espropriativi scaduti da più di tre anni il cambio di destinazione urbanistica in verde pubblico attrezzato e sportivo. La società ha inoltre sostenuto che il progetto relativo al fabbricato condonato prevedeva soltanto interventi interni, nuova distribuzione degli ambienti e installazione di impianti, riconducibili al restauro e risanamento conservativo, nel cui ambito rientra anche il mutamento di destinazione d’uso se rispettate le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione degli artt. 14 e seguenti della legge n. 241/1990 e degli artt. 17 e 18 della legge regionale n. 7/2019, chiedendo la riapertura e prosecuzione del procedimento mediante indizione della conferenza di servizi e il coinvolgimento della Soprintendenza. È stata infine proposta domanda risarcitoria per il danno patrimoniale asseritamente derivante dal diniego illegittimo.
La decisione
Il TAR ha accolto parzialmente il ricorso e ha annullato gli atti impugnati, facendo salve le nuove determinazioni dell’amministrazione. Quanto al fabbricato esistente oggetto di condono, il giudice ha richiamato il principio secondo cui gli immobili condonati possono essere interessati soltanto da interventi di conservazione dell’esistente, quali manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo. Tuttavia, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001, recepito dalla legge regionale n. 16/2016, il restauro e risanamento conservativo può comprendere il mutamento di destinazione d’uso quando siano rispettate le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’edificio. Poiché dal progetto emergeva, almeno prima facie, la previsione di soli interventi interni e di opere funzionali alla fruizione dell’immobile, il Comune non poteva escludere il cambio di destinazione d’uso sulla sola base della condonabilità del fabbricato. Il TAR ha ritenuto fondato anche il profilo concernente la destinazione urbanistica dell’area: l’art. 4, comma 4-ter, della legge regionale n. 16/2016 consente, nelle aree soggette a vincolo espropriativo ai sensi dell’art. 9 d.P.R. n. 327/2001, scaduto da oltre tre anni, il cambio di destinazione urbanistica in verde pubblico attrezzato e sportivo. L’annullamento non comporta però il riconoscimento del diritto al rilascio del titolo edilizio. Il progetto deve ancora essere valutato dal Comune per i profili urbanistico-edilizi relativi al nuovo corpo di fabbrica e dalla Soprintendenza per il vincolo paesaggistico. Le nuove determinazioni amministrative restano quindi espressamente salve. La domanda risarcitoria è stata respinta. L’annullamento del provvedimento non determina automaticamente il diritto al risarcimento: il ricorrente deve provare la spettanza del bene della vita, il nesso causale tra attività illegittima e danno, la colpa dell’amministrazione e l’entità del pregiudizio. Nel caso concreto non era stata accertata l’ammissibilità del progetto né erano stati forniti elementi effettivi per quantificare il danno. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, in ragione della soccombenza, tenuto conto della parziale infondatezza del ricorso.
Norme richiamate
artt. 4 e 20 legge regionale n. 16/2016
Le disposizioni disciplinano il permesso di costruire convenzionato e la disciplina urbanistico-edilizia regionale applicabile all’intervento.
art. 4, comma 4-ter, legge regionale n. 16/2016
Nelle aree gravate da vincoli espropriativi scaduti da più di tre anni è ammesso il cambio di destinazione urbanistica in verde pubblico attrezzato e sportivo.
art. 3, comma 1, lett. c), d.P.R. n. 380/2001
Nel restauro e risanamento conservativo può rientrare il mutamento di destinazione d’uso, purché siano rispettate le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’immobile.
art. 1 legge regionale n. 16/2016
Recepisce nell’ordinamento regionale la definizione degli interventi edilizi prevista dall’art. 3 d.P.R. n. 380/2001.
art. 9 d.P.R. n. 327/2001
Rileva quale base normativa del vincolo preordinato all’esproprio la cui scadenza da oltre tre anni consente, secondo la disciplina regionale, il cambio di destinazione urbanistica indicato.
artt. 14 e seguenti legge n. 241/1990
Disciplinano la conferenza di servizi, il cui svolgimento dovrà essere valutato dall’amministrazione nella riedizione del procedimento.
artt. 17 e 18 legge regionale n. 7/2019
Sono richiamati in relazione alla conferenza di servizi e agli adempimenti procedimentali regionali.
Massime di principio
- Gli immobili regolarizzati mediante condono edilizio possono essere oggetto soltanto di interventi diretti alla conservazione dell’esistente; tuttavia, il mutamento di destinazione d’uso è ammissibile nell’ambito del restauro e risanamento conservativo quando rispetti le caratteristiche tipologiche, formali e strutturali dell’immobile.
- Nelle aree soggette a vincolo preordinato all’esproprio, divenuto inefficace per decorso di oltre tre anni, la disciplina regionale consente il mutamento della destinazione urbanistica in verde pubblico attrezzato e sportivo.
- L’annullamento del diniego di un titolo edilizio non comporta automaticamente il rilascio del titolo né accerta la spettanza del bene della vita quando il progetto debba ancora essere valutato sotto ulteriori profili urbanistico-edilizi e paesaggistici; l’amministrazione conserva il potere di adottare nuove determinazioni nel rispetto degli effetti conformativi della sentenza.
- Il risarcimento del danno derivante da un provvedimento amministrativo illegittimo richiede la prova della spettanza del bene della vita, del nesso causale, della colpa dell’amministrazione e dell’effettiva quantificazione del pregiudizio; il solo annullamento dell’atto non è sufficiente.
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