Sentenza n. 66/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento della delibera n. 14 del Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della riabilitazione e della Prevenzione (Ordine A.S.R.M.P.S.T.R.P.) di Reggio Calabria assunta nella seduta del 9.5.2021 e conosciuta l’1.9.2021, nonchè di ogni altro atto prodromico, connesso, conseguente e consequenziale, ivi compreso il parere di non conformità espresso dalla Commissione di Albo dei Logopedisti posto a corredo del provvedimento dell'impugnato provvedimento di diniego;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di iscrizione all'Albo dei Terapisti della Riabilitazione Logopedisti, corredato dal parere di non conformità della Commissione di Albo dei Logopedisti
Esito
Favorevole al resistente (ordine professionale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, in possesso di un attestato di Terapista della Riabilitazione Logopedista conseguito nel 1986 al termine di un corso triennale autorizzato dalla Regione Calabria, e già impiegata in tale attività presso strutture del servizio sanitario, ha impugnato la delibera con cui il Consiglio direttivo dell'Ordine ha respinto la domanda di iscrizione all'albo. Ha dedotto: violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, per omessa comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e mancata possibilità di presentare osservazioni; violazione dell'art. 3 l. 241/1990, per motivazione generica e non adeguatamente sostituita dal mero richiamo al parere sfavorevole della Commissione di Albo; violazione della l. 42/1999, della l. 3/2018, del d.m. 13 marzo 2018 e del d.m. 27 luglio 2000, in relazione ai requisiti per il riconoscimento del titolo e l'iscrizione all'albo. Il TAR ha rilevato d'ufficio un possibile difetto di giurisdizione e ha acquisito le memorie delle parti: entrambe hanno riconosciuto la competenza della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, senza esaminare i motivi sostanziali relativi alla partecipazione procedimentale, alla motivazione e ai requisiti di iscrizione. Ha ritenuto che la controversia riguardasse il rigetto della domanda di iscrizione a un albo professionale sanitario, materia attribuita alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie dagli artt. 3 e 5 del d.lgs. C.p.S. n. 233/1946 e dall'art. 9 del d.P.R. n. 221/1950. La Commissione centrale esercita funzioni di giurisdizione speciale, come confermato dall'art. 15, comma 3-bis, d.l. n. 158/2012 e dalla giurisprudenza richiamata. La controversia concerneva inoltre valutazioni automatiche e vincolate, non valutazioni discrezionali dell'Ordine. Il giudizio può essere proseguito davanti alla Commissione centrale con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ai sensi dell'art. 11 c.p.a. Le spese sono state compensate per la natura processuale della pronuncia e la peculiarità della questione.
Norme richiamate
art. 3 d.lgs. C.p.S. n. 233/1946
Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni: ... iscrivere i professionisti all’Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell’Ordine e pubblicarli all’inizio di ogni anno; alle commissioni di albo spettano le attribuzioni di proporre al Consiglio direttivo l’iscrizione all’albo del professionista.
L'iscrizione e la tenuta degli albi rientrano nelle attribuzioni degli Ordini e delle relative Commissioni; i provvedimenti adottati in tale materia sono impugnabili davanti alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
art. 5 d.lgs. C.p.S. n. 233/1946
Attribuisce alla Commissione centrale la cognizione dei ricorsi contro i provvedimenti degli Ordini professionali in materia di compilazione e tenuta degli albi.
art. 15, comma 3-bis, d.l. n. 158/2012, convertito dalla l. n. 189/2012
funzioni di giurisdizione speciale
Conferma, sul piano definitorio, la natura di giurisdizione speciale delle funzioni esercitate dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
art. 9 d.P.R. n. 221/1950
Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell’Albo l’interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione.
Individua espressamente nella Commissione centrale il giudice competente sui ricorsi contro il rigetto della domanda di iscrizione all'albo.
art. 11 c.p.a.
Consente la prosecuzione del processo davanti al giudice munito di giurisdizione, con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda.
art. 10-bis l. n. 241/1990
La questione relativa all'omessa comunicazione dei motivi ostativi non è stata esaminata per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
art. 3 l. n. 241/1990
La censura relativa al difetto di motivazione non è stata esaminata per difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Le controversie aventi a oggetto il rigetto della domanda di iscrizione a un albo delle professioni sanitarie appartengono alla giurisdizione speciale della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie e non alla giurisdizione del giudice amministrativo.
- La Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie è un organo di giurisdizione speciale, istituito anteriormente alla Costituzione, le cui decisioni sono impugnabili per violazione di legge con ricorso per cassazione nei casi previsti dall'ordinamento.
- Il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo deve essere dichiarato anche d'ufficio quando la controversia rientra nella competenza della Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie; il giudizio può essere riproposto davanti a quest'ultima con salvezza degli effetti processuali e sostanziali ai sensi dell'art. 11 c.p.a.
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